Legge 15 dicembre 1990, n. 386
(Gazz. Uff., 20 dicembre 1990, n. 296)
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
Art. 1
Emissione di assegno senza autorizzazione.
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza lâautorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se lâimporto dellâassegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 2
Emissione di assegno senza provvista.
1. Fuori dei casi previsti dallâarticolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se lâimporto dellâassegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dellâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3
Clausola penale.
1. Nei casi previsti dallâarticolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dellâassegno bancario presentato in tempo utile obbliga lâemittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. Lâassegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.
Art. 4
AutoritĂ competente.
1. Per lâapplicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dellâassegno.
Art. 5
Sanzioni amministrative accessorie.
1. La violazione dellâarticolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dellâarticolo 2, quando lâimporto dellâassegno, ovvero di piĂš assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.
2. Se lâimporto dellâassegno o di piĂš assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piĂš violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, lâemissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche lâapplicazione di una o piĂš delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dallâesercizio di unâattivitĂ professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dallâesercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5 bis
Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie.
1. Lâinterdizione dallâesercizio di unâattivitĂ professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacitĂ di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dellâautoritĂ .
2. Lâinterdizione dallâesercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa lâincapacitĂ del soggetto di esercitare lâufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchĂŠ ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dellâimprenditore.
3. LâincapacitĂ di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, nÊ superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, nÊ superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravitĂ dellâillecito e dellâimporto dellâassegno o degli assegni emessi.
Art. 6
Rilascio di assegni e responsabilitĂ del dipendente dellâistituto trattario.
1. Il primo comma dellâart. 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dallâart. 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: âAllâatto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dallâemissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvistaâ.
2. Il secondo comma dellâart. 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 17366, introdotto dallâart. 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: âIl dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dallâemissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anniâ.
Art. 7
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.
1. Ferma restando lâapplicabilitĂ delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui allâarticolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, nĂŠ superiore a cinque anni.
Art. 8
Pagamento dellâassegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.
1. Nei casi previsti dallâarticolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dellâassegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dellâavvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dellâimporto dovuto.
3-bis. Lâautenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dellâarticolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lâautenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
4. Il procedimento per lâapplicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8 bis
Procedimento per lâapplicazione delle sanzioni amministrative.
1. Nei casi previsti dallâarticolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dallâarticolo 2, il trattario dĂ comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dellâassegno nel termine previsto dallâarticolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dallâarticolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dellâinformativa il prefetto notifica allâinteressato gli estremi della violazione a norma dellâarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se lâinteressato risiede allâestero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
4. Lâinteressato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Art. 9
Revoca delle autorizzazioni.
1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nellâarchivio previsto dallâarticolo 10- bis.
2. Lâiscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dallâarticolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dellâavvenuto pagamento, salvo quanto previsto dallâarticolo 9- bis, comma 3.
3. Lâiscrizione nellâarchivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dallâiscrizione del nominativo nellâarchivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo lâiscrizione nellâarchivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
Art. 9 bis
Preavviso di revoca (A).
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nellâarticolo 8 senza che abbia fornito la prova dellâavvenuto pagamento, il suo nominativo sarĂ iscritto nellâarchivio di cui allâarticolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarĂ revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dellâarticolo 9- ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dallâarticolo 9, comma 2, lettera b), lâiscrizione del nominativo del traente nellâarchivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti lâimpossibilitĂ di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9 ter
Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni.
1. Allâatto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dallâarticolo 9- bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o allâufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.
Art. 10
ResponsabilitĂ solidale del trattario.
1. Il trattario che omette o ritarda lâiscrizione nellâarchivio di cui allâarticolo 10- bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nellâarchivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 10 bis
Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (A).
1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca dâItalia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalitĂ dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonchĂŠ assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dellâautorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per lâemissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonchĂŠ sanzioni penali e connessi divieti applicati per lâinosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalitĂ del soggetto al quale è stata revocata lâautorizzazione allâutilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata lâautorizzazione allâutilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca dâItalia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dellâarchivio, secondo quanto previsto dallâarticolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nellâarchivio e di esercitare gli altri diritti previsti dallâarticolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nellâarchivio per le finalitĂ previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. LâautoritĂ giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nellâarchivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 10 ter
Preavviso di revoca dellâautorizzazione allâutilizzo di carte di pagamento e annotazione dellâavvenuto pagamento delle ragioni di debito 1
1. Prima della revoca dellâautorizzazione allâutilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarĂ revocata lâautorizzazione allâutilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nellâarchivio di cui al precedente art.10-bis;
b) lâiscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dellâemittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dellâemittente venga effettuato successivamente allâiscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarĂ annotata dallâemittente nellâarchivio stesso.
2. Lâobbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo lâadeguamento della struttura tecnica dellâarchivio, cosĂŹ come comunicato dalla Banca dâItalia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata allâindirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente allâinvio di altre comunicazioni.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 6, comma 3 del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218
Art. 11
Disposizioni transitorie.
1. Non si procede per i reati previsti dallâarticolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se lâimputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dellâassegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dellâarticolo 8. La prova dellâavvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dellâazienda di credito comprovante lâeffettuazione del deposito vincolato.
2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Disposizioni abrogate.
1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116- bis delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. Ă altresĂŹ abrogato il secondo comma dellâarticolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.






