Cassazione civile sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 27590
Creditore ultratardivo: il termine per l’insinuazione al passivo fallimentare non è predeterminato ma deve essere valutato dal giudice di merito
Il creditore che abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 Legge Fallimentare oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto (Cass. 23975/2015, 21661/2018, 19017/2017, 6559/2016).
La Legge Fallimentare, all’art. 101, ultimo comma, si limita a consentire la presentazione dell’istanza da parte del creditore ultratardivo allorché quest’ultimo provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorché sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore. Inoltre, se è onere del creditore ultratardivo istante giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo.
L’ulteriore ritardo nella presentazione della domanda dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni. Tra dette ragioni rientra certamente il tempo necessario per valutare l’opportunità di proporre l’istanza di ammissione al passivo e poi di presentarla. Non essendo possibile indicare in astratto quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione da parte del creditore si tratta di un apprezzamento in concreto che deve essere effettuato di volta in volta dal Tribunale.
Art. 101 Legge Fallimentare
Domande tardive di crediti
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza..Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 .
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Cassazione civile sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 27590






