Consiglio di Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230
Controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento. Determinazione del giudice munito di giurisdizione.
Il consiglio di Stato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21198/2017, ha rammentato che: «ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.
Di conseguenza, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo; se viceversa la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario».
Nel caso in esame, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento (o alla permanenza) nella graduatoria ad esaurimento e non all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia, i due criteri individuati dalla giurisprudenza per la definizione della giurisdizione sono stati ritenuti convergenti nel senso di riconoscere la sussistenza della giurisdizione ordinaria. Si tratta infatti di accertamento del diritto soggettivo di docenti già iscritti in graduatorie.
La discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella formazione e nell’applicazione delle regole del bando per l’approvazione delle graduatorie di istituto aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230






