Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2026, n. 5000
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie per i danni derivanti dall’annullamento in autotutela di un provvedimento ampliativo.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande risarcitorie del privato per i danni derivanti dall’annullamento in autotutela di un provvedimento ampliativo, come un condono edilizio illegittimamente rilasciato.
In tali casi la responsabilità dell’ente pubblico si configura come responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della p.a. quale soggetto tenuto all’osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti.
La Corte ha precisato che la tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole si fonda su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo, e che la responsabilità della pubblica amministrazione in tali casi è di natura relazionale, non aquiliana.
Facendo il privato fa valere un diritto soggettivo, poiché la pretesa non investe la legittimità dell’atto amministrativo, la giurisdizione è quella del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo.
Per ottenere il risarcimento, il privato deve dimostrare l’esistenza di un rapporto qualificato con l’amministrazione, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e un affidamento ragionevole e non colpevole nella legittimità del provvedimento.
Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2026, n. 5000






