Cassazione civile, sez. lavoro, 22 settembre 2021, n. 25732
Quando sono consentiti i controlli tecnologici del datore di lavoro per la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purchĂŠ sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertĂ di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignitĂ e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente allâinsorgere del sospetto.
Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilitĂ a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrĂ condotta alla stregua della Legge n. 300 del 1970, art. 4, in particolare dei suoi commi 2 e 3.
Nella fattispecie, in seguito allâaccertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale, il datore di lavoro aveva eseguito un accesso sul computer della lavoratrice, appurando che nella cartella di download del disco fisso era presente un file scaricato che aveva propagato il virus che aveva iniziato a propagarsi nella rete criptando i files allâinterno di vari dischi di rete, rendendo gli stessi illeggibili e quindi inutilizzabili.
Inoltre in occasione dellâintervento venivano in rilievo numerosi accessi - da parte della lavoratrice a siti che allâevidenza erano stati visitati per ragioni private, per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 22 settembre 2021, n. 25732






