TAR Lazio Roma, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 18854

Contributo minimo integrativo 2023: il Tar Lazio, con sentenza n. 18854/2023, ha respinto il ricorso di Cassa Forense avvero il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti

Il Tar Lazio, con sentenza n. 18854/2023 ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Ministero della Giustizia, - avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.
La vicenda  risale al settembre 2022, quando Cassa Forense aveva deliberato di prorogare, anche per l'anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo richiesto agli avvocati. Una decisione che successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non aveva condiviso negando l’approvazione e invitando Cassa a procedere alla riscossione.

In seguito era stato il Comitato dei Delegati di Cassa Forense nel marzo 2023 a richiedere ai Ministeri Vigilanti il riesame della propria delibera, contestualmente incaricando Cassa di presentare ricorso al Tar. L'Ente di Previdenza degli Avvocati ha sempre ritenuto la decisione dei Ministeri basata su motivazioni non condivisibili perché dannosa per l’autonomia dell’Ente e tale da provocare effetti vessatori nei confronti degli iscritti.
La delibera che prorogava l'abrogazione temporanea della riscossione era funzionale all’entrata in vigore, a partire dal 2024, della riforma strutturale della Previdenza forense. Doglianze che ora il giudice amministrativo, ha ritenuto di non condividere.

Chi deve versare il contributo minimo integrativo e chi è esonerato

  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo,  sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024.
  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore  di iscrizione cassa  sono tenuti al  pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00.
  • Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
  • Per i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022 dal 2023 sono vige l’esonero dal pagamento della contribuzione minima integrativa .

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TAR Lazio Roma, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 18854