Cassazione penale, sez. unite, 18 novembre 2021, n. 42415
La confisca del denaro prezzo o profitto del reato va sempre eseguita in relazione al denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto a nulla rilevando la prova dell’origine lecita dello stesso
Le sezioni unite della Cassazione penale sono state chiamate a pronunciarsi su una questione controversa in giurisprudenza concernente i limiti entro i quali è possibile procedere alla confisca diretta di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario che rappresentino il prezzo o profitto del reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova che il denaro vincolato a fini di confisca derivi da un titolo lecito.
Al quesito di cui sopra le Sezioni Unite hanno risposto nei seguenti termini:
«Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione».
A tale riguardo è stato osservato che Il denaro è bene numerario fungibile, strumento corrispettivo di valore per eccellenza, specificamente destinato alla circolazione e a servire da mezzo di pagamento. Da tali sue intrinseche caratteristiche derivano alcune rilevanti conseguenze giuridiche. In primo luogo che il denaro è bene ontologicamente diverso rispetto a qualunque “utilità” di altro tipo. Non a caso sono varie norme penali che ad esso si riferiscono - in particolare nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione - tracciando un espressa e netta demarcazione tra il “denaro” ed ogni “altra utilità” - allorché si tratta di individuare le cose e i beni nei quali può consistere il prezzo, il profitto o il prodotto del reato.
La peculiare natura del “bene-denaro” costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia ad oggetto.
A tale fine, quale numerario fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all’individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto.
Per la confisca del prezzo o del profitto del reato che sia consistente in una somma di denaro è quindi irrilevante che il numerario conseguito dall’autore - perciò stesso confuso nel suo patrimonio, al pari, del resto, di eventuali altre acquisizioni monetarie lecite - sia materialmente corrispondente a quello sottoposto a confisca.
La somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisica consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con le altre componenti del patrimonio del reo e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua Identificabilità fìsica.
Da un lato, quindi, non occorrerà ricercare lo stesso numerario - le medesime banconote - conseguito dall’autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e, dall’altro, nessuna rilevanza sarà attribuibile all’eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, foss’anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel suo conto corrente bancario.
Allo stesso modo, risultano irrilevanti le vicende che abbiano in ipotesi interessato la somma riveniente dal reato, una volta che la stessa- intesa, come per sua natura, quale massa monetaria fungibile - sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell’esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare.
Del resto, se il nesso di diretta derivazione dal reato dovesse essere unicamente riferito alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo o, al più, esteso a quella risultante in via immediata dalla sua trasformazione tracciabile (i cosiddetti succedanei), la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola come il denaro contante riversato sul conto corrente a saldo zero, ovvero su quello destinato a ricevere unicamente proventi criminosi o ancora il caso della tracciatura preventiva delle banconote prezzo di corruzione o profitto di estorsione rinvenute ancora in possesso del consegnatario al momento del sequestro. Ne consegue che i casi nei quali si avrebbe certezza che un attivo monetario è confiscabile in via diretta - in quanto fisica derivazione dal reato e distinguibile da altri asset liquidi dei quali il reo possa concretamente allegare l’origine lecita – sono del tutto residuali.
Cassazione penale, sez. unite, 18 novembre 2021, n. 42415






