Recupero e confisca dei beni: il Governo recepisce la direttiva UE 2024/1260 e rafforza gli strumenti contro la criminalità organizzata

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo destinato a recepire la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, relativa al recupero e alla confisca dei beni derivanti da attività criminali. Il provvedimento rappresenta un importante passo nel percorso di armonizzazione della normativa italiana con il nuovo quadro europeo in materia di aggressione ai patrimoni illeciti e conferma un principio ormai consolidato sia nell’ordinamento nazionale sia nel diritto dell’Unione: il crimine non deve produrre profitto.
L’intervento normativo non rivoluziona il sistema italiano, già considerato tra i più avanzati d’Europa grazie al Codice antimafia e agli strumenti di prevenzione patrimoniale, ma introduce una serie di modifiche finalizzate a colmare le residue lacune della disciplina, rafforzando gli strumenti investigativi e ampliando le ipotesi in cui lo Stato può sequestrare e confiscare i beni riconducibili alle attività criminali.

La nuova Direttiva UE 2024/1260

La Direttiva (UE) 2024/1260 sostituisce integralmente la precedente Direttiva 2014/42/UE, introducendo un quadro normativo più moderno e uniforme per tutti gli Stati membri.
L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo è quello di incrementare l’efficacia del recupero dei patrimoni illeciti, migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera e assicurare che i proventi delle attività criminali possano essere rapidamente individuati, congelati, confiscati e successivamente destinati a finalità pubbliche.
Secondo la Commissione europea, infatti, soltanto una minima parte dei profitti prodotti dalla criminalità organizzata viene effettivamente recuperata dalle autorità nazionali. Le organizzazioni criminali continuano pertanto a reinvestire enormi capitali nell’economia legale, alterando la concorrenza, alimentando fenomeni corruttivi e finanziando nuove attività illecite.
La nuova direttiva nasce proprio con l’obiettivo di invertire questa tendenza.

L’Italia parte da una posizione di vantaggio

A differenza di molti altri Stati membri, l’ordinamento italiano dispone già di una disciplina particolarmente evoluta in materia di sequestro e confisca.
Le misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), unite agli strumenti previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale, costituiscono da anni un modello preso come riferimento anche dal legislatore europeo.
Non è un caso che numerose soluzioni elaborate dall’esperienza italiana siano confluite progressivamente nella normativa dell’Unione.
Proprio per questa ragione, il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri non introduce una disciplina completamente nuova, ma interviene principalmente per armonizzare il sistema nazionale alle nuove prescrizioni europee e rafforzare alcuni istituti già esistenti.

Il principio guida: il crimine non deve generare ricchezza

L’intera disciplina delle misure patrimoniali ruota attorno a un principio semplice quanto efficace: chi trae profitto da un’attività criminale non può conservare i vantaggi economici derivanti dal reato.
La repressione penale, infatti, non è sufficiente se l’autore del reato continua a mantenere la disponibilità del patrimonio accumulato illecitamente.
Per questo motivo, negli ultimi anni, l’azione dello Stato si è progressivamente spostata dall’esclusiva punizione della persona all’aggressione del patrimonio.
Privare le organizzazioni criminali delle proprie ricchezze significa ridurne concretamente la capacità operativa, impedire nuovi investimenti illeciti e limitare il potere economico esercitato sul territorio.

Rafforzata la confisca dei proventi del reato

Una delle principali novità riguarda il rafforzamento della confisca del profitto, del prodotto e del prezzo del reato.
Si tratta di concetti distinti ma strettamente collegati.
Il profitto rappresenta il vantaggio economico ottenuto dalla commissione del reato.
Il prodotto coincide invece con ciò che deriva direttamente dall’illecito.
Il prezzo è quanto corrisposto per commettere il reato o per agevolarne l’esecuzione.
Il nuovo decreto amplia gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria affinché tali utilità possano essere recuperate con maggiore efficacia, evitando che vengano occultate, disperse o trasferite a soggetti compiacenti.
Arriva la confisca per equivalente dei beni strumentali
Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali.
Fino ad oggi, quando il bene utilizzato per commettere il reato non era più reperibile, non sempre era possibile procedere con una misura patrimoniale sostitutiva.
Con il recepimento della direttiva europea, qualora il bene strumentale non possa essere confiscato direttamente, sarà possibile aggredire altri beni di valore equivalente appartenenti al responsabile.
Si tratta di una misura destinata ad aumentare sensibilmente l’efficacia dell’azione repressiva soprattutto nei confronti della criminalità economica e organizzata.

Maggiore attenzione ai trasferimenti fittizi

Il legislatore interviene anche sul fenomeno delle intestazioni fittizie.
Sempre più frequentemente, infatti, i patrimoni illeciti vengono formalmente trasferiti a familiari, società o soggetti apparentemente estranei al reato con l’unico scopo di sottrarli alla futura confisca.
Il decreto chiarisce che potranno essere confiscati anche i beni trasferiti a terzi quando risulti che questi fossero consapevoli della finalità elusiva dell’operazione.
In questo modo vengono rafforzati gli strumenti contro le cosiddette “teste di legno”, frequentemente utilizzate dalla criminalità organizzata per occultare la reale disponibilità dei patrimoni.

Si amplia la confisca allargata

Un’altra importante novità riguarda l’estensione della cosiddetta confisca allargata.
Questo particolare istituto consente, al ricorrere di specifici presupposti, di confiscare beni che risultano sproporzionati rispetto ai redditi leciti dell’interessato, anche se non direttamente collegati al singolo episodio criminoso.
Il decreto amplia il catalogo dei reati per i quali tale misura può essere applicata.
Tra le nuove fattispecie rientrano anche alcuni reati informatici caratterizzati da un’elevata redditività economica, a conferma della crescente attenzione del legislatore verso la criminalità digitale.

La correlazione temporale come garanzia per il cittadino

Accanto all’ampliamento dei poteri di aggressione patrimoniale, il decreto introduce anche una significativa garanzia a tutela dell’interessato.
Recependo gli orientamenti della Corte costituzionale, viene infatti espressamente previsto il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo in cui sarebbe stata svolta l’attività delittuosa.
Ciò significa che non sarà sufficiente accertare una generica sproporzione patrimoniale, ma occorrerà verificare che l’accrescimento della ricchezza sia effettivamente riconducibile al periodo interessato dalle attività criminali.
La previsione mira a rafforzare il principio di proporzionalità della misura ablativa e a prevenire applicazioni eccessivamente estensive.

Vendita anticipata dei beni sequestrati

Una novità di particolare interesse riguarda la possibilità di procedere alla vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva.
La misura potrà essere adottata quando la conservazione del bene comporti un concreto rischio di deterioramento oppure costi di gestione eccessivamente elevati.
L’obiettivo è evitare che il patrimonio perda valore durante la lunga durata del procedimento.
Le somme ricavate dalla vendita confluiranno nel Fondo Unico Giustizia, mentre il vincolo giuridico si trasferirà sul denaro ottenuto dall’alienazione.
Il provvedimento dovrà comunque essere comunicato agli interessati, ai quali sarà garantito il diritto di essere sentiti.

Le nuove regole sulle criptovalute

Tra gli aspetti più innovativi figura senza dubbio la disciplina dedicata alle criptovalute e alle altre cripto-attività.
Negli ultimi anni i patrimoni digitali sono stati sempre più frequentemente utilizzati anche dalla criminalità organizzata, grazie alla facilità di trasferimento e, in alcuni casi, all’elevato grado di anonimato.
Per questo motivo il decreto introduce specifiche modalità di esecuzione del sequestro.
Quando tecnicamente possibile, le cripto-attività e le relative chiavi private saranno trasferite presso un apposito servizio di custodia istituito nell’ambito del Fondo Unico Giustizia.
Qualora ciò non sia possibile, l’autorità giudiziaria dovrà comunque adottare ogni procedura idonea ad assicurare il controllo esclusivo dello Stato sulle risorse digitali.
Nel caso in cui le criptovalute siano custodite presso un prestatore di servizi (exchange o altro operatore autorizzato), il provvedimento verrà notificato al gestore affinché proceda all’immediato blocco e alla registrazione del trasferimento.

Cooperazione europea sempre più efficace

La direttiva rafforza anche la cooperazione tra gli Stati membri.
Le decisioni di congelamento e confisca potranno circolare con maggiore facilità nell’ambito dell’Unione europea, favorendo il reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, poiché le moderne organizzazioni criminali operano ormai su scala internazionale e trasferiscono rapidamente capitali tra diversi ordinamenti.
Una disciplina uniforme consente quindi di ridurre il rischio che i patrimoni illeciti vengano sottratti all’azione delle autorità semplicemente spostandoli oltre confine.

Quali saranno gli effetti pratici

Per magistrati, forze di polizia e avvocati il nuovo decreto rappresenta soprattutto un intervento di affinamento di un sistema già ampiamente consolidato.
Le novità interesseranno in particolare:
le strategie investigative patrimoniali;
l’estensione delle ipotesi di confisca;
la gestione dei beni sequestrati;
il trattamento delle criptovalute;
la tutela dei terzi in buona fede;
il coordinamento con gli altri Stati membri.
Molte delle innovazioni introdotte erano già presenti, almeno in parte, nella prassi applicativa italiana, ma il recepimento della direttiva contribuirà a uniformarne l’applicazione e a rafforzarne la certezza giuridica.

Conclusioni

Con il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1260 l’Italia conferma il proprio ruolo di riferimento europeo nella lotta ai patrimoni illeciti.
Più che introdurre una rivoluzione normativa, il decreto legislativo consolida un sistema già avanzato, aggiornandolo alle nuove forme di criminalità economica e digitale e rafforzando gli strumenti di cooperazione internazionale.
Particolare rilievo assumono la disciplina delle cripto-attività, l’ampliamento della confisca allargata, la possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente dei beni strumentali e le nuove garanzie introdotte a tutela del principio di proporzionalità.
Il testo è stato approvato in esame preliminare e dovrà ora proseguire il proprio iter attraverso l’acquisizione dei pareri parlamentari previsti dalla legge di delegazione europea, prima dell’approvazione definitiva. Una volta entrato in vigore, contribuirà a rendere ancora più efficace il sistema di recupero e gestione dei patrimoni illeciti, rafforzando il contrasto alla criminalità organizzata e alle forme più gravi di criminalità economica.