Direttiva 1260/2024 24 aprile 2024

Direttiva UE 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l’identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale.
La presente direttiva si applica senza pregiudicare le misure di congelamento e di confisca nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai reati contemplati: a) dalla decisione quadro 2008/841/GAI; b) dalla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e) dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio; f) dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (33) e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (34); g) dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); h) dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); i) dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37); j) dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38); k) dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (39); l) dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); m) dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42); n) dalla decisione quadro 2002/946/GAI, e dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio; o) dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43); p) dalla direttiva (UE) 2024/1226.
2. La presente direttiva si applica ai reati di cui all’articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, commessi nel quadro di un’organizzazione criminale.
3. La presente direttiva si applica a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell’Unione qualora tali atti ne prevedano l’applicazione a tali reati.
4. Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull’identificazione di beni strumentali, proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.

Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti: 1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; 2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene; 3) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato; 4) «reperimento e identificazione»: qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che potrebbero essere derivati da attività criminali; 5) «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo; 6) «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato; 7) «organizzazione criminale»: un’organizzazione criminale quale definita all’articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI; 8) «vittima»: una vittima quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno o una perdita economica come conseguenza diretta di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva; 9) «titolare effettivo»: un titolare effettivo quale definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849; 10) «interessato»: a) una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o confisca; b) una persona fisica o giuridica che possiede beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca; c) un soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento; oppure d) una persona fisica o giuridica i cui beni sono oggetto di una vendita pre-confisca a norma dell’articolo 21 della presente direttiva.

Capo II Reperimento e identificazione

Articolo 4 Indagini per il reperimento dei beni
1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell’ambito di un procedimento in materia penale.
2. I beni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1226.
3. Qualora sia avviata un’indagine in relazione a un reato da cui può scaturire un considerevole vantaggio economico, le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono limitare la portata di tali indagini per il reperimento dei beni alle indagini su reati che possono essere stati commessi nel quadro di un’organizzazione criminale.

Articolo 5 Uffici per il recupero dei beni
1. Ciascuno Stato membro istituisce almeno un ufficio per il recupero dei beni per agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni.
2. Gli uffici per il recupero dei beni hanno i compiti seguenti: a) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ove necessario per coadiuvare altre autorità competenti nazionali responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell’articolo 4 o la Procura europea (EPPO); b) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un’autorità competente in un altro Stato membro; c) cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri e l’EPPO nel reperimento e nell’identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca.
3) Al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 2, lettera b), gli uffici per il recupero dei beni hanno il diritto di chiedere alle pertinenti autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, di cooperare con loro, ove necessario, per il reperimento e l’identificazione di beni strumentali, proventi o beni.
4. Agli uffici per il recupero dei beni è conferita la facoltà di reperire e identificare beni di persone ed entità oggetto di misure restrittive dell’Unione ove necessario al fine di agevolare l’accertamento dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), della presente direttiva, su richiesta delle autorità competenti nazionali basata su indicazioni e fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un reato ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1226. Tale facoltà lascia impregiudicati i requisiti e le garanzie procedurali pertinenti previsti dal diritto processuale nazionale, comprese le norme riguardanti l’avvio del procedimento penale o, ove necessario, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria.

Articolo 6 Accesso alle informazioni
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso alle informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per il reperimento e l’identificazione di beni strumentali, proventi o beni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso immediato e diretto alle seguenti informazioni, purché tali informazioni siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche: a) registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali; b) registri anagrafici nazionali delle persone fisiche; c) registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto; d) registri commerciali, compresi i registri delle imprese; e) i registri nazionali dei titolari effettivi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e i dati disponibili attraverso l’interconnessione dei registri dei titolari effettivi a norma di tale direttiva; f) i registri centralizzati dei conti bancari, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1153.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano ottenere in tempi rapidi immediatamente e direttamente o su richiesta, le informazioni seguenti: a) dati fiscali, compresi i dati detenuti dalle autorità fiscali e tributarie; b) dati della sicurezza sociale nazionale; c) informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati; d) informazioni su ipoteche e prestiti; e) informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi; f) informazioni su titoli; g) dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante; h) informazioni sui bilanci annuali delle società; i) informazioni su bonifici e saldi dei conti; j) informazioni sui conti di cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (44); k) conformemente al diritto dell’Unione, dati conservati nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema d’informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).
4. Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle dagli enti pertinenti con altri mezzi in modo semplificato e standardizzato.
5. Gli Stati membri possono decidere che l’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) esiga una richiesta motivata e che tale richiesta può essere respinta qualora la comunicazione delle informazioni richieste: a) metta a repentaglio il buon esito di un’indagine in corso; b) sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l’accesso è stato richiesto; oppure c) includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo in cui non è possibile ottenere il consenso per la loro ulteriore trasmissione.
6. L’accesso alle informazioni di cui al presente articolo non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, compreso, ove necessario, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria.

Articolo 7 Condizioni per l’accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni
1. L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 6 avviene caso per caso solo ove necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5 e da parte di personale appositamente designato e autorizzato ad accedere a tali informazioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni rispetti le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale previste dal diritto nazionale applicabile nonché l’acquis dell’Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni abbia le competenze e capacità specializzate necessarie per l’efficace svolgimento del proprio ruolo.
3. Affinché gli uffici per il recupero dei beni possano accedere alle informazioni di cui all’articolo 6 e consultarle, gli Stati membri assicurano che siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio inerente al trattamento dei dati.

Articolo 8 Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dagli uffici per il recupero dei beni
Gli Stati membri conservano le registrazioni delle attività di accesso e delle attività di ricerca effettuate dagli uffici per il recupero dei beni in forza della presente direttiva conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 9 Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, qualsiasi informazione cui abbiano accesso tali uffici per il recupero dei beni, e che sia necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5 dell’ufficio per il recupero dei beni che ha richiesto tali informazioni («ufficio per il recupero dei beni richiedente»). È possibile fornire soltanto le categorie di dati personali elencate all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794, ad eccezione delle informazioni di polizia scientifica elencate all’allegato II, sezione B, punto 2, lettera c), punto v), di tale allegato.
I dati personali da fornire sono determinati caso per caso, alla luce di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5 e in conformità della direttiva (UE) 2016/680.
2. Nel formulare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica il più esattamente possibile quanto segue: a) l’oggetto della richiesta; b) i motivi della richiesta, compresa la pertinenza dell’informazione ricercata per il reperimento e l’identificazione dei beni pertinenti; c) la natura del procedimento; d) il tipo di reato al quale si riferisce la richiesta; e) il collegamento fra il procedimento e lo Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta; f) dettagli sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati, come conti bancari, beni immobili, veicoli, navi, aeroplani, società e altri beni di valore elevato; g) ove necessario a fini di identificazione delle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate, qualsiasi documento di identità se disponibile, dettagli come nome, nazionalità, luogo di residenza, numeri di identificazione nazionali o numeri di previdenza sociale, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, paese di stabilimento, azionisti, sedi e società controllate, se del caso; h) se del caso, i motivi dell’urgenza della richiesta.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano informazioni a un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, senza bisogno di apposita richiesta, qualora tali uffici siano in possesso di informazioni su beni strumentali, proventi o beni che ritengono necessarie per l’esecuzione dei compiti, a norma dell’articolo 5, dell’ufficio per il recupero dei beni di tale altro Stato membro. Nel fornire tali informazioni, gli uffici per il recupero dei beni indicano i motivi per cui le informazioni fornite sono considerate necessarie.
4. Salvo altrimenti indicato dall’ufficio per il recupero dei beni che fornisce informazioni a norma del paragrafo 1 o 3, le informazioni fornite possono essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o un’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto tali informazioni, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, comprese le norme procedurali sull’ammissibilità delle prove nei procedimenti in materia penale in linea con la Carta e con gli obblighi degli Stati membri di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto all’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA) e si avvalgano dei campi specifici destinati agli uffici per il recupero dei beni di SIENA, che corrispondono alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, oppure, se necessario in via eccezionale, ad altri canali sicuri per lo scambio di informazioni a norma del presente articolo.
6. Gli uffici per il recupero dei beni possono rifiutare di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni: a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta; b) metta a repentaglio un’indagine, o un’operazione di intelligence criminale, in corso, o rappresenti una minaccia imminente per la vita o per l’integrità fisica di una persona; oppure c) sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.
7. Qualora un ufficio per il recupero dei beni si rifiuti, a noma del paragrafo 6, di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente, lo Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che riceve la richiesta adotta le misure necessarie per garantire che siano fornite le motivazioni del rifiuto e che l’ufficio per il recupero dei beni richiedente sia consultato prima di ricevere tale rifiuto. Il rifiuto riguarda solo quella parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi esposti al paragrafo 6 e fa salvo l’obbligo di fornire le altre parti di tali informazioni, se del caso, a norma della presente direttiva.

Articolo 10 Termini per la comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti: a) sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti; b) otto ore, per le richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all’articolo 6 che sono contenute in banche dati e registri a cui tali uffici per il recupero dei beni hanno accesso diretto; c) tre giorni calendario, per le richieste urgenti riguardanti informazioni a cui tali uffici per il recupero dei beni non hanno accesso diretto.
2. Qualora le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non siano direttamente disponibili o qualora la richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), imponga un onere sproporzionato all’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta, tale ufficio per il recupero dei beni può ritardare la comunicazione. In tal caso l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente del ritardo l’ufficio per il recupero dei beni richiedente e comunica le informazioni richieste il più presto possibile ed entro sette giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettera a), o entro tre giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettere b) e c).
3. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

Capo III Congelamento e confisca

Articolo 11 Congelamento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un’eventuale confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16. Le misure di congelamento consistono in provvedimenti di congelamento e azioni immediate.
2. Le azioni immediate sono intraprese, ove necessario, al fine di conservare i beni fino all’emissione di un provvedimento di congelamento. Qualora le azioni immediate non assumano la forma di un provvedimento di congelamento, gli Stati membri limitano la validità temporanea di tale azione immediata.
3. Fatte salve le competenze di altre autorità competenti, gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate a norma del paragrafo 2 qualora vi sia un rischio imminente di sparizione dei beni reperiti e identificati da tali uffici nell’esercizio dei loro compiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b). La validità di tali azioni immediate non può essere superiore a sette giorni lavorativi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di congelamento siano adottate solo da un’autorità competente e i motivi di tali misure siano indicati nella pertinente decisione o siano registrati nel fascicolo, se la misura di congelamento non è ordinata per iscritto.
5. Il provvedimento di congelamento resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un’eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono resi disponibili senza indebito ritardo. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono resi disponibili sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 12 Confisca
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi derivanti da un reato in base a una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato in base a una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Tale confisca può essere sussidiaria o alternativa alla confisca ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 13 Confisca nei confronti di terzi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.
La confisca dei proventi o altri beni di cui al primo comma è possibile qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia accertato, sulla base dei fatti e delle circostanze concreti di un caso, che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Tali fatti e circostanze includono: a) il fatto che il trasferimento o l’acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene; o b) il bene è stato trasferito a parti strettamente collegate all’indagato o imputato, rimanendo sotto il suo controllo effettivo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 14 Confisca estesa
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose.
2. Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata.
3. Ai fini del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le figure elencate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, qualora tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

Articolo 15 Confisca non basata sulla condanna
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui all’articolo 12, o di proventi o beni trasferiti a terzi ai sensi dell’articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti: a) malattia dell’indagato o imputato; b) fuga dell’indagato o imputato; c) decesso dell’indagato o imputato; d) i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l’avvio del procedimento penale.
2. La confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente articolo è limitata ai casi in cui, in mancanza delle circostanze di cui al paragrafo 1, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l’organo giurisdizionale nazionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente.

Articolo 16 Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, qualora, conformemente al diritto nazionale, non possano essere applicate le misure di confisca di cui agli articoli da 12 a 15, alla confisca di beni identificati nel contesto di un’indagine connessa a un reato purché l’organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un’organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole.
2. Nel determinare se i beni di cui al paragrafo 1 debbano essere confiscati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici che possono comprendere: a) il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell’interessato; b) il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni: c) il fatto che l’interessato è collegato a persone connesse a un’organizzazione criminale.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.
4. Ai fini del presente articolo, il concetto di «reato» comprende le figure elencate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, qualora tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.
5. Gli Stati membri possono prevedere che la confisca di patrimonio ingiustificato in conformità del presente articolo sia effettuata solo qualora i beni da confiscare siano stati congelati in precedenza nel contesto di un’indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un’organizzazione criminale.

Articolo 17 Confisca ed esecuzione efficaci
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l’identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca a norma degli articoli 15 e 16.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano utilizzare strumenti di reperimento e identificazione altrettanto efficaci quanto quelli disponibili per il reperimento e il congelamento dei beni a norma del capo II della presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono concludere accordi reciproci di ripartizione dei costi con altri Stati membri per l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Articolo 18 Risarcimento delle vittime
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché qualora, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, tali diritti siano presi in considerazione nell’ambito del pertinente procedimento di reperimento, congelamento e confisca dei beni.
2. Gli Stati membri consentono alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell’articolo 4 di fornire, su richiesta, alle autorità incaricate di decidere in merito alle richieste di restituzione e risarcimento o di eseguire tali decisioni, qualsiasi informazione sui beni identificati che potrebbe essere pertinente a tal fine. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell’articolo 4 di fornire tali informazioni in mancanza di tale richiesta.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano reperire e identificare beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una decisione di risarcimento o di restituzione di beni a una vittima, almeno qualora gli uffici per il recupero dei beni intervengano in casi transfrontalieri conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e la decisione sia emessa da un organo giurisdizionale competente in materia penale in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento penale.
4. Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione, alle condizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2012/29/UE.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento. Gli Stati membri possono decidere di limitare tali misure alle situazioni in cui i beni legittimi dell’autore del reato non siano sufficienti a coprire l’importo totale del risarcimento.

Articolo 19 Ulteriore utilizzo dei beni confiscati 1. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di utilizzare, se del caso, i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali.
2. Fatto salvo il diritto internazionale applicabile, gli Stati membri possono utilizzare i beni strumentali, i proventi o i beni confiscati in relazione ai reati di cui alla direttiva (UE) 2024/1226 per contribuire ai meccanismi a sostegno di paesi terzi colpiti da situazioni per rispondere alle quali sono state adottate misure restrittive dell’Unione, in particolare in caso di guerra di aggressione. La Commissione può fornire orientamenti sulle modalità relative a tali contributi.

Capo IV Gestione

Articolo 20 Gestione dei beni e pianificazione
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire una gestione efficiente delle entità ad esempio le imprese, che devono essere conservate in attività.
2. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare l’acquisizione dei beni, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento di confisca, da parte di persone condannate nell’ambito del procedimento penale nel quale sono stati congelati i beni.
3. Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia giustificato dalla natura dei beni, le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati valutino le circostanze specifiche dei beni che potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione. Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione.
5. Gli Stati membri possono chiedere che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.

Articolo 21 Vendita pre-confisca
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni oggetto di un provvedimento di congelamento possano essere trasferiti o venduti prima di un provvedimento definitivo di confisca, in uno o più dei casi seguenti: a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore; b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato; c) la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili.
2. Gli Stati membri garantiscono che, nell’emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi dell’interessato, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi in cui l’interessato sia fuggito o non possa essere localizzato, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, tale operazione sia comunicata all’interessato e, salvo in casi di urgenza, questi abbia l’opportunità di essere sentito in merito.
L’interessato ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.
3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.

Articolo 22 Uffici per la gestione dei beni
1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un’autorità competente che funga da ufficio per la gestione dei beni incaricato di gestire i beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca.
2. Gli uffici per la gestione dei beni hanno i compiti seguenti: a) provvedere all’efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione e della pianificazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 4; b) cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell’identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva; c) cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.

Capo V Garanzie

Articolo 23 Obbligo di informare gli interessati
Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento di cui all’articolo 11, i provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 e i provvedimenti di vendita di cui all’articolo 21 siano comunicati senza indebito ritardo all’interessato. Tali provvedimenti espongono i motivi della misura nonché i diritti e i mezzi di ricorso a disposizione dell’interessato a norma dell’articolo 24. Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all’interessato per tutto il tempo necessario a evitare di mettere a repentaglio un’indagine penale.

Articolo 24 Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone interessate dai provvedimenti di congelamento di cui all’articolo 11 e dai provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di difesa, compresi il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all’interpretazione e alla traduzione, siano assicurati agli interessati che sono indagati o imputati oppure alle persone interessate dalla confisca ai sensi dell’articolo 16.
Gli Stati membri possono prevedere che anche altri interessati abbiano i diritti di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono affinché tali altri interessati abbiano il diritto di accesso al fascicolo e il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. Il diritto di accesso al fascicolo può essere limitato ai documenti connessi alla misura di congelamento o confisca purché gli interessati abbiano accesso ai documenti necessari a esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento a norma dell’articolo 11 dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un’autorità competente diversa da un’autorità giudiziaria, il diritto nazionale può prevedere che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un’autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giurisdizionale.
4. In caso di fuga dell’indagato o dell’imputato, gli Stati membri adottano ogni misura ragionevole per garantire l’effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, e dispongono affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o affinché sia compiuto ogni sforzo ragionevole per informarlo di tale procedimento.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca a norma degli articoli da 12 a 16, comprese le circostanze rilevanti del caso e gli elementi di prova disponibili su cui si basano le conclusioni, dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.
6. Gli Stati membri provvedono affinché una persona interessata da un provvedimento di vendita pre-confisca ai sensi dell’articolo 21 abbiano l’effettiva possibilità di contestare tale provvedimento e concedono alla persona interessata tutti i diritti procedurali necessari ad esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri prevedono la possibilità che un organo giurisdizionale possa sospendere l’esecuzione di tale provvedimento di vendita, nel caso in cui la mancata sospensione arrecasse un danno irreparabile all’interessato.
7. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all’articolo 13.
8. Le persone oggetto delle misure previste dalla presente direttiva hanno il diritto di avvalersi di un difensore durante l’intero procedimento di congelamento e confisca. Le persone interessate sono informate di tale diritto.

Capo VI Quadro strategico per il recupero dei beni

Articolo 25 Strategia nazionale per il recupero dei beni
1. Entro 24 maggio 2027, gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni e la aggiornano a intervalli regolari non superiori a cinque anni.
2. Nella strategia di cui al paragrafo 1 sono indicati: a) elementi riguardanti le priorità della politica nazionale in questo ambito, e gli obiettivi e le misure per raggiungerli; b) il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti, comprese le modalità di coordinamento e cooperazione tra di esse; c) le risorse; d) la formazione; e) le misure da adottare, se del caso, sull’utilizzo dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali; f) le attività da intraprendere in materia di cooperazione con i paesi terzi; g) le modalità che consentono una valutazione periodica dei risultati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, entro tre mesi dalla loro adozione.

Articolo 26 Risorse
Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l’efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all’attuazione della presente direttiva. Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione delle autorità giudiziarie in tutta l’Unione, gli Stati membri provvedono affinché siano a disposizione del personale coinvolto nell’identificazione, nel reperimento, nel recupero e nella confisca dei beni una formazione specializzata e lo scambio di migliori pratiche.

Articolo 27 Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
1. Ai fini della gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva, siano in grado di ottenere rapidamente informazioni sui beni congelati e confiscati da gestire ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri predispongono efficienti strumenti di gestione dei beni congelati e confiscati, come ad esempio un registro centrale o altri registri dei beni sottoposti a congelamento e a confisca ai sensi della presente direttiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile ottenere le informazioni relative: a) ai beni che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca e che sono da gestire conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca, inclusi i dettagli che ne consentono l’identificazione; b) al valore stimato o effettivo, se del caso, dei beni al momento del congelamento, della confisca e della destinazione; c) ai proprietari dei beni, compresi i titolari effettivi, qualora tale informazione sia disponibile; d) al riferimento del fascicolo nazionale del procedimento relativo al bene.
3. Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità che hanno accesso al registro siano in grado consultare e ottenere informazioni sul nome dell’autorità che ha inserito le informazioni nel registro e sull’identificativo univoco di utente del funzionario che ha inserito le informazioni nel registro.
4. Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano conservate finché sono necessarie per tenere una documentazione e un quadro d’insieme dei beni congelati, confiscati o in gestione, e non oltre la data di destinazione dei beni, oppure per fornire le statistiche annuali di cui all’articolo 28.
5. Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché ogni dato personale conservato nel registro possa essere consultato e utilizzato ai fini del congelamento, della confisca e della gestione dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
6. Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati contenuti nei registri dei beni congelati e confiscati e designano la o le autorità competenti responsabili della gestione dei registri e dello svolgimento dei compiti del titolare del trattamento definiti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 28 Statistiche
Al fine di esaminare l’efficacia dei loro sistemi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente presso le autorità competenti dati statistici esaurienti e li conservano. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell’anno successivo e includono: a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale successiva confisca al momento del congelamento; d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca; e) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro; f) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; g) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro; h) il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del congelamento, ove disponibile a livello centrale; i) la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale; j) il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale; k) il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.

Capo VII Cooperazione

Articolo 29 Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni
1. La Commissione istituisce una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni per facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e con Europol in relazione all’attuazione della presente direttiva, nonché per fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all’attuazione della presente direttiva.
2. La Commissione può invitare a partecipare alle riunioni della rete di cui al paragrafo 1 i rappresentanti di Eurojust, dell’EPPO e, se del caso, dell’Autorità antiriciclaggio.
Articolo 30 Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell’Unione 1. Gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, cooperano strettamente con l’EPPO per agevolare l’identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca in procedimenti in materia penale relativi a reati che rientrano nella sfera di competenza dell’EPPO.
2. Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni cooperano con Europol ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza, per agevolare l’identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un’autorità competente nell’ambito di un procedimento in materia penale, al fine di facilitare la gestione dei beni congelati e confiscati.

Articolo 31 Cooperazione con i paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni cooperino quanto più possibile, nell’ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile, nell’ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 22.

Capo VIII Disposizioni finali

Articolo 32 Autorità competenti designate e punti di contatto
1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli articoli 5 e 22.
2. Gli Stati membri nominano al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri tra gli uffici per il recupero dei beni e al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione tra gli uffici per la gestione dei beni. Non è necessario che tali punti di contatto siano incaricati essi stessi dei compiti di cui all’articolo 5 o 22.
3. Entro il 24 maggio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e, se del caso, i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2.
4. Entro il 24 maggio 2027, la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l’elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 33 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34 Relazioni
1. Entro il 24 novembre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’attuazione della presente direttiva.
2. Entro il 24 novembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 35 Relazione con altri strumenti La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1153.

Articolo 36 Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE
1. L’azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti agli strumenti di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 37 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 38 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.