Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 23526
«La novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno».
La Cassazione conferma la disciplina generale delle impugnazioni e della generale alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi il primo soltanto dopo uno specifico atto d’impulso della controparte, anche nel vigente regime di notificazioni a mezzo pec da parte della cancelleria.
La questione sottoposta alla Corte era, infatti, quella della conseguita o sopravvenuta idoneità di tale nuova forma di comunicazione, per via elettronica, a dare contezza al destinatario dell’integralità dell’atto e ad attivare – di conseguenza – nei suoi confronti il termine breve per l’impugnazione dell’atto medesimo.
Questione posta in evidenza in particolare considerando che le attuali modalità di comunicazione potrebbero comportare che oggetto della comunicazione di cancelleria diventi il provvedimento nel suo tenore integrale.
A tal proposito la S.C. ha osservato che, al fine di evitare tali problemi, il legislatore della riforma si è preoccupato di specificare che il regime alternativo di introduzione dell’impugnazione non muta. In altre parole, la semplice sostituzione della comunicazione per estratto o del solo dispositivo con la comunicazione del documento a mezzo pec non modifica la regola generale dell’alternatività tra il termine breve e quello lungo, per cui il termine breve continua a decorrere dall’atto di impulso della controparte.
Osserva altresì la Corte – venendo alla seconda parte della massima sopra enunciata – che la novella dell’art. 133 c.p.c. non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali. Il riferimento è ai casi, come quello trattato, per cui un dato termine decorre dalla comunicazione di cancelleria (nella fattispecie il termine di 60 giorni per la ricorribilità in Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello così come previsto dall’art. art. 348-ter c.p.c., comma 2). In tali casi è irrilevante che la comunicazione di cancelleria contenga il testo integrale del provvedimento o meno.
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Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 23526





