Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8221

Il decreto con cui il tribunale liquida il compenso del commissario giudiziale non è soggetto a reclamo ha natura decisoria e carattere definitivo

In tema di concordato preventivo il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo.
Ne conseguono, da un lato l’impugnabilità ai sensi dell’art. 111 cost. e, dall’altro, la non revocabilità da parte dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l’adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.

La liquidazione del compenso per l’esercizio delle funzioni di commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo è disciplinata dalla Legge Fallimentare, art. 165, comma 2, mediante rinvio all’art. 39 della stessa legge, che, con riguardo al fallimento, prevede, al primo comma, che il compenso e le spese sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Tale disposizione detta una disciplina sostanzialmente esaustiva del procedimento di liquidazione, che si differenzia da quella contemplata dal D.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice non solo per la mancata previsione di un termine per la presentazione dell’istanza, ma anche per la determinazione del giudice competente, che l’art. 168 del D.P.R. cit. individua ne magistrato che procede.
Diverso è anche il rimedio accordato contro il provvedimento di liquidazione, che nel caso previsto dalla legge fallimentare è costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre ai sensi dell’art. 170 del citato D.P.R. consiste nell’opposizione dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale decide in qualità di giudice monocratico secondo il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato.
L’autonomia del procedimento in esame è ulteriormente sottolineata dalla diversità della sede in cui trovano disciplina i criteri per la liquidazione dei compensi professionali.
I compensi professionali spettanti ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali sono disciplinati separatamente (ora D.M. 25 gennaio 2012, n. 30).
Tale autonomia trova giustificazione nella particolare posizione di questi organi, i quali, pur agendo nell’interesse della giustizia e sotto la vigilanza del giudice delegalo, non sono qualificabili come ausiliari del giudice, non essendo la loro attività riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 61 e ss. cod. proc. civ..
Ancorché rimessa al tribunale la nomina del curatore fallimentare è prevista direttamente dalla legge, la quale gli attribuisce poteri propri ai fini dell’amministrazione del patrimonio del fallito, nonché poteri d’indagine e d’impulso ai fini del recupero e della liquidazione dell’attivo, in virtù dei quali esso si configura quale organo normale e necessario della procedura, cui fanno dunque difetto quei caratteri di occasionala e temporaneità che sono propri degl’incarichi conferiti agli ausiliari del giudice.

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Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8221