Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
(Gazz. Uff. 21 febbraio 2024, n. 43)
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Titolo I
Disposizioni in materia di accertamento tributario
Capo I
Disposizioni in materia di procedimento accertativo
Articolo 1
Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 1:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
ÂŤ1. Lâaccertamento delle imposte sui redditi e dellâimposta sul valore aggiunto, nonchĂŠ il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.Âť;
2) nel comma 2, le parole: ÂŤe comunale sullâincremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,Âť sono soppresse;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
ÂŤ2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dallâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre allâinvito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dellâaccertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. Lâinvito alla presentazione di istanza per la definizione dellâaccertamento con adesione è in ogni caso contenuto nellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero nellâatto di recupero non soggetto allâobbligo del contraddittorio preventivo.Âť;
b) allâarticolo 5:
1) al comma 1, lâalinea è sostituita dalla seguente:
ÂŤLâufficio di iniziativa, nei casi di cui allâarticolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui allâarticolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:Âť;
2) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).;
c) lâarticolo 5-ter è abrogato;
d) dopo lâarticolo 5-ter è inserito il seguente:
ÂŤ5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dellâarticolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. Lâadesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dellâAgenzia delle entrate indicato nel verbale e allâorgano che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dellâadesione condizionata, lâorgano che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate.
4. I termini per lâaccertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dellâadesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate notifica lâatto di definizione dellâaccertamento parziale recante le indicazioni previste dallâarticolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata allâAgenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dellâorgano che ha redatto il verbale.
6. In presenza dellâadesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nellâarticolo 2, comma 5, e nellâarticolo 3, comma 3, è ridotta alla metĂ e le somme dovute risultanti dallâatto di definizione dellâaccertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalitĂ di cui allâarticolo 8. Sullâimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dellâatto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate provvede allâiscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dellâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Âť;
e) allâarticolo 6:
1) al comma 1, le parole: ÂŤin carta liberaÂť sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
ÂŤ2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente allâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dellâinvio dellâinvito a comparire di cui allâarticolo 5 comma 1. Lâistanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per lâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. Ă fatta sempre salva la possibilitĂ per le parti, laddove allâesito delle osservazioni di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltĂ di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero.Âť;
3) al comma 3, dopo le parole: ÂŤpresentazione dellâistanza del contribuenteÂť sono inserite le seguenti: ÂŤ, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodoÂť;
4) al comma 4, le parole: ÂŤdi cui al comma 2Âť, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ÂŤdi cui ai commi 2 e 2-bisÂť;
f) allâarticolo 7, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
ÂŤ1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica, ovvero dellâatto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dellâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, lâufficio, ai fini dellâaccertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono lâoggetto dellâavviso di accertamento o rettifica ovvero dellâatto di recupero.Âť;
g) allâarticolo 8:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
ÂŤ2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dallâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Âť;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ÂŤLâufficioÂť sono inserite le seguenti: ÂŤ, verificato lâavvenuto pagamento,Âť;
h) allâarticolo 11:
1) al comma 1, lâalinea è sostituita dalla seguente:
ÂŤLâufficio di iniziativa, nei casi di cui allâarticolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui allâarticolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:Âť;
2) al comma 1, lettera b-ter), le parole: ÂŤhanno dato luogo alla determinazione delleÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤdeterminano leÂť;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
ÂŤ1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dellâamministrazione dal potere di notificazione dellâatto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dellâatto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.Âť;
i) allâarticolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
ÂŤ1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente allâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dellâinvio dellâinvito a comparire di cui allâarticolo 11, comma 1. Lâistanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
1-bis. Il contribuente può presentare lâistanza di adesione di cui allâarticolo 11, con lâindicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ă fatta salva la possibilitĂ per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per lâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.
1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltĂ di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero.Âť;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
ÂŤ4-bis. Si applica il comma 1-quater dellâarticolo 7.Âť.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 31, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
ÂŤNel caso di esercizio di attivitĂ dâimpresa o di arti e professioni in forma associata, di cui allâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societĂ che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta allâufficio competente allâaccertamento nei confronti della societĂ , dellâassociazione o del titolare dellâazienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o allâaltro coniuge, che procede con accertamento parziale.Âť;
b) dopo lâarticolo 38 è inserito il seguente:
ÂŤArt. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, lâAgenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchĂŠ quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dellâulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, lâufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalitĂ previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivitĂ di recupero delle somme di cui allâarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e allâarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) lâatto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui allâarticolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dellâottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilitĂ di avvalersi della compensazione prevista dallâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base allâatto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dellâarticolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza allâemanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta allâufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative allâatto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piĂš ampi termini previsti dalla normativa vigente, lâatto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza allâemanazione dellâatto di recupero spetta allâufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a unâarticolazione dellâAgenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.
2. Con provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivitĂ amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilitĂ che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformitĂ della copia informatica al documento analogico ai sensi dellâarticolo 22 del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.Âť;
c) allâarticolo 60 il settimo comma è abrogato;
d) dopo lâarticolo 60-bis è inserito il seguente:
ÂŤArt. 60-ter (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalitĂ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga allâarticolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalitĂ di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi dâimposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dallâIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui allâarticolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nellâIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui allâarticolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nellâIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti allâiscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nellâIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dallâIndice di cui allâarticolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, allâunico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. Allâufficio sono consentite la consultazione telematica e lâestrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato lâinvio risulta saturo, lâufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato lâinvio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dellâarticolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dellâarticolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dellâatto nellâarea riservata del sito internet della societĂ Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; lâufficio inoltre dĂ notizia al destinatario dellâavvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica lâavvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette allâufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dellâavviso nel sito internet della societĂ InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalitĂ stabilite con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalitĂ con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalitĂ stabilite dai provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle entrate emanati nelle more della piena operativitĂ dellâanagrafe nazionale della popolazione residente.
6. Ai fini della notificazione e dellâinvio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dellâarticolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, lâAgenzia delle entrate provvede costantemente allâaggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nellâelenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui allâarticolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per lâinnovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui allâarticolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente allâaggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione allâAgenzia delle entrate e allâAgenzia delle entrate- Riscossione, nellâelenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, dâintesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalitĂ dellâaggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.Âť.
3. Allâarticolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola: ÂŤcontraddittorio,Âť sono inserite le seguenti: ÂŤda attivare ai sensi dellâarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,Âť.
4. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, a decorrere dalla data di cui allâarticolo 41, comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) articolo 27, commi 16, 17, 19 e 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in norme vigenti si intendono effettuati agli atti indicati nellâarticolo 38-bis, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dal comma 2, lettera b), del presente decreto.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 26, il secondo comma, è sostituito dal seguente:
ÂŤLa notifica della cartella può essere eseguita con le modalitĂ e ai domicili digitali stabiliti dallâarticolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Âť;
b) dopo lâarticolo 26 è inserito il seguente:
ÂŤArt. 26-bis (Comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Gli atti e le comunicazioni dellâagente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalitĂ e ai domicili digitali stabiliti dallâarticolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Âť.
7. Dallâattuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e lâAmministrazione competente provvede allâespletamento delle attivitĂ ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 2
Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attivitĂ di analisi del rischio
1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano lâanalisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:
a) analisi del rischio: il processo, composto da una o piĂš fasi, che, al fine di massimizzare lâefficacia delle attivitĂ di prevenzione e contrasto allâevasione fiscale, alla frode fiscale e allâabuso del diritto in materia tributaria, nonchĂŠ di quelle volte a stimolare lâadempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dellâAmministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o piĂš criteri selettivi, ovvero a uno o piĂš indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilitĂ di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalitĂ dellâordinamento tributario;
c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sullâelaborazione di dati, riferiti a uno o piĂš contribuenti ovvero a uno o piĂš periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, lâavveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dellâavvio dellâanalisi;
f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per lâelaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilitĂ di accadimento a un rischio fiscale noto.
2. I risultati dellâanalisi del rischio, oltre che per le finalitĂ di prevenzione e contrasto allâevasione fiscale, alla frode fiscale e allâabuso del diritto in materia tributaria, nonchĂŠ di stimolo dellâadempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.
3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui lâAgenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nellâapposita sezione dellâAnagrafe tributaria di cui allâarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e allâarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchĂŠ quelle memorizzate ai sensi dellâarticolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dallâAgenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivitĂ di analisi del rischio fiscale, per le attivitĂ di controllo, per le attivitĂ di stimolo dellâadempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.
4. Limitatamente alle attivitĂ di analisi del rischio condotte dallâAgenzia delle entrate, dâintesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dellâeconomia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchĂŠ dellâarticolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessitĂ e di proporzionalitĂ , con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalitĂ di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto allâobiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertĂ degli interessati.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 31, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
ÂŤPer le finalitĂ di cui al primo comma, lâAmministrazione finanziaria svolge le opportune attivitĂ di analisi del rischio.Âť;
b) allâarticolo 32, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: ÂŤ8-quater) svolgere le opportune attivitĂ di analisi del rischio.Âť.
6. Allâarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: ÂŤPer il controllo delle dichiarazioni presentate e lâindividuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivitĂ di analisi del rischio.Âť.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalitĂ di cui allâarticolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma restando lâapplicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
8. Allâarticolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) dopo le parole: ÂŤcomma 682Âť sono aggiunte le seguenti: ÂŤe per quelle di cui allâarticolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127Âť;
b) le parole: è titolareÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤdispone, con il ricorso altresĂŹ a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando lâapplicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.Âť.
9. LâAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalitĂ di prevenzione e contrasto allâevasione fiscale, alla frode fiscale e allâabuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli dâintesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della societĂ di cui allâarticolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unitĂ integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unitĂ restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.
10. Dallâattuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3
Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti:
ÂŤArt. 31-bis (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. LâAmministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autoritĂ competenti degli Stati membri dellâUnione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dellâAmministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autoritĂ locali.
2. LâAmministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autoritĂ con le modalitĂ ed entro i limiti previsti per lâaccertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni lâAmministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dellâUnione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o unâinformazione la cui divulgazione contrasti con lâordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando lâautoritĂ competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalitĂ previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
6. Non è considerata violazione del segreto dâufficio la comunicazione da parte dellâAmministrazione finanziaria alle autoritĂ competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchĂŠ dellâimposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.
Art. 31-bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. LâAmministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicitĂ dellâazione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivitĂ di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivitĂ economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Art. 31-bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. LâAmministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso lâuso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dellâUnione europea, è disciplinata dallâarticolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le AutoritĂ competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dellâAmministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocitĂ e previo accordo tra lâautoritĂ richiedente e lâautoritĂ interpellata.
4. I funzionari dellâAmministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte allâestero.
Art. 31-bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o piĂš soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, lâAmministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosĂŹ ottenute quando tali controlli appaiano piĂš efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. LâAmministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti dâimposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autoritĂ competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che lâhanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora lâautoritĂ competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, lâAmministrazione finanziaria comunica alla suddetta autoritĂ lâadesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in questâultimo caso, i motivi che si oppongono allâeffettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dallâautoritĂ competente di un altro Stato membro, lâAmministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. LâAmministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autoritĂ estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosĂŹ ottenute quando tali controlli appaiano piĂš efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
Art. 31-bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o piĂš soggetti dâimposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dellâUnione europea, lâAmministrazione finanziaria può chiedere allâautoritĂ competente di un altro Stato membro o di piĂš Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando lâautoritĂ competente di un altro Stato membro o le autoritĂ competenti di piĂš Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, lâAmministrazione finanziaria comunica alle suddette autoritĂ il rifiuto o lâadesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono allâeffettuazione della verifica congiunta.
3. LâAmministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivitĂ di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piĂš ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, lâAmministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivitĂ di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivitĂ di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalitĂ procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivitĂ di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilitĂ , alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivitĂ di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivitĂ di verifica.
5. LâAmministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autoritĂ competenti concordano. Lâesito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dallâemissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lâAmministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare lâattivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piĂš soggetti dâimposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.Âť.
2. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e lâAmministrazione competente provvede allâespletamento delle attivitĂ ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 4
Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 17, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ÂŤIl rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui allâarticolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dellâente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.Âť;
b) allâarticolo 35, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
ÂŤ7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dellâUnione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dallâapplicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dellâarticolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lâinclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di unâidonea garanzia. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalitĂ di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette allâAgenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attivitĂ , in cui risulti lâesercizio dellâopzione per lâinclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha lâobbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono individuati termini e modalitĂ di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.Âť.
2. Allâarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente:
ÂŤ7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dellâarticolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui allâarticolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica lâarticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.Âť.
Articolo 5
Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dellâazione dello Stato dellâimposta sui premi di assicurazione
1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
ÂŤ2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando lâapplicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.Âť;
b) lâarticolo 29 è sostituito dal seguente:
ÂŤArt. 29 (Prescrizione e decadenza dellâazione dello Stato). - 1. In caso di infedele denunzia, lâazione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, lâazione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, lâazione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dellâimposta, si prescrive lâazione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.Âť.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II
Disciplina del concordato preventivo biennale
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 6
FinalitĂ
1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire lâadempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dallâesercizio di arti e professioni che svolgono attivitĂ nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalitĂ previste dal presente titolo.
Articolo 7
Ambito di applicazione
1. Per lâapplicazione del concordato preventivo biennale, lâAgenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dallâesercizio dâimpresa o dallâesercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, lâapplicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualitĂ .
Articolo 8
Procedure informatiche di ausilio allâattuazione del concordato
1. LâAgenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante lâutilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per lâacquisizione dei dati necessari per lâelaborazione della proposta di cui allâarticolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, sono individuati le modalitĂ e i dati da comunicare telematicamente allâAmministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui allâarticolo 9, sono individuati i periodi dâimposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.
Articolo 9
Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
1. La proposta di concordato è elaborata dallâAgenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacitĂ contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui allâarticolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni giĂ nella disponibilitĂ dellâAmministrazione finanziaria, limitando lâintroduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivitĂ economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivitĂ individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonchĂŠ degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dellâelaborazione della predetta proposta, lâAgenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilitĂ dellâAmministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertĂ dei contribuenti di cui allâarticolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchĂŠ le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. LâAgenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui allâarticolo 8.
3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dallâarticolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dallâarticolo 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Capo II
Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilitĂ fiscale
Articolo 10
Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale - requisiti
1. I contribuenti esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalitĂ indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo dâimposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dallâarticolo 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono dâimporto complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dallâAgenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piĂš soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Articolo 11
Cause di esclusione
1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi dâimposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dellâobbligo a effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dallâarticolo 2621 del codice civile, nonchĂŠ dagli articoli 648-bis, 648-ter e648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi dâimposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Articolo 12
Effetti dellâaccettazione della proposta
1. Lâaccettazione da parte del contribuente della proposta di cui allâarticolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive relative ai periodi dâimposta oggetto di concordato. Lâaccettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
2. LâAgenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dellâarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando lâapplicazione delle disposizioni di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 13
Adempimenti
1. Nei periodi dâimposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per lâapplicazione degli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 14
Rinnovo del concordato
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui allâarticolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui allâarticolo 11, lâAgenzia delle entrate formula, con le modalitĂ di cui allâarticolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui allâarticolo 9, comma 3.
Articolo 15
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dallâesercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento allâarticolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui allâarticolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonchĂŠ i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societĂ semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dellâarticolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Articolo 16
Reddito dâimpresa oggetto di concordato
1. Il reddito dâimpresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento allâarticolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti allâimposta sul reddito delle societĂ , alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, allâarticolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58,86 e 87 e sopravvenienze attive di cui allâarticolo 88, nonchĂŠ minusvalenze e sopravvenienze passive di cui allâarticolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui allâarticoli 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui allâarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in societĂ ed enti di cui allâarticolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonchĂŠ i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societĂ in nome collettivo e societĂ in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dellâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonchĂŠ dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Articolo 17
Valore della produzione netta oggetto di concordato
1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonchĂŠ le minusvalenze e sopravvenienze passive.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Articolo 18
Effetti del concordato ai fini dellâimposta sul valore aggiunto
1. Lâadesione al concordato non produce effetti ai fini dellâimposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Articolo 19
Rilevanza delle basi imponibili concordate
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive, nonchĂŠ dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilitĂ per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, questâultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi dâimposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dallâAgenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dallâarticolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 20
Determinazione degli acconti
1. Lâacconto delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive relativo ai periodi dâimposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo dâimposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se lâacconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra lâacconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Articolo 21
Cessazione del concordato
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo dâimposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica lâattivitĂ svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo dâimposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista lâapplicazione del medesimo indice sintetico di affidabilitĂ fiscale di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa lâattivitĂ .
Articolo 22
Decadenza del concordato
1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta lâesistenza di attivitĂ non dichiarate o lâinesistenza o lâindeducibilitĂ di passivitĂ dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entitĂ di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dellâarticolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta lâaccettazione della proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui allâarticolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui allâarticolo 10, comma 2;
e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivitĂ di cui allâarticolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entitĂ :
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti allâammissione allâistituto;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dellâapplicazione degli indici di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) allâarticolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) allâarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) allâarticolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonchĂŠ allâarticolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dellâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, semprechĂŠ la violazione non sia stata giĂ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitĂ amministrative di accertamento delle quali lâautore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Capo III
Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
Articolo 23
Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
1. I contribuenti esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalitĂ indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto allâarticolo 7, comma 2.
Articolo 24
Cause di esclusione
1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato lâattivitĂ nel periodo dâimposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
2. Non possono, altresĂŹ, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui allâarticolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste allâarticolo 11.
Articolo 25
Effetti dellâaccettazione della proposta
1. Lâaccettazione da parte del contribuente della proposta di cui allâarticolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi dâimposta oggetto di concordato.
2. LâAgenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dellâarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando lâapplicazione delle disposizioni di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Articolo 26
Adempimenti
1. Nei periodi dâimposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 27
Rinnovo del concordato
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui allâarticolo 24, lâAgenzia delle entrate formula, con le modalitĂ di cui allâarticolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui allâarticolo 9, comma 3.
Articolo 28
Reddito oggetto di concordato
1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito dâimpresa ovvero di lavoro autonomo derivante dallâesercizio di arti e professioni di cui allâarticolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui allâarticolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui allâarticolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.
Articolo 29
Effetti del concordato ai fini dellâimposta sul valore aggiunto
1. Lâadesione al concordato non produce effetti a fini dellâimposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 30
Rilevanza delle basi imponibili concordate
1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonchĂŠ dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nellâipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilitĂ per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Articolo 31
Determinazione degli acconti
1. Lâacconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi dâimposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per lâanno dâimposta 2024, se lâacconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra lâacconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Articolo 32
Cessazione del concordato
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo dâimposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica lâattivitĂ svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo dâimposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attivitĂ rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditivitĂ previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
b) il contribuente cessa lâattivitĂ .
Articolo 33
Decadenza del concordato
1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nellâarticolo 22 ove applicabili.
Capo IV
Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive
Articolo 34
AttivitĂ di accertamento
1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui allâarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito allâattivitĂ istruttoria dellâAmministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. LâAgenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano lâimpiego di maggiore capacitĂ operativa per intensificare lâattivitĂ di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
3. Dallâattuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 35
Disposizioni di coordinamento
1. Per lâadesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dellâindicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Articolo 36
Commissione degli esperti
1. La commissione di esperti di cui allâarticolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al capo II, prima dellâapprovazione della relativa metodologia.
Articolo 37
Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
1. I soggetti che esercitano attivitĂ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivitĂ produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dellâistituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui allâarticolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchĂŠ quelli che applicano il regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societĂ , associazioni e imprese ai sensi degliarticoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Articolo 38
Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilitĂ dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale
1. Per il periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2023:
a) i soggetti di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dellâanno successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta;
b) i soggetti di cui allâarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta.
2. Per il periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2024:
a) i soggetti di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dellâanno successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dellâanno successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta;
b) i soggetti di cui allâarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dellâanno successivo, se il periodo dâimposta coincide con lâanno solare, ed entro lâultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta;
c) i sostituti dâimposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dellâanno successivo a quello di riferimento.
3. In deroga alle disposizioni di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo dâimposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dellâanno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Articolo 39
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. LâAgenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Titolo III
Disposizioni finali
Capo I
Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza
Articolo 40
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui allâarticolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 59.328.334 euro per lâanno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dallâanno 2025.
2. Agli oneri derivanti dallâarticolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dallâanno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per lâanno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dallâanno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallâarticolo 4.
3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dallâattuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative allâarticolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dellâeconomia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dallâAgenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.
Articolo 41
Entrata in vigore e decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Lâarticolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.






