Cassazione civile, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 2133
La domiciliazione in cancelleria si integra solamente qualora il difensore non abbia indicato lâindirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato allâordine.
ÂŤComâè noto, il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, allâatto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede lâautoritĂ giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria adita â trova applicazione in ogni caso di esercizio dellâattivitĂ forense fuori del circondario di assegnazione dellâavvocato, come derivante dallâiscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte dâappello e lâavvocato risulti essere iscritto allâordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte dâappello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di questâultima.
Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 esigenze di coerenza sistematica e dâinterpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo allâobbligo prescritto dallâart. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dallâart. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/12).
Pertanto, proprio con riguardo al precedente invocato da parte ricorrente, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dellâOrdine e alla cancelleria della PEC, e indicazione della PEC negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di leggeÂť.
Cassazione civile, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 2133





