Consiglio Nazionale Forense, 8 aprile 2016, n. 55
Compie illecito deontologico, per violazione del dovere di riservatezza, lâavvocato che sul proprio sito web pubblichi lâelenco dei principali clienti assistiti, ancorchĂŠ la pubblicazione avvenga con il consenso degli stessi.
Lâart. 6 e dellâart.17 del codice deontologico vietano di rendere pubblici i nominativi dei clienti
Le norme deontologiche relative alla pubblicitĂ dellâavvocato (artt.17 e 17 bis) devono essere lette e interpretate nel quadro generale del contesto normativo in cui sono inserite. Ne discende che la pubblicitĂ informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico deve, dunque, essere svolta con modalitĂ che non siano lesive della dignitĂ e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dellâavvocato, ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (cfr. Con.Naz.Forense, 6.6.2013 n.89 â Cons.Naz.Forense, 20.3.2014 n.39).
Al riguardo, lâart. 2 del Decreto Bersani (d.l. 223/2006), abrogando le disposizioni che non consentivano la c.d. pubblicitĂ informativa relativamente alle attivitĂ professionali, non ha affatto eliminato lâart. 38 del r.d.l. 1578/1933, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignitĂ ed al decoro professionale. Il Codice Deontologico, infatti, a seguito dellâentrata in vigore della normativa nota come âBersaniâ, consente non una pubblicitĂ indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sullâattivitĂ , anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza (cfr. Cons.Naz.Forense, 15.10.2012 n.152).
Nella specie lâaver rivelato i nomi dei clienti, violando il divieto formalmente tipizzato nellâart. 17 codice deontologico e venendo meno al dovere di riservatezza, è stato ritenuto non conformi alla correttezza, decoro e dignitĂ che la funzione sociale della professione impone.
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Consiglio Nazionale Forense, 8 aprile 2016, n. 55






