Cassazione civile, sez. lavoro, 8 febbraio 2019, n. 3799
Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense devono iscriversi alla gestione separata INPS. Il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense non conferendo diritto a prestazioni previdenziali non esclude detto obbligo.
Sussiste lâobbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso lâINPS per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti allâalbo professionale.
Lâobbligo di cui allâart. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata INPS è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dallâesercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nellâart. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003) di unâattivitĂ professionale per la quale è prevista lâiscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attivitĂ , per cui risulta giĂ iscritto ad altra gestione.
Lâunica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attivitĂ professionale.
La contribuzione integrativa, in quanto non correlata allâobbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dellâinvaliditĂ e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere lâobbligo di iscrizione alla Gestione separata presso lâINPS.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 8 febbraio 2019, n. 3799






