Cassazione penale, sez. II, 16 luglio 2026,n. 26731

L’acquisto di criptovalute con i proventi della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte integra il delitto di autoriciclaggio

Integra il delitto di autoriciclaggio l’acquisto di criptovalute con il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando le cripto-attività acquistate, attraverso la trasformazione delle risorse illecite, assumono un’autonoma individualità e costituiscono la provvista di una successiva operazione di autoriciclaggio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 26731 del 2026, pronunciandosi sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 12 marzo 2026 in materia di sequestro preventivo.
La Corte ha riconosciuto che le criptovalute, pur essendo beni immateriali costituiti da dati informatici, rappresentano valori economicamente apprezzabili, suscettibili di formare oggetto di autonomi rapporti giuridici di scambio. La loro natura digitale, pertanto, non impedisce di considerarle beni idonei a costituire l’oggetto di operazioni rilevanti ai fini del delitto previsto dall’art. 648-ter.1 c.p.

Il caso: il profitto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte convertito in criptovalute

La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione riguardava un procedimento penale nel quale erano contestate, tra le altre, condotte di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
Nell’ambito delle indagini erano state ricostruite operazioni di acquisto e trasferimento di criptovalute, nonché movimentazioni attraverso strumenti diretti a rendere più difficile la tracciabilità delle transazioni.
Il Tribunale del riesame di Foggia aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo, rigettando le ulteriori contestazioni difensive. L’indagato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la configurabilità dell’autoriciclaggio in relazione all’impiego di criptovalute e l’autonomia della condotta rispetto al reato tributario presupposto.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale fossero idonei a sostenere, nella fase cautelare, la sussistenza del fumus commissi delicti.

Perché l’acquisto di criptovalute può integrare autoriciclaggio

Il delitto di autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter.1 c.p., punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Nel caso esaminato, il profitto derivante dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituiva l’utilità illecita originaria. L’impiego di tale profitto per acquistare cripto-attività poteva invece rappresentare una successiva operazione di trasformazione e reimpiego delle risorse.
Il punto decisivo è che le criptovalute acquistate, pur derivando causalmente dal profitto del reato presupposto, assumono, in seguito alla trasformazione, un’autonoma individualità e possono costituire la provvista di un nuovo illecito.
La condotta successiva non si identifica necessariamente con quella che ha generato il profitto: l’operazione di acquisto e l’eventuale successivo trasferimento delle cripto-attività devono essere valutati autonomamente, verificando se ricorrano tutti gli elementi richiesti dall’art. 648-ter.1 c.p.
Non è quindi sufficiente dimostrare che denaro di provenienza illecita sia stato convertito in criptovalute. È necessario accertare che l’operazione, considerate le sue concrete modalità, sia idonea a ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa delle risorse.

Le criptovalute sono beni giuridicamente rilevanti ai fini dell’autoriciclaggio

La Cassazione affronta il problema della natura giuridica delle cripto-attività, chiarendo che l’immaterialità delle criptovalute non ne esclude la qualificazione come beni suscettibili di valutazione economica.
Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore, costituite da dati informatici e trasferibili attraverso reti elettroniche. Possono essere acquistate, cedute e scambiate con altre utilitĂ , formando oggetto di autonomi rapporti giuridici.
La Corte le riconduce pertanto alla categoria dei beni suscettibili di formare oggetto di diritti, richiamando la nozione di bene contenuta nell’art. 810 c.c.
In particolare, la criptovaluta, pur essendo un bene smaterializzato, costituisce una res in commercium: è suscettibile di circolazione economica e può procurare un’utilità patrimonialmente apprezzabile al suo titolare.
Da questa qualificazione deriva una conseguenza rilevante sul piano penale. Il fatto che il profitto di un reato venga convertito in un bene digitale, anziché in un bene materiale o in altra forma di disponibilità finanziaria, non impedisce di ravvisare un’operazione di impiego o sostituzione rilevante ai fini dell’autoriciclaggio.
La natura delle cripto-attività non deve tuttavia essere confusa con quella del denaro avente corso legale o degli strumenti finanziari: l’eventuale riconducibilità a queste ulteriori categorie richiede una valutazione distinta.

La trasformazione del profitto illecito e l’autonoma individualità delle criptovalute

Il principio affermato dalla Cassazione si fonda sulla distinzione tra il profitto del reato presupposto e il bene che, attraverso una successiva operazione, ne prende il posto.
Le cripto-attività acquistate con il profitto illecito mantengono un nesso di derivazione causale con il reato originario, ma possono assumere un’autonoma individualità in conseguenza della trasformazione.
È questa trasformazione a consentire di individuare una nuova provvista patrimoniale, suscettibile di essere impiegata in ulteriori operazioni economiche o speculative.
Nel caso concreto, la valutazione non riguardava il mero possesso di criptovalute, bensì una sequenza di operazioni che comprendeva l’acquisto delle cripto-attività e successivi trasferimenti attraverso strumenti diretti a rendere più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari.
L’eventuale ricorso a un servizio di mixing assume rilievo proprio in questo contesto, perché può contribuire a ostacolare il collegamento tra le risorse originariamente illecite e quelle successivamente trasferite. Non costituisce, tuttavia, prova automatica del reato, dovendo essere valutato insieme alle altre circostanze del caso.

Il rapporto tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, punisce, alle condizioni stabilite dalla disposizione, il compimento di atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva delle imposte e dei relativi accessori.
Il successivo impiego del profitto derivante da tale delitto per acquistare criptovalute può assumere rilievo autonomo ai fini dell’art. 648-ter.1 c.p., purché siano accertati gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
I due reati, infatti, si distinguono per la condotta tipica e per il rispettivo disvalore: la sottrazione fraudolenta riguarda gli atti diretti a pregiudicare la riscossione tributaria, mentre l’autoriciclaggio concerne il successivo impiego, la sostituzione o il trasferimento delle utilità illecite con modalità concretamente idonee a ostacolarne l’identificazione.
Non ogni operazione successiva al reato tributario integra, pertanto, autoriciclaggio. Occorre verificare che la condotta presenti un’autonoma rilevanza e soddisfi tutti i requisiti previsti dalla norma penale.

Il principio della Cassazione

La sentenza della Cassazione penale n. 26731/2026 chiarisce che l’acquisto di criptovalute con il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può integrare autoriciclaggio quando le cripto-attività, in quanto beni digitali dotati di valore economico, sostituiscono il profitto illecito e assumono, in seguito alla trasformazione, un’autonoma individualità.
Il principio valorizza la natura patrimoniale delle criptovalute e la possibilitĂ  che esse costituiscano la provvista di una nuova condotta illecita, distinta dal reato tributario presupposto.
La rilevanza penale non deriva, dunque, dalla semplice natura digitale del bene né dal mero acquisto di criptovalute, ma dalla combinazione tra provenienza delittuosa delle risorse, trasformazione del profitto e sussistenza degli ulteriori requisiti dell’art. 648-ter.1 c.p.
La decisione è stata pronunciata in sede cautelare: la conferma del fumus commissi delicti e del sequestro preventivo non equivale a un accertamento definitivo della responsabilità penale dell’indagato.

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Cassazione penale, sez. II, 16 luglio 2026,n. 26731