Cassazione penale, sez. II, 16 luglio 2026,n. 26731
Lâacquisto di criptovalute con i proventi della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte integra il delitto di autoriciclaggio
Integra il delitto di autoriciclaggio lâacquisto di criptovalute con il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando le cripto-attivitĂ acquistate, attraverso la trasformazione delle risorse illecite, assumono unâautonoma individualitĂ e costituiscono la provvista di una successiva operazione di autoriciclaggio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 26731 del 2026, pronunciandosi sul ricorso contro lâordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 12 marzo 2026 in materia di sequestro preventivo.
La Corte ha riconosciuto che le criptovalute, pur essendo beni immateriali costituiti da dati informatici, rappresentano valori economicamente apprezzabili, suscettibili di formare oggetto di autonomi rapporti giuridici di scambio. La loro natura digitale, pertanto, non impedisce di considerarle beni idonei a costituire lâoggetto di operazioni rilevanti ai fini del delitto previsto dallâart. 648-ter.1 c.p.
Il caso: il profitto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte convertito in criptovalute
La vicenda sottoposta allâesame della Cassazione riguardava un procedimento penale nel quale erano contestate, tra le altre, condotte di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
Nellâambito delle indagini erano state ricostruite operazioni di acquisto e trasferimento di criptovalute, nonchĂŠ movimentazioni attraverso strumenti diretti a rendere piĂš difficile la tracciabilitĂ delle transazioni.
Il Tribunale del riesame di Foggia aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo, rigettando le ulteriori contestazioni difensive. Lâindagato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, tra lâaltro, la configurabilitĂ dellâautoriciclaggio in relazione allâimpiego di criptovalute e lâautonomia della condotta rispetto al reato tributario presupposto.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale fossero idonei a sostenere, nella fase cautelare, la sussistenza del fumus commissi delicti.
PerchĂŠ lâacquisto di criptovalute può integrare autoriciclaggio
Il delitto di autoriciclaggio, previsto dallâart. 648-ter.1 c.p., punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilitĂ provenienti da tale delitto in attivitĂ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente lâidentificazione della loro provenienza delittuosa.
Nel caso esaminato, il profitto derivante dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituiva lâutilitĂ illecita originaria. Lâimpiego di tale profitto per acquistare cripto-attivitĂ poteva invece rappresentare una successiva operazione di trasformazione e reimpiego delle risorse.
Il punto decisivo è che le criptovalute acquistate, pur derivando causalmente dal profitto del reato presupposto, assumono, in seguito alla trasformazione, unâautonoma individualitĂ e possono costituire la provvista di un nuovo illecito.
La condotta successiva non si identifica necessariamente con quella che ha generato il profitto: lâoperazione di acquisto e lâeventuale successivo trasferimento delle cripto-attivitĂ devono essere valutati autonomamente, verificando se ricorrano tutti gli elementi richiesti dallâart. 648-ter.1 c.p.
Non è quindi sufficiente dimostrare che denaro di provenienza illecita sia stato convertito in criptovalute. Ă necessario accertare che lâoperazione, considerate le sue concrete modalitĂ , sia idonea a ostacolare lâidentificazione dellâorigine delittuosa delle risorse.
Le criptovalute sono beni giuridicamente rilevanti ai fini dellâautoriciclaggio
La Cassazione affronta il problema della natura giuridica delle cripto-attivitĂ , chiarendo che lâimmaterialitĂ delle criptovalute non ne esclude la qualificazione come beni suscettibili di valutazione economica.
Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore, costituite da dati informatici e trasferibili attraverso reti elettroniche. Possono essere acquistate, cedute e scambiate con altre utilitĂ , formando oggetto di autonomi rapporti giuridici.
La Corte le riconduce pertanto alla categoria dei beni suscettibili di formare oggetto di diritti, richiamando la nozione di bene contenuta nellâart. 810 c.c.
In particolare, la criptovaluta, pur essendo un bene smaterializzato, costituisce una res in commercium: è suscettibile di circolazione economica e può procurare unâutilitĂ patrimonialmente apprezzabile al suo titolare.
Da questa qualificazione deriva una conseguenza rilevante sul piano penale. Il fatto che il profitto di un reato venga convertito in un bene digitale, anzichĂŠ in un bene materiale o in altra forma di disponibilitĂ finanziaria, non impedisce di ravvisare unâoperazione di impiego o sostituzione rilevante ai fini dellâautoriciclaggio.
La natura delle cripto-attivitĂ non deve tuttavia essere confusa con quella del denaro avente corso legale o degli strumenti finanziari: lâeventuale riconducibilitĂ a queste ulteriori categorie richiede una valutazione distinta.
La trasformazione del profitto illecito e lâautonoma individualitĂ delle criptovalute
Il principio affermato dalla Cassazione si fonda sulla distinzione tra il profitto del reato presupposto e il bene che, attraverso una successiva operazione, ne prende il posto.
Le cripto-attivitĂ acquistate con il profitto illecito mantengono un nesso di derivazione causale con il reato originario, ma possono assumere unâautonoma individualitĂ in conseguenza della trasformazione.
Ă questa trasformazione a consentire di individuare una nuova provvista patrimoniale, suscettibile di essere impiegata in ulteriori operazioni economiche o speculative.
Nel caso concreto, la valutazione non riguardava il mero possesso di criptovalute, bensĂŹ una sequenza di operazioni che comprendeva lâacquisto delle cripto-attivitĂ e successivi trasferimenti attraverso strumenti diretti a rendere piĂš difficile la ricostruzione dei flussi finanziari.
Lâeventuale ricorso a un servizio di mixing assume rilievo proprio in questo contesto, perchĂŠ può contribuire a ostacolare il collegamento tra le risorse originariamente illecite e quelle successivamente trasferite. Non costituisce, tuttavia, prova automatica del reato, dovendo essere valutato insieme alle altre circostanze del caso.
Il rapporto tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, prevista dallâart. 11 del d.lgs. n. 74/2000, punisce, alle condizioni stabilite dalla disposizione, il compimento di atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva delle imposte e dei relativi accessori.
Il successivo impiego del profitto derivante da tale delitto per acquistare criptovalute può assumere rilievo autonomo ai fini dellâart. 648-ter.1 c.p., purchĂŠ siano accertati gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
I due reati, infatti, si distinguono per la condotta tipica e per il rispettivo disvalore: la sottrazione fraudolenta riguarda gli atti diretti a pregiudicare la riscossione tributaria, mentre lâautoriciclaggio concerne il successivo impiego, la sostituzione o il trasferimento delle utilitĂ illecite con modalitĂ concretamente idonee a ostacolarne lâidentificazione.
Non ogni operazione successiva al reato tributario integra, pertanto, autoriciclaggio. Occorre verificare che la condotta presenti unâautonoma rilevanza e soddisfi tutti i requisiti previsti dalla norma penale.
Il principio della Cassazione
La sentenza della Cassazione penale n. 26731/2026 chiarisce che lâacquisto di criptovalute con il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può integrare autoriciclaggio quando le cripto-attivitĂ , in quanto beni digitali dotati di valore economico, sostituiscono il profitto illecito e assumono, in seguito alla trasformazione, unâautonoma individualitĂ .
Il principio valorizza la natura patrimoniale delle criptovalute e la possibilitĂ che esse costituiscano la provvista di una nuova condotta illecita, distinta dal reato tributario presupposto.
La rilevanza penale non deriva, dunque, dalla semplice natura digitale del bene nĂŠ dal mero acquisto di criptovalute, ma dalla combinazione tra provenienza delittuosa delle risorse, trasformazione del profitto e sussistenza degli ulteriori requisiti dellâart. 648-ter.1 c.p.
La decisione è stata pronunciata in sede cautelare: la conferma del fumus commissi delicti e del sequestro preventivo non equivale a un accertamento definitivo della responsabilitĂ penale dellâindagato.
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Cassazione penale, sez. II, 16 luglio 2026,n. 26731





