Cassazione civile, sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396
RILEVATO CHE:
1. Banca Intesa Sanpaolo Spa e In.Ni. (in quanto responsabile di filiale nel periodo in cui le violazioni oggetto di causa si erano verificate: (Omissis)/(Omissis)), con disgiunti ricorsi successivamente riuniti, proponevano opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dellâordinanza-ingiunzione n. 400497, emessa il 22.09.2016, con cui il Ministero dellâEconomia e delle Finanze (âMEFâ) irrogava nei confronti dei due opponenti la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 41.350,00 (da corrispondersi in solido limitatamente ad Euro 37.350,00), per non aver segnalato, in violazione dellâart. 3 della legge n. 197/1991 e successive integrazioni e modificazioni, le operazioni finanziarie sospette eseguite dalla societĂ BEB Immobiliare Srl (âBEBâ), per un importo complessivo di Euro 413.500,00.
1.1. Con sentenza n. 1697/2018 il Tribunale di Roma accoglieva le opposizioni ritenendo giustificata lâoperazione economica lecita ai fini della quale le operazioni sospette erano state poste in essere. PiĂš precisamente, spiegava il Tribunale che tali operazioni sospette erano rappresentate dai versamenti in danaro contante effettuati dai soci di BEB a titolo infruttifero sul conto corrente della societĂ , necessari per finanziare unâoperazione di leasing immobiliare. Effettuati i versamenti, le somme venivano trasferite con bonifici bancari dalla societĂ al promittente venditore di un immobile, a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto, e venivano infine restituite ai soci a seguito dellâerogazione del prezzo totale di vendita (pari ad Euro 2.500.000,00) da parte della societĂ di Intesa Leasing Spa (Gruppo Intesa), che acquistava lâimmobile al fine di concederlo in leasing alla BEB.
2. Il MEF impugnava la pronuncia suddetta innanzi alla Corte dâAppello di Roma che, con sentenza n. 3408/2021 rigettava integralmente il gravame osservando che:
- lâappello è inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., in quanto è caratterizzato da una sostanziale reiterazione degli originali assunti e, in particolare, non censura adeguatamente la decisiva ratio decidendi contenuta nella pronuncia impugnata, che ha posto in risalto la natura del tutto lecita sia dellâoperazione cui le singole movimentazioni erano finalizzate, sia delle modalitĂ di esecuzione secondo una valutazione complessiva dellâintero quadro fattuale, limitandosi a richiamare il mancato rispetto del c.d. âDecalogo della Banca dâItaliaâ in modo avulso dalla fattispecie concreta;
- in ogni caso, la Corte territoriale condivide e fa propria la motivazione della sentenza impugnata: laddove le operazioni di versamento in contante a favore della societĂ BEB siano state effettuate in modo lecito, gli indici di anomalia (che hanno pur sempre una valenza presuntiva di regolaritĂ ) vengono superati dallâaccertamento in concreto anche ex post sulla legittimitĂ e congruitĂ delle operazioni sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, e sulla funzione delle stesse, specie laddove il tutto sia avvenuto, come nel caso in esame, in un arco temporale brevissimo che consente alla banca di apprezzare funditus la natura non sospetta delle movimentazioni.
3. La pronuncia della Corte dâAppello veniva impugnata dal MEF per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi.
Resistevano con separati ricorsi Banca Intesa Sanpaolo Spa e In.Ni.
In prossimitĂ dellâadunanza entrambi i controricorrenti depositavano memorie.
RILEVATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dellâart. 342 cod. proc. civ. e, per quanto possa occorrere, dellâart. 434 cod. proc. civ., in combinato disposto tra loro, in relazione allâart. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il mezzo censura la sentenza impugnata in quanto la richiesta di appello non ha avuto ad oggetto la liceitĂ dellâoperazione a valle, ma la totale omissione a monte dellâaccertamento della provenienza dei fondi utilizzati dal cliente che, proprio perchĂŠ non tracciati, avrebbero potuto rivestire natura illecita connotando di illiceitĂ anche i successivi passaggi in chiaro del denaro.
1.1. Il primo motivo (da esaminarsi congiuntamente al terzo) è fondato. Il ricorrente riporta - in omaggio al principio di specificitĂ - passaggi dellâatto di appello dai quali si evince inequivocabilmente che il MEF aveva impugnato la pronuncia di prime cure lamentando la mancata acquisizione di informazioni da parte della In.Ni. sullâorigine dei fondi utilizzati nellâoperazione cui le singole movimentazioni in danaro contante erano finalizzate: condotta ritenuta contrastante con quanto richiesto dalla finalitĂ preventiva della normativa antiriciclaggio (v. ricorso, p. 7, righi 17-36; p. 8, righi 1-27).
Del resto, non può considerarsi aspecifico, e deve quindi essere considerato ammissibile, il motivo di appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che lâimpugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che lâatto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; piĂš di recente: Cass. 6-3 civ., 17.12.2021, n. 40560).
1.2. Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dellâatto di appello puntualmente riportata nel presente ricorso, emerge che il ricorrente aveva contrastato, argomentandole, le ragioni addotte dal giudice di prime cure, offrendo alla Corte territoriale un percorso logico alternativo rispetto a quello seguito dal giudice di prime cure (Cass. n. 18134 del 2020), ossia la necessitĂ di un ulteriore approfondimento al fine di acquisire informazioni utili sullâorigine della disponibilitĂ del denaro poi versato in contanti.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 41 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e delle âIstruzioni operative per lâindividuazione delle operazioni sospette di riciclaggioâ (c.d. Decalogo della Banca dâItalia), in combinato disposto tra loro, in relazione allâart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta due diversi profili di violazione dellâart. 3 legge n. 197 del 1991 e dellâart. 41 D.Lgs. n. 231/2007.
a) Innanzitutto, non sarebbero state adeguatamente valutate le diverse criticitĂ presenti con riferimento alla dubbia provenienza del denaro contante utilizzato per le operazioni descritte (anche se lecite), in difformitĂ alla finalitĂ non afflittiva ma cautelare e general-preventiva degli obblighi antiriciclaggio prescritti nella normativa menzionata (v. anche art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007). Del resto, precisa il ricorso, la segnalazione non è di per sĂŠ finalizzata a denunciare i fatti illeciti, ma è concepita come comunicazione utile ad innescare eventuali ed ulteriori indagini, in unâottica di gestione del rischio.
b) Inoltre, prosegue il ricorrente, deve essere confutato quanto sostenuto dalla Corte dâAppello secondo cui la presunzione di irregolaritĂ dellâoperativitĂ derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dal decalogo della Banca dâItalia sarebbe superabile con lâaccertamento della legittimitĂ e congruitĂ delle operazioni poste a valle; secondo il ricorrente, invece, per superare la valenza presuntiva di irregolaritĂ degli indici citati la In.Ni. avrebbe dovuto verificare la compatibilitĂ e giustificabilitĂ dellâorigine dei fondi utilizzati per compiere le movimentazioni in discussione, piuttosto che la liceitĂ dellâoperazione finale.
2.1. Anche il secondo motivo è fondato.
2.2. Si deve, innanzitutto, mettere in rilievo il fatto che il giudice distrettuale, nonostante la declaratoria di inammissibilitĂ dellâappello, abbia poi deciso nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. In tali situazioni, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01) ha stabilito che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilitĂ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha lâonere nĂŠ lâinteresse ad impugnare; conseguentemente, è ammissibile lâimpugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, lâimpugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.
Tuttavia, è stato altresĂŹ precisato che ove ricorra la situazione contraria, in cui il rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dellâinammissibilitĂ dellâimpugnazione sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi sia, in realtĂ , rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure, è ammissibile lâimpugnazione di entrambi i capi della sentenza di inammissibilitĂ e di infondatezza (argomento da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022).
Nel caso che ci occupa, che lâinammissibilitĂ dellâappello sia un obiter si deduce dal fatto che la stessa Corte dâAppello ritiene il mezzo di gravame limitato al richiamo del rispetto del Decalogo della Banca dâItalia; Decalogo che, come si dirĂ innanzi, è appunto alla base nellâargomentazione sullâinfondatezza cui la Corte territoriale ha dedicato il secondo capo della motivazione.
2.3. Tanto precisato, il motivo è fondato sotto entrambi i profili sollevati, con la precisazione che la normativa cui si farà riferimento nel caso di specie deve essere limitata alla legge 5 luglio 1991, n. 197 (e successive modifiche e integrazioni), atteso che i fatti di causa cui si riferisce il decreto sanzionatorio sono circoscritti al periodo (Omissis)/(Omissis) (come peraltro evidenziato da Banca Intesa San Paolo Spa nel controricorso, p. 17, 1 capoverso), epoca in cui la legge 21 novembre 2007, n. 231 non era ancora stata promulgata.
a) Lo scopo cui tende la normativa in esame è quello di contrastare i fenomeni criminali, limitando lâuso del denaro contante (e dei titoli al portatore) nelle transazioni, prevenendo âlâutilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggioâ; a tal fine, il legislatore (cfr. D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare lâuso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire lâutilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, conv. con modif. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; nonchĂŠ il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153: Integrazione dellâattuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) intende reprimere alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che âper caratteristiche, entitĂ , natura, o per qualsivoglia altra circostanza... induca(no) a ritenereâ la possibile provenienza di denaro, beni o utilitĂ , oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. (art. 3, comma 1, D.L. n. 143 del 1991 vigente ratione temporis, come modificato dallâart. 1 D.Lgs. n. 153 del 1997).
Ă opportuno, altresĂŹ, sottolineare che, tenuto a segnalare simili operazioni è âil responsabile della dipendenzaâ (la In.Ni., nel caso di specie), il quale ne riferisce al âtitolare dellâattivitĂ â; questâultimo âesamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dellâinsieme degli elementi a sua disposizione, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire lâoperazione, anche in via informatica e telematica, allâUfficio Italiano dei Cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalantiâ (art. 3 cit., comma 2).
La legge prevede, dunque, un duplice obbligo di segnalazione (cfr. Cass. n. 25134/2008), ugualmente sanzionato dal D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dellâattivitĂ , ossia allâorgano direttivo della banca (art. 3, comma 1), e da parte di questâultimo allâUIC (art. 3, comma 2). Ă del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle solo se le ritenga fondate, in base allâinsieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dellâattivitĂ ; mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalitĂ piĂš ridotto (come si avrĂ modo di chiarire piĂš avanti), dovendo segnalare al suo superiore âogniâ operazione che lo âinduca a ritenereâ che lâoggetto di essa âpossa provenireâ da reati attinenti al riciclaggio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 08/08/2018, Rv. 650003-01).
b) Il motivo è, altresĂŹ, fondato nella parte in cui segnala unâinversione logica operata dalla Corte dâAppello, laddove essa deduce ex post dalla liceitĂ della complessa operazione di leasing immobiliare la liceitĂ delle singole operazioni che la realizzano (v. sentenza p. 3, 5 capoverso). Oltre a quanto argomentato in tema di funzione general-preventiva delle disposizioni in esame, come precisato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23017 del 30/10/2009, Rv. 610701-01), ai fini dellâapplicazione dellâart. 3 D.L. n. 143 del 1991 piĂš volte citato, il responsabile della dipendenza deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta lâoperazione intesa nella sua globalitĂ , a partire dalle operazioni prodromiche costituite, nel caso che ci occupa, dai versamenti in danaro contante.
Si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entitĂ , natura o âqualsivoglia altra circostanzaâ oggettivamente significativa - o ulteriormente specificati dalla Banca dâItalia.
In relazione agli elementi riferibili al cliente, si è quindi evidenziato che affinchĂŠ una pluralitĂ di operazioni debba essere segnalata è necessario che le medesime non siano giustificate dallâattivitĂ svolta da parte della stessa persona, che nel caso di specie sono i soci finanziatori, non giĂ la societĂ BEB. Inoltre, ad esonerare dalla segnalazione non può essere ritenuta sufficiente la mera conoscenza dei soggetti coinvolti, occorrendo invece riscontrare - oltre allâeffettiva cognizione della capacitĂ economica del soggetto coinvolto - anche e soprattutto la provenienza del denaro utilizzato.
2.3.1. In sintesi, il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere unâampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano lâanomalia dellâoperazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che lâha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che allâeffettiva qualitĂ e capacitĂ economica dellâautore della/delle operazioni.
Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali ed evitare forme di âarbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di leggeâ, e per assicurare la âomogeneitĂ di comportamento del personale degli intermediariâ, la Banca dâItalia ha emanato âIstruzioni operative per lâindividuazione delle operazioni sospette di riciclaggioâ (c.d. Decalogo, 12.01.2001). Con tali Istruzioni lâIstituto di vigilanza ha introdotto, tra lâaltro, una casistica esemplificativa delle anomalie attinenti alla forma oggettiva delle operazioni bancarie, in esse ricomprendendo anche lâinsieme di movimentazioni tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, in presenza delle quali operazioni pur di per sĂŠ neutre, potendo dissimulare una attivitĂ di riciclaggio, vanno rapportate alla capacitĂ economica od allâattivitĂ del cliente, ed impongono allâoperatore dellâintermediario lâeffettuazione di specifiche indagini per valutare, in base alle altre notizie di cui dispone in virtĂš delle propria attivitĂ , la loro effettiva natura sostanziale.
Detta valutazione, anche se costituisce il risultato di un apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale, come evidenziato dalla necessitĂ e sufficienza che essa âinduca a ritenere.., che il denaro, i beni o le utilitĂ .., possano provenireâ da delitto e, conseguentemente, la nozione di sospetto, nel quale essa si deve concretizzare per imporre lâadempimento allâobbligo di segnalazione dellâoperazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale lâUfficio Italiano dei Cambi esercita sul fatto unâulteriore attivitĂ di approfondimento, che può concludersi anche con unâarchiviazione in via amministrativa. Pertanto, e con specifico riferimento ai soggetti di cui al primo comma dellâart. 3 della legge n. 197/1991, si è affermato (cfr. Cass. n. 23017 del 2009, cit.) che, poichĂŠ il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle spetta solo al âtitolare dellâattivitĂ â (ossia allâorgano direttivo della banca), il âresponsabile della dipendenzaâ deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che lâoggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili allâoperazione stessa o alla capacitĂ economica e allâattivitĂ del cliente.
La segnalazione delle operazioni non è, quindi, subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dellâoperatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneitĂ delle operazioni a una attivitĂ delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneitĂ di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire lâattivitĂ di riciclaggio (Cass. n. 20647 del 2018, cit.; conf. Cass. n. 9089/2007; Cass. n. 8699/2007).
2.4. Il giudice territoriale - citando la ratio della sentenza di prime cure - pone in risalto la natura del tutto lecita sia dellâoperazione cui le singole movimentazioni erano finalizzate (ossia la complessa operazione di leasing immobiliare), sia delle modalitĂ di esecuzione secondo una valutazione complessiva dellâintero quadro fattuale. Quindi, è erroneamente pervenuta al suo convincimento in base ad una valutazione ex post della liceitĂ dellâoperazione a valle, limitando lâindagine sulla liceitĂ delle operazioni a monte (versamenti in contante) alla sola funzione di tali operazioni (anticipare lâacconto in attesa del finanziamento di Banca Intesa) e al fatto che si siano svolte in un breve arco temporale, senza invece approfondire - come sopra argomentato - tutte le condizioni soggettive ed oggettive che possano spiegare la disponibilitĂ del danaro contante versato.
2.4.1. La sentenza, pertanto, merita di essere cassata. SpetterĂ al giudice del rinvio effettuare compiutamente tali indagini oggettive sulle operazioni sospette, nei termini sopra indicati.
3. Con il terzo motivo si deduce nullitĂ della sentenza per violazione dellâart. 112 cod. proc. civ., in relazione allâart. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
La censura ripropone i medesimi profili di cui al primo mezzo di gravame, ritenendo la sentenza di primo grado nulla alla stregua del diverso profilo della violazione dellâart. 112 cod. proc. civ. Valgono, pertanto, le argomentazioni di cui supra, punto 1.1.
4. Il Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte dâAppello in diversa composizione, che deciderĂ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dâAppello di Roma in diversa composizione, che deciderĂ anche sulle spese del presente giudizio.
CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria lâ11 settembre 2024.






