La Consob può oscurare i siti di trading abusivi esercitando i nuovi poteri di vigilanza attribuiti dal decreto crescita DL 34/2019

Consob ha ordinato l’oscuramento di 14 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal  DL 34/2019 cd.decreto crescita (converito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 (articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob, in quanto Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha acquisito il potere di ordinare ai gestori delle reti TLC l’oscuramento dei siti abusivi, rendendoli inaccessibili agli utenti in territorio italiano.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 4 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 10 siti che prestavano servizi per le cripto-attività senza autorizzazione. Di seguito l’elenco dei siti per cui è stato disposto l’oscuramento:

  • Taidy Trade SA – “SteTrading” (sito https://stetradingonline.com);
  • “Fino Glob” (sito https://finoglob.com e relativa pagina https://my.finoglob.com);
  • “ValorixAI” (siti https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi);
  • “Rer221” (sito https://rer221.it);
  • “Cdx818” (sito https://cdx818.it);
  • “78Yzb” (sito https://78yzb.it);
  • “Uiu258” (sito https://uiu258.it);
  • “M1gqv” (sito https://m1gqv.it);
  • “Dfh226” (sito https://dfh226.it);
  • “Yuy257” (sito https://yuy257.it);
  • “Fgd326” (sito https://fgd326.it);
  • “AsdD952” (sito https://asd952.it);
  • “Aes332” (sito https://aes332.it).

Sale, così, a 1622 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti webdegli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 146 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

I poteri di oscuramento siti della Consob

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” per l’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n.129/2024) in merito all’oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.
Il DL 34/2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni in legge 58/2019, prevede al comma  2-terdecies dell’articolo 36: «La CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.».
È stato con ciò rafforzato il quadro normativo, rendendo piÚ incisivi gli strumenti di contrasto agli abusivismi finanziari.
Fino al 2017, infatti, Consob pubblicava warning, cioè avvertimenti rivolti al pubblico indistinto circa i rischi connessi con i servizi offerti da operatori non abilitati. Dal 2018, con l’entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di prestazione dei servizi d’investimento (Mifid2), gli strumenti di Consob sono stati incrementati grazie all’attribuzione del potere di ordinare agli operatori abusivi la cessazione della violazione. La Consob chiedeva, inoltre, agli host provider l’eliminazione della versione italiana dei siti abusivi. Con il potere di ordinare l’oscuramento dei siti ai gestori delle reti di Tlc, la nuova normativa nazionale, tuttora in fase di piena attuazione, segna un ulteriore passo in avanti.

Attenzione ai siti web clonati

La Consob richiama l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dell’apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

Guida Consob contro le frodi finanziarie

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