La Consob può oscurare i siti di trading abusivi esercitando i nuovi poteri di vigilanza attribuiti dal decreto crescita DL 34/2019
Consob ha ordinato lâoscuramento di 14 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
LâAutoritĂ si è avvalsa dei poteri derivanti dal  DL 34/2019 cd.decreto crescita (converito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 (articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob, in quanto AutoritĂ di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha acquisito il potere di ordinare ai gestori delle reti TLC lâoscuramento dei siti abusivi, rendendoli inaccessibili agli utenti in territorio italiano.
In particolare, è stata disposta la chiusura di 4 siti che prestavano abusivamente servizi e attivitĂ di investimento su strumenti finanziari e 10 siti che prestavano servizi per le cripto-attivitĂ senza autorizzazione. Di seguito lâelenco dei siti per cui è stato disposto lâoscuramento:
- Taidy Trade SA â âSteTradingâ (sito https://stetradingonline.com);
- âFino Globâ (sito https://finoglob.com e relativa pagina https://my.finoglob.com);
- âValorixAIâ (siti https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi);
- âRer221â (sito https://rer221.it);
- âCdx818â (sito https://cdx818.it);
- â78Yzbâ (sito https://78yzb.it);
- âUiu258â (sito https://uiu258.it);
- âM1gqvâ (sito https://m1gqv.it);
- âDfh226â (sito https://dfh226.it);
- âYuy257â (sito https://yuy257.it);
- âFgd326â (sito https://fgd326.it);
- âAsdD952â (sito https://asd952.it);
- âAes332â (sito https://aes332.it).
Sale, cosĂŹ, a 1622 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando lâAutorità è stata dotata del potere di ordinare lâoscuramento dei siti webdegli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 146 riguardano fenomeni legati a cripto-attivitĂ .
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attivitĂ di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettivitĂ a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici lâoscuramento effettivo potrĂ richiedere alcuni giorni.
Ă importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attivitĂ , che lâoperatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attivitĂ , che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
I poteri di oscuramento siti della Consob
LâAutoritĂ si è avvalsa dei poteri derivanti dal âDecreto Crescitaâ per lâoscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n.129/2024) in merito allâoscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attivitĂ nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.
Il DL 34/2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni in legge 58/2019, prevede al comma  2-terdecies dellâarticolo 36: ÂŤLa CONSOB ordina ai fornitori di connettivitĂ alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attivitĂ di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno lâobbligo di inibire lâutilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalitĂ e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.Âť.
à stato con ciò rafforzato il quadro normativo, rendendo piÚ incisivi gli strumenti di contrasto agli abusivismi finanziari.
Fino al 2017, infatti, Consob pubblicava warning, cioè avvertimenti rivolti al pubblico indistinto circa i rischi connessi con i servizi offerti da operatori non abilitati. Dal 2018, con lâentrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di prestazione dei servizi dâinvestimento (Mifid2), gli strumenti di Consob sono stati incrementati grazie allâattribuzione del potere di ordinare agli operatori abusivi la cessazione della violazione. La Consob chiedeva, inoltre, agli host provider lâeliminazione della versione italiana dei siti abusivi. Con il potere di ordinare lâoscuramento dei siti ai gestori delle reti di Tlc, la nuova normativa nazionale, tuttora in fase di piena attuazione, segna un ulteriore passo in avanti.
Attenzione ai siti web clonati
La Consob richiama lâattenzione sullâevoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web âclonatiâ, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale â come immagini, voci o video â con lâobiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dellâapposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nellâera dellâintelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione âOcchio alle truffe!â, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia lâinvestitore contro le iniziative finanziarie abusive.





