Corte di Cassazione, sentenza n. 26731 del 16 luglio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Foggia ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 10/02/2026 limitatamente al capo 1), disponendo la restituzione all’avente diritto della somma di Euro 106.375,96, in relazione al reato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, mentre ha rigettato nel resto le censure difensive in relazione alle imputazioni provvisorie elevate al ricorrente sia quanto all’art. 5 predetto per diverso periodo di imposta, che quanto all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché con riferimento all’art. 648-ter.1 cod. pen. in quanto finalizzato alla confisca di cui all’art. 648-quater, quale profitto dell’art. 648-ter-1 cod. pen., ovvero per equivalente.
2. DE.MA.ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen.; la difesa dopo aver richiamato il capo di imputazione n. 6) e il capo di imputazione n. 5) ha sostenuto l’identità tra le due condotte, con l’impossibilità di poter ritenere il reato di cui al capo 5) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, reato presupposto del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen; nel caso di specie nella prospettazione difensiva ricorrerebbe una unica condotta, ovvero la movimentazione del contenuto del wallet riferibile al ricorrente; la risposta del Tribunale sul punto si doveva ritenere meramente apparente.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen., atteso che, secondo la prospettazione difensiva, non risulta una modifica dell’intestazione soggettiva delle criptovalute, chiaramente destinate ad uso o godimento personale dell’indagato; la affermazione del Tribunale secondo cui tale considerazione esula dalla valutazione cautelare è erronea e non poteva prescindere da una considerazione in concreto in quanto avrebbe potuto condurre alla esclusione del capo 6) oggetto di imputazione provvisoria;
2.3. Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000; il reato non avrebbe mai potuto essere ritenuto sussistente in assenza di un debito tributario, senza alcun riscontro o prova quanto alla ricorrenza delle condizioni per giungere ad una procedura di riscossione coattiva; all’epoca della movimentazione del capitale in bitcoins non era neanche decorso il termine per effettuare la dichiarazione.
2.4. Violazione dell’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019; non si potevano ritenere integrati i presupposti della condotta ascritta, atteso che si trattava di criptovalute, in presenza di obblighi dichiarativi introdotti solo nel 2022.
2.5. Violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000; nel capo sub 2) si contesta all’indagato di non aver presentato entro il 30/01/2026 la dichiarazione dei redditi per l’anno 2026, tuttavia come si era evidenziato in memoria la circostanza che il ricorrente fosse sottoposto ad una verifica fiscale, la piena conoscenza da parte della Guardia di Finanza della sua complessiva situazione avrebbero dovuto portare ad escludere la ricorrenza del dolo della fattispecie ascritta, mentre sul punto il Tribunale aveva reso una motivazione apodittica ritenendo non necessario l’accertamento del dolo, ma esclusivamente del fumus commissi delicti.
2.6. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per non avere il Tribunale effettivamente affrontato l’eccezione relativa alla tecnica meramente compilativa, per il tramite di copia incolla, che aveva caratterizzato l’ordinanza del Tribunale; la risposta sul punto si doveva ritenere apodittica, non essendo stata enucleata la valutazione autonoma del G.i.p.
2.7. Violazione degli artt. 266e 309, comma 10, cod. proc. pen.; nelle memorie era stata contestata la utilizzabilità delle captazioni ambientali e le intercettazioni poste in essere nel corso del procedimento, tenuto conto dei limiti edittali dei delitti di cui ai capi 1) 2) 3) e 4), mentre per quelli di cui ai capi 5) e 6) la data di commissione dei reati è successiva alle captazioni; la motivazione resa a pag. 14 è sostanzialmente apparente, avendo il Tribunale richiamato l’irrilevanza delle stesse in questa fase attesa la complessa attività di indagine esperita e gli elementi ulteriori e diversi acquisiti sufficienti in relazione alla valutazione demandata.
2.8. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. in correlazione con il disposto di cui all’art. 240 cod. pen., attesa la non condivisibile conclusione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza di un autonomo vantaggio patrimoniale nella misura di 360.376,99; difatti erano presenti solo ed esclusivamente criptovalute e tale ammontare esisteva nel patrimonio del ricorrente prima delle date riferibili alle condotte oggetto di contestazione ai capi 5) e 6); inoltre, proprio secondo le conclusioni della ordinanza impugnata non era riscontrabile un incremento patrimoniale, ma invece una diminuzione patrimoniale.
2.9. Violazione di legge in relazione all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al sequestro della abitazione intestata alla moglie del ricorrente; tale abitazione è stata acquistata in data 01/10/2024 e non può essere riferita alle omissioni tributarie che sono state invece riferite, come data di commissione al 13/01/2026 e 30/01/2026; i reati sono successivi all’acquisto della abitazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. La difesa ha depositato conclusioni scritte in data 04/06/2025, con le quali ha ribadito le argomentazioni spese in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che seguono; ne consegue il rigetto del ricorso proposto.
2. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), circostanze certamente non ricorrente nel caso di specie. In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il ”fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. “(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. 3772del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
3.I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, attesa l’identità delle ragioni di criticaposta alla base delle censure proposte, da diverse prospettive argomentative, essendosi la difesa spesa nel sostenere che non ricorre alcun profitto, in considerazione sia del tipo di bene (criptovalute) che del genere di transazioni finanziarie realizzate dal ricorrente, in assenza non solo di qualsiasi violazione tributaria, ma anche di una effettiva attività di autoriciclaggio per la contestualità delle condotte asseritamente poste in essere, che invece devono essere caratterizzate da sequenzialità. Tali censure si caratterizzano all’evidenza per essere totalmente reiterative (anche quanto all’asserito uso della tecnica del copia incolla da parte dal primo giudice della cautela reale) e versate in fatto, senza realizzare un effettivo confronto con la argomentata conclusione del Tribunale, che ha ricostruito il fumus quanto ad un articolato e complesso insieme di attività illecite poste in essere dal ricorrente, con intenzionalità univoca ed integranti un insieme rilevante di concreti e persuasivi elementi di fatto a carattere indiziario in ordine alla commissione dei delitti contestati, tenuto conto di un articolato ed organizzato agire in violazione delle disposizioni oggetto di imputazione provvisoria per come compiutamente ricostruito con una motivazione logica ed argomentata, che si caratterizza per essere del tutto esente dalle violazioni di legge richiamate. Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza delle fattispecie richiamate nel provvedimento, analizzandole partitamente e in correlazione tra loro ed esaminando così, in modo completo, l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro e la concreta estensione dello stesso. Difatti, è stato valutato l’insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione dei reati richiamati in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01) e come si debba collegare a tale attività ad un evidente e cospicuo vantaggio derivante dal reimpiego e trasferimento del profitto del reato presupposto in attività puntualmente identificate nelle contestazioni elevate.
4. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, chesia operazioni di movimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili, anche a sé intestati, determinano un evidente ostacolo all’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390-01). Integra, quindi, il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 27023del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02). Il Tribunale ha correttamente analizzato l’insieme di elementi a carico del ricorrente, individuando in modo compiuto, con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, l’insieme di condotte complessivamente indagate e riferibili al ricorrente - sin dal provvedimento genetico e sulla base della richiesta del Pubblico ministero -con specifico richiamo e individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio, tenuto conto del valore dell’operazione effettuata, mediante sostituzione ed ostacolo all’identificazione del profitto del delitto presupposto (con puntuale considerazione anche di tutte le censure difensive proposte). Ciò premesso, appare evidente come le plurime censure sul punto siano infondate, atteso che il Tribunale ha adeguatamente considerato le doglianze inoltrate, con una motivazione logica, argomentata ed approfondita, in relazione alla fase procedimentale in corso, chiarendo criteri ed elementi di valutazione per ritenere ricorrente il fumus dei delitti imputati provvisoriamente e ritenendo non condivisibile la prospettazione alternativa fornita dal ricorrente.
5.In particolare, si deve sottolineare che il Tribunale ha compiutamente considerato il tema del profitto dell’autoriciclaggio, facendo corretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte, che qui si devono intendere ribaditi, sebbene relativi a diverso reato presupposto, secondo i quali in tema di sequestro preventivo, ricorre il “fumus” del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto presupposto, presso un istituto bancario o per acquisti immobiliari, o mediante la realizzazione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, atteso che tali condotte realizzano in modi diversi ed efficienti la sostituzione del profitto del reato presupposto predetto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico o consente la confluenza di un bene immobile nel patrimonio, permettendo, inoltre, all’imputato di godere dei beni e denaro senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita, tra l’altro essendo irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01). In senso del tutto conforme questa Corte ha anche precisato, di recente, con principio che qui si intende ribadire, che “la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attività delittuosa “ed è proprio ” in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate- a seguito dell’operata trasformazione - di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto“. Ne consegue quindi un fenomeno di ”autonomizzazione“ di quella che ”da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecito trasformativo, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale che muta da quella originaria“ (Sez. 2, n. 37754 del 07/12/2023, Melandri).
6. Ciò posto, si devono ripercorrere le singole censure secondo il loro ordine logico, diverso dall’ordine di proposizione.
6.1.È manifestamente infondato, oltre che generico, il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale della eccezione sollevata in ordine alla pronuncia da parte del Gip di un decreto caratterizzato da tecnica del c.d. “copia e incolla” rispetto alla richiesta di sequestro, in assenza di autonoma valutazione. Il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha esplicitamente affrontato il tema devoluto (pag. 4) e ha chiarito che, in relazione alla particolare complessità della attività di indagine oggetto di valutazione, è stata semplicemente applicata una tecnica di redazione per rinvio, rispetto alla quale tuttavia è ben chiara e presente la autonoma valutazione delle attività di indagine svolte, con conseguente riscontro della sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro. Il Tribunale ha, dunque, pienamente considerato l’eccezione e, nel richiamare il dato tecnico del rinvio alle complesse attività di indagine realizzate, ha correttamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria, come avvenuto senza alcun dubbio nel caso di specie ed ampiamente riscontrato dal Tribunale del riesame nel ritenere, in senso conforme al giudice di primo grado, la ricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro, specificandone tra l’altro la portata sulla base della disciplina di riferimento per come evocata. Ne consegue che il difetto di originalità linguistica od espositiva non integra certamente una omessa motivazione o addirittura una motivazione inesistente, quando emerga, come nel caso in esame, un effettivo vaglio da parte del giudice degli elementi posti a carico del ricorrente quanto al vincolo reale apposto (in tal senso, in tema di misure cautelari, con principio applicabile anche al caso in esame, Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). Inoltre, il motivo è da ritenere del tutto generico nel momento in cui omette di indicare i punti devoluti che non sarebbero stati esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrente semplicemente limitato a richiamare in astratto una coincidenza di elementi grafici (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01).
6.2. È generico il settimo motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione del Tribunale, che, quanto alle captazioni evocate, ha richiamato principi costanti quanto alla valutazione del fumus commissi delicti e periculum in mora, chiarendo come le captazioni evocate, seppure genericamente, non apparissero elemento decisivo, né risolutivo quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti del vincolo reale. Con tale motivazione il ricorrente non solo non si confronta, ma neanche allega elementi di decisività tali da poter superare le considerazioni del Tribunale, affatto apparenti e non censurabili in questa sede.
6.3.È generico, oltre che infondato, il quinto motivo di ricorso; anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la esplicita ed argomentata motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74 del 2000. In tal senso, sono state ampiamente richiamate le attività di trading e il conseguimento da parte del ricorrente di un imponibile pari ed Euro 586.638,28 derivante da plusvalenze su criptoattività, con conseguente imponibile Irpef ed imposta dovuta e non versata pari Euro 152.525,95. A fronte del dato obiettivo, richiamato e logicamente considerato, sulla base delle indagini espletate, rappresentato dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, il ricorrente non contesta le attività svolte, né la mancata formalizzazione delle stesse o, ancora, l’omessa dichiarazione, ma ipotizza una assenza di dolo, quasi una sorta di giustificazione, derivante dallo svolgimento delle verifiche da parte della Guardia di Finanza. Tale elemento all’evidenza non incide sulla chiara consistenza degli elementi integranti il fumus della condotta ascritta, che il Tribunale ha richiamato puntualmente, evidenziando la portata inequivoca della stessa (pag. 6 dove si è anche sottolineato che la ricostruzione tecnica delle plusvalenza è corroborata da riscontri esterni, rappresentati dalla emersione di rapporti con diversi exchange, dalla disponibilità di molteplici wallet non custodiali, dalla successiva conversione di parte delle criptovalute in attività fiat). Sul punto si deve, inoltre, riscontrare una esplicita considerazione del profilo soggettivo, che è stato, tra l’altro, delimitato in termini decisamente favorevoli per il ricorrente, essendo stata ritenuta la ricorrenza del fumus della condotta ascritta per il solo anno di imposta 2024. Il Tribunale ha, difatti, ritenuto elemento dirimente l’entrata in vigore della L. n. 197 del 2022 che “ha introdotto l’obbligo di dichiarazione dei redditi da cripto attività”. Sul punto si deve, tuttavia, osservare che questa Corte ha chiarito, con principio che si intende ribadire, che: “in tema di reati tributari, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su ”bitcoin“ costituiscono materia imponibile anche se realizzate prima dell’introduzione della lettera c-sexies nell’art. 67, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad opera dell’art. 1, comma 127, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, atteso che tale ultima disposizione risponde unicamente ad esigenze di maggior dettaglio della disciplina tributaria”(Sez. 3, n. 20740 del 28/04/2026, Mannini, Rv. 290125-01). La decisione appena citata ha chiarito che: “le cripto-attività sono state oggetto di espressa regolamentazione, ai fini dell’imposizione fiscale, nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la lett. c-sexies del comma 1 dell’art. 67 di tale D.P.R., inserita dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che rientrano nei redditi imponibili ”le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate“.... Con l’art. 1, comma 127, della suindicata legge n. 197 del 2022 è stato, inoltre, stabilito che ”Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività, comunque denominate, eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, del medesimo testo. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica all’art. 68, comma 6, del predetto testo unico“..... Quanto alla moneta virtuale e al suo possibile utilizzo sia come mezzo di pagamento sia per finalità di investimento deve rammentarsi che nell’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, la moneta virtuale veniva definita (lett. qq) “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizio o per finalità di investimento e trasferta, archiviata e negoziata elettronicamente“. La suindicata disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2020 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”) che ha inserito nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2007 la lettera m-bis) che richiama per la definizione di cripto-attività il predetto regolamento (UE) 2023/1114..........deve rilevarsi quindi che anche prima dell’introduzione dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del D.P.R. n. 917 del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi a oggetto bftcoin rientravano nello spettro delle operazioni imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del predetto D.P.R. 917 del 1986, avente a oggetto, come la precedente lettera c-quater), l’imposizione fiscale per gli strumenti finanziari. Pertanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il comma 127 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, con riferimento all’impiego di criptovaluta con finalità di investimento, non comporta un obbligo impositivo non precedentemente previsto e non è configurabile violazione degli artt. 3e 25, comma 2, Cost. che imponga di sollevare questione di legittimità costituzionale. Con la nuova formulazione dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio, contemplando anche le minusvalenze e l’ipotesi della permuta di criptovalute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico sui redditi. Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.“.
6.4.Le considerazioni appena espresse, con particolare riferimento alla presenza di un obbligo impositivo ricavabile comunque dal TUIR, conducono all’assorbimento del quarto e del nono motivo di ricorso, tra l’altro articolato in modo aspecifico, quanto alla violazione dell’art. 7 del d. L. n. 4 del 2019, non essendosi il ricorrente confrontato con la ricostruzione del Tribunale, che ha richiamato la tesi difensiva e la sua irrilevanza, con piena condivisione delle conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di primo grado, che aveva ricostruito il flusso di denaro e le movimentazioni finanziarie in bìtcoins ricavabili dalle indagini espletate e ricostruttive del ruolo attivo del ricorrente, con logica argomentazione conseguente, rappresentata dalla piena consapevolezza, in una tale situazione fattuale, della assenza in capo allo stesso dei requisiti legittimanti per accedere alla disciplina socio assistenziale, risultando effettivamente omessa la comunicazione di informazioni dovute quanto alla propria situazione reddituale. La presenza di un consistente flusso di denaro, la utilizzazione delle utilità derivante dall’investimento in attività chiaramente riferibili ad investimenti speculativi, l’intervenuta conversione di cripto attività in valuta fiat e successiva canalizzazione in rapporti bancari formalmente intestati alla moglie CA.CO. sono tutti elementi ampiamente valorizzati, con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, dal Tribunale per giustificare la ricorrenza dei presupposti applicativi del vincolo reale anche nei confronti dell’immobile citato, attesa la diretta riferibilità delle somme utilizzate per l’acquisto proprio al DE.MA. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, con la ricostruzione della schermatura posta in essere, conseguente alla diretta riferibilità delle risorse proprio alla precedente attività di investimento ed alla sua successiva monetizzazione, al fine evidente di disperdere la garanzia patrimoniale del debitore fiscale.
6.5. Manifestamente infondato èil terzo motivo di ricorso incentrato sulla impossibilità di ritenere sussistente non solo il fumus commissideiiciti a fini cautelari reali, ma lo stesso reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Le argomentazioni spese sul punto dalla difesa sono generiche (non essere decorso il termine per effettuare la dichiarazione) e non si confrontano con le specifiche argomentazioni, logiche ed approfondite, rese sul punto dal Tribunale in ordine alla oggettiva sottrazione delle risorse alla azione recuperatoria della amministrazione (pag. 11 e seg. dove è stata ricostruita la piena consapevolezza dell’accertamento in corso e l’utilizzo di servizio di mixing idoneo ad offuscare la tracciabilità dei flussi e a recidere il collegamento tra mittente e destinatario finale delle cripto attività, senza che sia necessaria una preesistente e definitiva attivazione della pretesa erariale, considerata la natura del reato oggetto di imputazione provvisoria e l’integrazione della condotta anche nel caso in cui il pregiudizio dell’Erario non si sia già definitivamente consolidato). Nel richiamare tale significativo insieme di elementi indiziari il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all’esecuzione le garanzie patrimoniali (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206-01; Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372-01). A ciò si aggiunge che è consolidato il principio secondo il quale il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076-01) e, ancora, che il reato previsto dall’art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, essendo, invece, sufficiente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimità degli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente). (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376-01)
6.6.Sono infondati anche il primo, il secondo e l’ottavo motivo di ricorso, che tendono a contestare la sussistenza del fumus del delitto sia in relazione all’art. 11 appena citato, che quanto al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. Deve, innanzitutto, essere ricordato che il risparmio di spesa derivante da evasione fiscale ben può essere qualificato come “utilità proveniente da altro delitto”in relazione al delittuo di autoriciclaggio. Come appena sottolineato, il Tribunale ha poi ampiamente argomentato quanto alla sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000 (pag. 10 e segg.), specificamente ricostruendo gli elementi indiziari relativi alle due diverse imputazioni e superando le obiezioni della difesa in modo puntuale, quanto alla asserita identità del profitto derivante dai due reati e alla sostanziale impossibilità di configurare una condotta di autoriciclaggio (pag. 13 e segg.). Alla luce dei principi in precedenza enunciati il Tribunale ha correttamente individuato il portato e il vantaggio e profitto derivante dalle due condotte provvisoriamente imputate, ricostruendo in modo logico ed argomentato l’evidente guadagno derivante dalla condotta di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e l“illecito trasformativo” posto in essere successivamente e grazie a tale guadagno che consentiva appunto l’acquisto di cryptoassets, attività che si deve certamente considerare rientrante nell’ambito di attività di investimento speculativo, mediante la destinazione ed inserimento dei nuovi beni, rappresentati dalla criptovaluta nella sua totalità, in una situazione finalizzata al reinserimento e trasformazione in circuiti di investimento a carattere altamente speculativo.Il Tribunale, con motivazione del tutto priva di aporie, sulla base di indagini articolate ed approfondite (che hanno evidenziato le caratteristiche dello spostamento delle criptovalute, l’anonimizzazione del meccanismo adottato, l’inserimento in portafogli finalizzati ad attività di investimento e scambio mediante un servizio di mixing progettato al fine di rendere impossibile il tracciamento delle transazioni) ha ricostruito la trasformazione del profitto derivante dalla mancato adempimento dell’imposta fraudolentemente sottratta alla attività di riscossione coattiva, il risultato dell’attività criminosa, e l’assunzione di una autonoma individualità, mediante l’acquisto di criptovalute, delle risorse di origine illecita, tanto da essere destinate in diverso contesto, allontanate dalla loro reale provenienza mediante un articolato processo volto a rendere non tracciabile ed anonimo il titolare del bene così trasferito, dunque integrando la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285932-01). Né appare fondato l’inciso richiamato nell’ambito del secondo motivo di ricorso secondo il quale i beni oggetto di vincolo reale sarebbero destinati ad un uso personale, atteso che, come già affermato da questa Corte con principio che qui si intende ribadire, in tema di autoriciclaggio, opera la clausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall’art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. nel solo caso in cui l’agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro delittuosa provenienza (Sez.2, n. 25348 del 14/05/2025, Lo Faro, Rv. 288326-01) elemento questo ampiamente superato dalle considerazioni rese dai giudici di merito ed allegato dalla parte ricorrente in modo aspecifico.
7.Le conclusioni appena raggiunte richiedono, a parere del Collegio una ulteriore riflessione di tipo teorico, che vale a chiarire la effettiva sussistenza dell’illecito trasformativo e, dunque, l’impossibilità di considerare sussistente, come sostenuto dal ricorrente, una differenza tra il profitto dell’illecito tributario e quello oggetto di autoriciclaggio. Il tema centrale e risolutivo è rappresentato dalla corretta individuazione giuridica della natura dei c.d. cryptoassets, che si caratterizzano per la loro essenza, definita costantemente nei commenti accademici, come variabile e camaleontica, in continua evoluzione. Tale essenza, caratteristica dei cryptoassets, ha portato ad innumerevoli riflessioni e considerazioni, molto spesso incentrate: - sulle diverse forme di manifestazione/diffusione/acquisto e vendita delle criptovalute, oltre che sulle ragioni che ne hanno determinato l’emersione al fine di raggiungere un completo distacco dalle autorità centrali di emissione e controllo della moneta (c.d. shadowbanking); - ancora sulle modalità di gestione diretta, indiretta e anonimizzata del complesso di transazioni conseguenti al possesso di tali cryptoassets; - sulla natura di tali valute che, tuttavia, è bene sottolinearlo non riescono a manifestarsi con un proprio valore autonomo, proprio perché hanno bisogno di un rapporto di cambio con altre valute nazionali, che invece esistono e sono indicative di un valore reale e non di un mero “valore digitale” come quello che caratterizza le molteplici forme nelle quali questi assets si manifestano. Come osservato dalla Dottrina, con argomentazioni convincenti e approfondite, che rappresentano un elemento di discrimine nel caso di specie, occorre evitare qualsiasi forma di confusione tra la funzione economica e la natura giuridica dei cryptoassets e per giungere, con corretto approccio metodologico, ad individuare proprio la natura giuridica delle criptovalute, dando per acquisiti alcuni dati caratteristici per cui, in via di semplificazione, si può affermare che: - non esistono in rerum natura;-circolano digitalmente sulla rete; - sono slegate da frontiere e non hanno una localizzazione in alcuno specifico stato sovrano (dato questo che ha sollevato numerose e contrastanti interpretazioni in tema di territorialità e imposizione fiscale); - non sono un mezzo di pagamento riconosciuto (in alcuni stati come la Cina sono vietate, in altri stati, ad esempio El Salvador, invece ammesse) e pur tuttavia sono utilizzate anche a tal fine, ma ciò è possibile esclusivamente a seguito della accettazione dei singoli soggetti interessati; - sono prive di un valore intrinseco e seguono un proprio andamento caratterizzato da estrema variabilità e rischio in correlazione al numero chiuso che le caratterizza; - sono riconosciute generalmente come totalmente adespote perché non emesse da autorità monetarie; - sono tendenzialmente slegate da qualsiasi forma di diretta riferibilità all’acquirente o al venditore, essendo identificate mediante catene numeriche. Appare quindi condivisibile - tenuto conto dei molteplici, e non coerenti nel loro sviluppo, tentativi di definizione e di disciplina del fenomeno delle criptovalute (BCE, Banca d’Italia, Consob, legislazione antiriciclaggio in applicazione delle direttive comunitarie di riferimento) - al fine di ricostruire tale natura giuridica, l’approccio e l’analisi della Dottrina, che ha sottolineato che la criptovaluta è sicuramente un res in commercium, che assume rilevanza proprio per l’interesse dei singoli a disporne mediante scambio di denaro. Si deve quindi riscontrare la sussistenza di un interesse economico al bene della vita rappresentato dai cryptoassets, che è stato definito ed individuato per negazione, ovvero “attraverso l’analisi delle differenze tra le criptovalute rispetto alle altre realtà economiche già note alla scienza giuridica, per poi coglierne gli eventuali profili di autonoma rilevanza”. Si è quindi sostenuto, con analisi approfondita e costruttiva, come i cryptoassets: a)Non siano riconducibili al denaro ed alla moneta nonostante l’evidente possibilità di un uso degli stessi come strumenti di pagamento, perché privi quanto al primo dell’unità di conto e della riserva di valore, quanto alla seconda perché non inserite nella divisa di stato ed accettate come mezzo di pagamento solo su base volontaria tra le parti (attraverso un adempimento ricondotto alla datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 cod. civ.) in assenza della garanzia rappresentata dallo Stato emittente e dalle autorità di controllo; ne consegue che la obbligazione basata sullo scambio di tali assets dovrebbe rientrare nel novero dei debiti di valore da quantificare “mediante aestimatio rei”. In tale ambito emerge una distinzione fondamentale con i metodi di pagamento elettronici, atteso che questi sono una rappresentazione digitale della moneta legale realmente circolante, mentre la criptovaluta è una rappresentazione di valore digitale, che non trova alcun collegamento con la moneta legale realmente circolante, se non per la circostanza che hanno bisogno di un rapporto di cambio con tali valute. b)Non possano essere equiparati a strumenti finanziari (attesa la chiara configurazione da parte del legislatore di una categoria chiusa, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, con richiamo alla Sezione C dell’allegato 1) e non possono essere ricondotti neanche al concetto di valore mobiliare (tenuto conto della esemplificazione di cui al comma 1-b/s dell’art. 1 del D.Lgs. predetto) o ancora alla categoria di prodotto finanziario, appartenendo invece alla sfera del consumo e non dell’impiego del risparmio in vista di un reddito o ritorno economico. c)Debbano trovare una loro collocazione, seppure atipica, nel concetto civilistico di bene, partendo dalla definizione di cui all’art. 810 cod. civ., tenuto conto della constatazione empirica, secondo la quale una criptovaluta “si produce, si trasferisce, si commercializza, è un quid economicamente valutabile per il semplice fatto che degli operatori di mercato siano disposti a cedere utilità in cambio del suo possesso. Si è quindi osservato che se l’oggetto del godimento è la criptovaluta, questa non potrà che essere oggetto di diritto e ”se i fenomeni che costituiscono oggetto dei diritti sono giuridicamente cose, anche le criptovalute e più in generale i cryptoassets rientrano in tale categoria giuridica“. In conclusione, può sistematicamente essere riconosciuta autonomia concettuale a tali nuove manifestazioni economiche, che possono essere ricomprese nella forma giuridica dei “beni” perché oggetto di autonomi rapporti giuridici utili ed idonei a soddisfare un interesse patrimoniale, e, dunque,suscettibili di formare oggetto di diritti. Un bene, tuttavia, che si caratterizza per essere totalmente smaterializzato (e non immateriale), non esistente in rerum natura (dunque bene, ma non cosa nel senso di porzione fisica del mondo esteriore), ma esistente digitalmente e ampiamente rappresentativo di un valore (in tal senso la Direttiva 843/2018, che ha aggiunto all’art. 3 della Direttiva 849/2015il n. 18 che, appunto, definisce tali nuovi strumenti come rappresentazione di valore digitale che: - non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico; - non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita; - non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio; - può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente) che è gestibile solo mediante strumenti informatici ed è caratterizzato da un accesso rigido e complesso, che trova il suo elemento centrale nel sostanziale anonimato dei titolari di tali beni. Un bene che può adeguatamente rappresentare la realtà economica e finanziaria sottostante al riciclaggio ed autoriciclaggio, sicché si deve considerare come le criptovalute rientrino nello status di oggetto di diritto, perché produttive di utilità come elemento di discrimen decisivo. Tali cryptoassets emergono, dunque, quale significativa ed innovativa realtà fenomenica e giuridica in quanto oggetto di una di quelle attività, che sono descritte per macroaree, dal disposto dell’art. 648-ter.1 cod. pen. Appare quindi opportuno sottolineare che le criptovalute rappresentano un elemento di scambio, nell’ambito di quel locus artificialis che è il mercato, la cui artificialità, nella definizione e negli insegnamenti di uno dei più grandi giuristi dei nostri tempi, deriva dalla tecnica del diritto, che, quale conseguenza di decisioni politiche, conferisce forma all’economia. Il diritto conferisce forma in tale modo - riconoscendo la emersione delle criptovalute quale bene rispetto al quale ricorre un evidente interesse relazionale e di scambio - alla nuova realtà economica, finanziaria, anche per finalità iatu sensu speculative, che si esprime mediante tale rappresentazione di valore digitale. In tal senso, si deve ricordare che la natura di bene, anche in ambito penalistico, dei cryptoassets, è stata riconosciuta da questa Corte, che ha affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attività “bitcoin”, qualificabile come cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituito dalla rappresentazione di un valore o di un diritto “digitale” trasferibile e memorizzabile elettronicamente (Sez. 2, n. 20138 del 20/03/2025, U., Rv. 288063-01). Il dato risolutivo in tal senso, dopo anni di incerte definizioni e di applicazione di categorie non omogenee alla realtà dei cryptoassets, è rappresentato dall’art. 3, comma 1, n. 5), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, definisce “”cripto-attività“: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”. Tale definizione è richiamata anche dall’art. 1, comma 2, lett. m-bis), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 3, del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, c.d. decreto MICAR) e recepisce la riflessione dottrinale volta a far confluire tali assets nella categoria dei beni, oggetto di interesse, parte del mercato secondo la definizione appena richiamata. Con tale decreto si è giunti, sulla base della prima effettiva definizione e connotazione in diritto del bene criptovaluta, ad un strutturato tentativo di disciplina della materia dei cryptoassets dal punto di vista della vigilanza e controllo delle attività aventi ad oggetto, nelle più diverse ed articolate forme, lo scambio e gestione di tali beni nel mercato finanziario. Viene in tal senso riconosciuto, con una definizione coerente con le caratteristiche di sistema, la più nota delle cripto-attività, quale rappresentazione, di un valore o di un diritto, “digitale”, costituito da dati informatici, come tale nel suo complesso, quindi, un bene che rientra anche nella possibile tutela penalistica (nel caso di specie appena citato appropriazione indebita).
8.L’insieme delle considerazioni, sia pure per sintesi, richiamate evidenzia, quindi, come nel caso di specie il Tribunale abbia correttamente motivato avendo ampiamente ricostruito anche il fumus del delitto di autoriciclaggio (e il periculum derivante dalla disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale) atteso che sono stati richiamati, in modo logico ed articolato, gli elementi sintomatici della sostituzione del profitto. Sostituzione attuata in modi diversi ed efficienti mediante l’acquisto di beni, che per la loro essenza e disciplina, tendono a rappresentare una modalità particolarmente efficace di scissione tra la chiara provenienza illecita della provvista e la trasformazione della stessa per giungere ad attività di reimmissione, anche ed eventualmente a fini speculativi, del bene criptovaluta. Il Tribunale ha evidenziato in modo adeguato tale contesto, anche richiamando la modalità evoluta e particolarmente significativa dell’illecito trasformativo, mediante il richiamo all’immediato sfruttamento del servizio di mixing rappresentato dal wasabi wallet, sul quale confluivano ulteriormente, con caratteristiche specifiche di cui si dirà tra poco, proprio le criptovalute acquistate con il provento derivante dal delitto presupposto, sicché è stata correttamente esclusa qualsiasi forma di identità o sovrapposizione tra le condotte ascritte, così come del profitto dei due reati oggetto di imputazione provvisoria. Sul punto è difatti necessario sottolineare che il c.d. servizio di mixing rappresenta una interpretazione evolutiva dei sistemi di scambio delle criptovalute al fine di aumentare il grado di anonimato e rendere più difficoltosa la tracciabilità degli scambi e la titolarità dei beni-valori digitali, che chiaramente rilevano non quale bene oggetto di godimento diretto, ma per la loro già richiamata natura di investimento speculativo, che è stata considerata in modo logico ed argomentato dal Tribunale, tenendo anche conto dello specifico contesto in cui si trovava ad operare il ricorrente, ricostruendo ed analizzando le caratteristiche della sua azione, estesa a diverse condotte illecite in ambiti diversi, mediante una corposa prova logica oltre che documentale. È stato dunque richiamato un sistema, una serie di attività che effettivamente raggiungono l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità delle transazioni poste in essere mediante criptovalute, utilizzando un servizio di mixing che, per le sue caratteristiche, riesce a creare una frattura rispetto alla presenza sulla rete dei diversi passaggi di acquisto e cessione di valuta digitale, mediante il trasferimento diparte dell’informazione al di fuori della rete. La Dottrina si è ampiamente occupata di tali sistemi, soprattutto perché collegati a forme evolute di autoriciclaggio e cyberlaundering per organizzazioni di stampo mafioso e terroristiche, chiarendo che i servizi di mixing rendono possibile il deposito dei bitcoins sui c.d. conti di ingresso, consentendo poi di riprendere il denaro virtuale sui c.d. conti di uscita. Il servizio di mixing impedisce, dunque, che sia possibile associare direttamente l’ammontare di denaro o criptovaluta depositato all’ammontare ritirato alla fine, ciò mediante l’applicazione di tecniche collaudate per ottenere questo risultato; ovvero la spedizione di criptovalute depositate a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti. Si è quindi empiricamente osservato che in questo modo la rete dei passaggi risulterà in grado di confondere i collegamenti diretti o ricostruiti con i diretti titolari di tali beni, attesa la presenza di catena più lunga e con più diramazioni fra loro interconnesse. Elemento caratterizzante tale servizio è stata quindi ritenuta la creazione di indirizzi chiamati conti bounce ai quali si collegano plurime attività finalizzate a nascondere le tracce, renderle confuse e mixate tra loro per il tramite del raggruppamento dei fondi di più utenti, che si sono rivolti al servizio di mixing, in un unico indirizzo, il c.d. conto pool o pot, dal quale si effettua poi la nuova spedizione a più indirizzi. Tale ricostruzione evidenzia, quindi, con maggiore chiarezza la chiara consapevolezza del ricorrente, in relazione al disposto sequestro, della portata della propria condotta, chiaramente finalizzata a sostituire e trasferire in attività economiche, finanziarie o speculative tali beni (chiaramente acquistati con il profitto derivante dal reato presupposto) al fine eliminare il collegamento, in termini di taint analysis, la c.d. analisi della contaminazione, fra indirizzi di origine e quelli di destinazione. La attività posta in essere, riscontrata mediante articolata attività di indagine, per come compiutamente richiamata dal Tribunale e non contestata dal ricorrente, ha oggettivamente determinato la non tracciabilità delle informazioni, così realizzando una serie di azioni volte a recidere la possibilità di collegare diversi invii di denaro o cryptoassets; una serie di condotte tali da non rendere possibile una immediata e diretta identificazione non solo del destinatario, ma anche del numero degli stessi (unlinkability), con conseguente non tracciabilità di un intervenuto scambio di denaro fra i destinatari degli invii di criptovalute (untraceability). A questi elementi di base se ne aggiungono altri specializzanti e da riferire ai diversi, ed in continua evoluzione, servizi di mixing, analizzati dai tecnici della materia, come le ring signatures e le chiavi pubbliche e private one, che valgono a descrivere un sistema, quale quello utilizzato dal ricorrente, che ha lo scopo evidente di evitare un tracciamento, di impedire di individuare le attività a carattere speculativo poste in essere, l’ammontare delle stesse e la diretta riferibilità al titolare del bene criptovaluta anche quanto ad una sua eventuale conversione in denaro.
9.Tale profitto, in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato considerato nella sua identità e autonoma portata, con una motivazione che non si presta a censure in questa sede; è stata ricostruita la sua nuova e diversa consistenza, chiaramente finalizzata ad ulteriori attività speculativa o di investimento immobiliare (come emerso quanto al bene immobile intestato alla moglie) con una sua diversa destinazione, richiamando il transito nella disponibilità di altro soggetto giuridico, senza possibilità di collegarlo direttamente al ricorrente, in presenza di forme di accesso super garantite e finalizzate alla anonimizzazione, così permettendo il godimento di beni e la disponibilità di risorse rappresentati da beni rientranti in generale tra i c.d. cryptoassets, senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita degli stessi, tra l’altro essendo irrilevante che l’operazione possa essere in seguito ed eventualmente rivelata grazie alle abilità degli investigatori, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01). In tal senso, si deve osservare come proprio le caratteristiche della azione provvisoriamente imputata, gli elementi indiziari richiamati quanto alla ricorrenza del fumus commissi deliciti e pericolo di dispersione, siano estremamente significativi ed espliciti al fine di ritenere sussistenti i presupposti per la applicazione del vincolo reale anche quanto al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (pag. 12 e segg. dove si è valorizzato: - il trasferimento da un wallet a carattere ordinario ad un servizio di mixing, progettato appositamente per offuscare la tracciabilità delle transazioni in criptovalute; - l’anonimizzazione di tali transazioni; - la finalizzazione della attività alla trasformazione e reimpiego in attività speculative e non ad una mera conservazione statica). Ebbene, nel caso di specie, ricorre la illecita ed ulteriore vestizione di utilità provenienti dal delitto presupposto e l’inserimento delle stesse in circuiti ed attività a carattere speculativo in ambito economico finanziario in assenza di qualsiasi allegazione in senso alternativo da parte del ricorrente. Sono quindi state compiutamente affrontate tutte le censure difensive, tra l’altro reiterate in questa sede, in assenza di violazione di legge, con una motivazione che certamente non si può ritenere né assente, né apparente o mancante o ancora basata su una qualsiasi forma di travisamento.
10. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma, 19 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2026.




