Cassazione civile, sez. unite, 14 settembre 2010, n. 19510
Il difensore può compiere e ricevere nellâinteresse della parte tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, tra i quali vanno annoverati quelli che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente lâambito di quella originaria (art. 84 c.p.c.).
Ne discende che lâattribuzione dei poteri processuali al difensore non deriva dalla volontĂ della parte che conferisce la procura alle liti ma direttamente dalla legge. Come è stato efficacemente sottolineato in dottrina, la procura alle liti costituisce ânon unâattribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazioneâ.
Pertanto lâambito dei poteri del difensore può essere limitato soltanto dalla legge o da unâespressa volontĂ della parte ma non dalla natura dellâatto con il quale o allâinterno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale della procura stessa.
Corollario a tali premesse è che deve considerarsi ammissibile lâatto di appello incidentale proposto dal difensore munito della procura alle liti rilasciata allâinterno dellâatto dâappello notificato alla controparte.
Ă pacifico infatti che tra i poteri che la legge attribuisce al difensore munito di procura è compreso anche quello di proporre domande riconvenzionali e che tali domande presentano elementi comuni con lâappello incidentale in quanto entrambi contengono richieste di segno contrario a quelle avanzate dallâattore (o da altre parti intervenute o chiamate in giudizio) o dallâappellante principale (ovvero da altri appellanti incidentali), non comportano disposizione del diritto in contesa e non introducono un nuovo oggetto del giudizio (cosĂŹ Cass. n. 4206/1998).
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Cassazione civile, sez. unite, 14 settembre 2010, n. 19510






