Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4393
Non è violato il principio del âtantum devolutum quantum appellatumâ â per cui il Giudice dellâimpugnazione non può decidere su di un punto o capo del provvedimento impugnato se lo stesso non è stato dedotto nellâatto dâappello â se la decisione si fonda su ragioni diverse da quelle dedotte dallâappellante.
Lâeffetto devolutivo dellâappello entro i limiti dei motivi dâimpugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi dâimpugnazione.
Pertanto, non viola il principio del âtantum devolutum quantum appellatumâ il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dallâappellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dallâappellante le quali appaiono, tuttavia, nellâambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Sez. 2, Sentenza n. 397 del 16/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 443 del 11/01/2011).
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Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4393






