Cassazione civile, sez. unite, 6 agosto 2010, n. 18331
Lâamministratore di condominio, in base al disposto dellâart. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via dâurgenza) di quellâinteresse comune che integra la ratio della figura dellâamministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato dovrĂ essere ratificato dallâassemblea, titolare del relativo potere.
La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc lâoperato dellâamministratore che abbia agito senza autorizzazione dellâassemblea, è necessaria sia per evitare pronuncia di inammissibilitĂ dellâatto di costituzione ovvero di impugnazione sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrĂ assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine allâamministratore per provvedere.
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Cassazione civile, sez. unite, 6 agosto 2010, n. 18331






