Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2021, n. 13595
Sinistro verificatosi nella piscina condominiale: è responsabile il condominio ai sensi dellâart. 2051 Codice Civile per omessa vigilanza e custodia
Nel caso di sinistro verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilitĂ del condominio ai sensi dellâart. 2051 del Codice Civile per lâomessa vigilanza e custodia.
Il Condominio è il soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione della piscina è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale.
Nella fattispecie è accaduto che una bambina fosse deceduta per annegamento durante un bagno nella piscina condominiale, essendo il suo braccio rimasto incastrato allâinterno del foro ove vi era la pompa di aspirazione per il ricambio dellâacqua, posta sul fondo della piscina, che lâha risucchiato, imprigionandola sottâacqua.
La Corte territoriale â la cui decisione è stata confermata â premesso che âil Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchĂŠ le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base allâart. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un Condomino o ad un terzoâ e sottolineata lâesistenza dellâ âobbligo, in capo al Condominio, di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estraneiâ, ha ravvisato la responsabilitĂ del Condominio in ragione della mancata âmessa in sicurezza della piscina condominialeâ, deponente âper una connotazione di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta nel caso mantenuta dal Condominio da cui è conseguito il tragico evento dannoso, il quale in presenza viceversa di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione della dovuta messa in sicurezza non si sarebbe invero verificatoâ.
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Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2021, n. 13595






