Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070
Il debitore esecutato può partecipare e votare allâassemblea condominiale salvo che il giudice dellâesecuzione ne abbia conferito il potere al custode
Il debitore esecutato, proprietario dellâimmobile pignorato, può partecipare e votare durante allâassemblea condominiale salvo che il giudice dellâesecuzione non abbia previsto diversamente onerando il custode di questa incombenza.
Se lâimmobile soggetto ad esecuzione forzata è parte di un condominio il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare allâassemblea condominiale ed alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento della proprietĂ .
La legittimazione a partecipare alle assemblee di condominio è conseguenza dello status di condomino, e quindi alla titolaritĂ del diritto dominicale sullâimmobile medesimo. A norma dellâart. 586 c.p.c., la proprietĂ dellâimmobile sottoposto ad esecuzione forzata passa infatti dal debitore allâaggiudicatario o assegnatario soltanto a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento.
Peraltro lâart. 560 c.p.c. (attualmente al quarto comma) dispone che âIl custode giudiziario provvede altresĂŹ, previa autorizzazione del giudice dellâesecuzione, alla amministrazione e alla gestione dellâimmobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilitĂ .â
Ne consegue che, salvo che il giudice dellâesecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro atto successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dellâausiliario del giudice.
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Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070






