Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 290
Il condomino proprietario dellâappartamento sottotetto a determinate condizioni può tagliare la falda del tetto per realizzare una terrazza a tasca
La Suprema Corte, richiamando i principi giĂ espressi nelle sentenze sella sez. 2 n. 2126/2021 e n. 14107/2012, ha rammentato come il singolo condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dellâedificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali.
Tale valutazione circa lâadeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di copertura e protezione dapprima svolta dal tetto è ovviamente riservata al giudice di merito e, come tale, è censurabile in sede di legittimitĂ non per violazione dellâart. 1102 c.c., ma soltanto nei limiti di cui allâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella fattispecie in ogni caso, in applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza della Corte dâappello di Roma che, sulla base della CTU disposta, ha accertato che la realizzazione della terrazza a tasca, delle dimensioni di ml 2,7 x 2,8, non aveva alterato la originaria funzione di copertura del tetto, nĂŠ altrimenti pregiudicato lâuso della parte comune ex art. 1102 c.c..
Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 290






