Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 290

Il condomino proprietario dell’appartamento sottotetto a determinate condizioni può tagliare la falda del tetto per realizzare una terrazza a tasca

La Suprema Corte, richiamando i principi già espressi nelle sentenze sella sez. 2 n. 2126/2021 e n. 14107/2012, ha rammentato come il singolo condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali.

Tale valutazione circa l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di copertura e protezione dapprima svolta dal tetto è ovviamente riservata al giudice di merito e, come tale, è censurabile in sede di legittimità non per violazione dell’art. 1102 c.c., ma soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella fattispecie in ogni caso, in applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza della Corte d’appello di Roma che, sulla base della CTU disposta, ha accertato che la realizzazione della terrazza a tasca, delle dimensioni di ml 2,7 x 2,8, non aveva alterato la originaria funzione di copertura del tetto, né altrimenti pregiudicato l’uso della parte comune ex art. 1102 c.c..

Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 290