Il lavoro agile o smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in assenza di vincoli orari o spaziali del eventuale supporto di strumenti tecnologici.
Il lavoro agile o smart working è una modalitĂ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dallâassenza di vincoli orari o spaziali e unâorganizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalitĂ che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttivitĂ .
Lavoro agile nella Legge 81/2017
La definizione di smart working, contenuta nella legge n. 81/2017, pone lâaccento sulla flessibilitĂ organizzativa, sulla volontarietĂ delle parti che sottoscrivono lâaccordo individuale e sullâutilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone).
In particolare lâart. 18 della Legge 81/2017 definisce il ÂŤlavoro lavoro agile quale modalitĂ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte allâinterno di locali aziendali e in parte allâesterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dellâorario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivaÂť.
Ai lavoratori agili viene garantita la paritĂ di trattamento â economico e normativo â rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalitĂ ordinarie. Ă, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalitĂ illustrate dallâINAIL nella circolare n. 48/2017.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa (comma 2 dellâart. 18 L. 81/2017).
Origine del lavoro agile o smart working
Il percorso che ha portato allâapprovazione della normativa in vigore è stato avviato nel 2014 con la proposta di legge finalizzata a dare maggiore flessibilitĂ al mercato del lavoro. In questa sede venne introdotto il termine lavoro agile (accanto a quello di smart working) per identificare la tipologia di lavoro nota nel mondo anglosassone come telecommuting (telelavoro). La proposta è stata poi rilanciata in un disegno di legge collegato al Patto di stabilitĂ 2016 a completamento delle iniziative di riforma del mercato del lavoro nota come Jobs Act Per le Amministrazioni Pubbliche con il Decreto Madia vengono introdotte le nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il Decreto prevede che la pubblica amministrazione adotti misure volte a:
- fissare obiettivi per lâattuazione del lavoro agile, con lâobiettivo di raggiungere il 10% del personale coinvolto entro tre anni;
- sperimentare il lavoro agile anche al fine di favorire la conciliazione vita lavoro;
- garantire che i dipendenti che si avvalgono del lavoro agile non subiscano penalizzazioni economiche e di progressione di carriera;
- valorizzare il personale e le risorse strumentali disponibili per migliorare produttivitĂ ed efficienza;
- responsabilizzare la dirigenza anche rafforzando i sistemi di misurazione e valutazione delle performance.
Il 13 giugno del 2017 è stata promulgata la Legge 81/2017 che negli articoli 18 â 24 disciplina le misure volte a favorire lâarticolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Le nuove norme si applicano a tutte le forme di lavoro subordinato, sia per le imprese, sia per le amministrazioni pubbliche.
Per favorire la piena attuazione delle disposizioni di legge per la pubblica amministrazione la Presidenza del Consiglio ha emanato il 26 giugno del 2017 le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Gli aspetti di maggior rilievo della Direttiva riguardano:
- Gli obiettivi numerici da raggiungere (il 10% entro 3 anni).
- La misurazione della performance organizzativa e valutazione del management.
- Gli aspetti organizzativi, di relazioni sindacali e di monitoraggio.
- Le infrastrutture informatiche abilitanti e sicurezza dei dati.
- La sperimentazione di forme di lavoro agili (che affianchino il telelavoro ed il delocalizzato).
- La gestione della sicurezza sul lavoro.
La tematiche dellâobbligo assicurativo e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono state delineate con la Circolare INAIL 48/2017
Lavoro agile durante lâemergenza Covid-19
Durante lâemergenza COVID-19 il Governo ha emanato delle disposizioni di legge per favorire lâadozione del lavoro agile semplificando alcune delle disposizioni previste nella L. 81/2017. Infatti, lâarticolo 4 âUlteriori misure sullâintero territorio nazionaleâ, stabilisce che âla modalitĂ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui allâart. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dellâIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoroâ.






