Flat tax incrementale sostitutiva dellâIrpef per i contribuenti con partita Iva. I chiarimenti dellâAgenzia Entrate.
Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale o flat tax incrementale con aliquota fissa del 15%: con la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, lâAgenzia chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per questâanno, sostitutivo dellâIrpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la flat tax applica unâaliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito dâimporto piĂš elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
In sintesi possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attivitĂ dâimpresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche lâimpresa familiare e lâazienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle societĂ di persone, imputati ai soci per âtrasparenzaâ e quelli derivanti dallâesercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilitĂ di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime âdi vantaggioâ (Dl n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o piĂš anni).
La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito dâimporto piĂš elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito piĂš elevato del triennio. Sul reddito cosĂŹ determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica lâaliquota fissa del 15%. Lâulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Circolare 18/E 2023 Introduzione del regime della tassa piatta incrementale
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), allâarticolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. âtassa piatta incrementaleâ o âflat tax incrementaleâ, limitatamente allâanno dâimposta 2023, sostitutivo dellâimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
La disciplina del regime della flat tax incrementale, prevede al comma 55 che, per ÂŤil solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dallâarticolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, unâimposta sostitutiva dellâimposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con lâaliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo dâimporto piĂš elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di questâultimo ammontareÂť.
Il successivo comma 56 dispone che, quando ÂŤle vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefĂŹci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata allâimposta sostitutiva di cui al comma 55Âť.
Il comma 57, infine, prevede che nella ÂŤdeterminazione degli acconti dovuti ai fini dellâimposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo dâimposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56Âť.
1. Ambito soggettivo di applicazione della flat tax incrementale
1.1. Soggetti ammessi al beneficio
Possono avvalersi, in via generale, del regime della âflat tax incrementaleâ, per il solo anno 2023:
- Le persone fisiche che esercitano attivitĂ dâimpresa, titolari di reddito di cui allâarticolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando lâesclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo dâimposta 2023, il regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR2, limitatamente ai redditi dâimpresa prodotti. Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle ÂŤpersone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresaÂť, si ritiene che, ai fini dellâaccesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolaritĂ di un reddito dâimpresa3. Si precisa che, ai fini dellâapplicazione del regime della âflat tax incrementaleâ, la partecipazione in una societĂ di persone o in una societĂ di capitali rileva se detenuta dallâimprenditore individuale nellâambito dellâattivitĂ dâimpresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attivitĂ relative allâimpresa nellâinventario redatto ai sensi dellâarticolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista lâobbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa allâattivitĂ dâimpresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della societĂ di persone imputata per trasparenza allâimprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualitĂ di socio di societĂ di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito dâimpresa dellâimprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della âflat tax incrementaleâ sia lâimpresa familiare4 sia lâazienda coniugale5 non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dellâimpresa stessa);
- Le persone fisiche che esercitano arti o professioni. Atteso il riferimento letterale alle ÂŤpersone fisiche esercenti (...) arti o professioniÂť, come per le persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dellâaccesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolaritĂ di un reddito di lavoro autonomo6. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui allâarticolo 53, comma 1, del TUIR.
1.2. Redditi esclusi dal beneficio
Si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle societĂ di persone, imputati ai soci in ragione del principio di âtrasparenzaâ ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, del TUIR;
- i redditi delle societĂ di capitali, imputati ai soci a seguito dellâesercizio dellâopzione per la trasparenza fiscale delle societĂ a ristretta base proprietaria di cui allâarticolo 116 del TUIR;
- i redditi di cui allâarticolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dallâesercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dellâarticolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
Lâaccesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per lâanno dâimposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso dâanno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalitĂ ordinarie per lâintero anno dâimposta 2023.
1. Ambito oggettivo di applicazione della flat tax incrementale
La norma prevede lâapplicazione di unâimposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dellâIRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.
Il calcolo viene effettuato sullâincremento di reddito dellâanno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello piĂš elevato nellâambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). Lâimposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo dâimposta 2023 e quello dâimporto piĂš elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di questâultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attivitĂ dâimpresa e di lavoro autonomo.
Nel dettaglio, la base imponibile incrementale è cosÏ determinata:
- differenza tra il reddito del 2023 e quello piĂš alto del triennio precedente;
- applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito piÚ alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito cosĂŹ determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la âflat tax incrementaleâ del 15 per cento.
Lâulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Con riferimento allâimpresa familiare e allâazienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, si precisa, inoltre, che lâincremento di reddito (ai fini dellâapplicazione del beneficio fiscale in esame) deve essere calcolato prendendo in considerazione lâintero reddito conseguito dallâimpresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dellâeffettivo incremento reddituale. Resta fermo che lâimposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita allâimprenditore.
Ad esempio, qualora il maggior reddito conseguito dallâimpresa familiare nel triennio sia pari a 100.000 euro e il reddito dalla stessa conseguito nel 2023 sia pari a 130.000 euro, lâincremento reddituale (al netto della franchigia) è pari a 25.000 euro. Supponendo che la quota di reddito dellâimprenditore sia pari al 51 per cento del reddito dellâimpresa, la base imponibile assoggettata alla âflat tax incrementaleâ sarebbe di 12.750 euro (pari al 51 per cento di 25.000 euro).
Ai sensi del comma 56, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefĂŹci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
In forza del comma 57, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dellâIRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dellâapplicazione della disciplina della âflat tax incrementaleâ. Per il periodo dâimposta 2024 lâimporto degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
Si rappresenta che la quota di reddito assoggettata alla âflat tax incrementaleâ è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare allâeventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
In assenza di una espressa previsione normativa sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile quanto disposto dallâarticolo 3, comma 3, del TUIR, il quale, alla lettera a), esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi soggetti a imposta sostitutiva.
LâIRPEF, pertanto, va calcolata applicando le aliquote proprie previste dallâarticolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressivitĂ , la parte di reddito assoggettata alla âflat tax incrementaleâ. Ad esempio, ipotizzando la sola titolaritĂ di un reddito dâimpresa nel 2023 pari a 70.000 euro, con una base imponibile assoggettata alla âflat tax incrementaleâ di 40.000 euro (massimo consentito dalla norma), sul reddito eccedente, pari a 30.000 euro, sono applicate le seguenti aliquote IRPEF:
- fino a 15.000 euro: aliquota del 23 per cento;
- da 15.001 euro e fino a 28.000 euro: aliquota del 25 per cento;
- da 28.001 euro e fino a 30.000 euro: aliquota del 35 per cento.
Tenuto conto del dato letterale della norma, si ritiene, inoltre, che la disciplina della âflat tax incrementaleâ non trovi applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato lâattivitĂ dâimpresa o lâesercizio di arti o professioni a partire dallâanno dâimposta 2023, attesa lâimpossibilitĂ di determinare lâincremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
Possono accedere al beneficio fiscale in esame, invece, i contribuenti per i quali sia possibile verificare lâesistenza dellâincremento reddituale rispetto ad almeno un periodo dâimposta relativo alle annualitĂ 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per lâintero triennio di osservazione. La âflat tax incrementaleâ, ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attivitĂ per almeno unâintera annualitĂ tra quelle del triennio di riferimento.
Per i soggetti che abbiano iniziato lâattivitĂ successivamente al 1° gennaio 2020 (purchĂŠ, come sopra precisato, abbiano svolto lâattivitĂ per almeno unâintera annualitĂ ), il raffronto per lâindividuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
- ragguagliando allâintera annualitĂ il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dellâattivitĂ per una frazione dellâanno;
- confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
Successivamente, la verifica dellâincremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, cosĂŹ come sopra individuato.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia iniziato la propria attivitĂ il 1° giugno 2021 (svolgendola, pertanto, per un periodo complessivo di 214 giorni nellâanno), il calcolo per lâindividuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
- anno 2021 - reddito (dâimpresa o di lavoro autonomo) pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo di attivitĂ , che va dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (30.000 euro / 214) x 365 = 51.168 euro;
- anno 2022 - reddito (dâimpresa o di lavoro autonomo) pari a 40.000 euro (reddito dellâintero anno).In tal caso, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dellâeventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo allâanno 2021.
Si rappresenta, infine, che, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di questâultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione (al netto delle perdite pregresse).
A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello âRedditi persone fisicheâ ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dallâesercizio di arti e professioni), LM (reddito dâimpresa o di lavoro autonomo, derivante dallâesercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. âdi vantaggioâ per lâimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitĂ ), RF (reddito dâimpresa in contabilitĂ ordinaria), RG (reddito dâimpresa in regime di contabilitĂ semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attivitĂ agricole).






