Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98
(in Gazz. Uff., 6 luglio 2011, n. 155)
Convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art.1 Livellamento remunerativo Italia-Europa
Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dellāincarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui allāallegato A, non puoā superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dellāArea Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puoā superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui allāallegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennitaā a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, eā istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dellāISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e allāindividuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti allāanno precedente ed aggiornati allāanno in corso sulla base delle previsioni dellāindice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione eā a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo eā adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite allāanno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dellāarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui allāallegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dellāamministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennitaā che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.2 Auto blu
La cilindrata delle auto di servizio non puoā superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lāinnovazione, sono disposti modalitaā e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
Art.3 Aerei blu
I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art.4 Benefits
Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dallāufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nellāarticolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, neā destinato personale pubblico, neā messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dallāordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nellāambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 eā principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dellāarticolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art.5 Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dallāanno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalitaā previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamitaā naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dallāarticolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dallāanno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dellāeconomia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, noncheā delle autoritaā indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto allāanno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, noncheā, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e lāaggiornamento del personale.
2-bis. La disposizione di cui allāarticolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per lāambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dellāimpatto ambientale ā VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per lāautorizzazione integrata ambientale ā IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art.6 Finanziamento dei partiti politici
Ferme restando le riduzioni di spesa giaā previste dallāarticolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dallāarticolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, lāimporto previsto dallāarticolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, eā ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosiā cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.]
2. Allāarticolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: āIn caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi eā interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. [Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, eā effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.]ā.
[ 3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.]
Art.7 Election day
A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in unāunica data nellāarco dellāanno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti allāItalia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piuā di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dellā articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dellāarticolo 143 del testo unico delle leggi sullāordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.
Art.8 Obblighi di trasparenza per le societaā a partecipazione pubblica
Entro tre mesi dallāentrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresiā il periodico aggiornamento, lāelenco delle societaā di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone lāentitaā, noncheā una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra lāente o lāorganismo e le societaā ovvero tra le societaā controllate e indicano se, nellāultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societaā hanno raggiunto il pareggio di bilancio.]
Art.9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Dato lāobiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dellāeconomia e delle finanze, a partire dallāanno 2012, dāintesa con i Ministeri interessati, daā inizio ad un ciclo di āspending reviewā mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra lāaltro, eventuali criticitaā nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nellāambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dellāamministrazione necessari per la realizzazione delle attivitaā di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano lāaccesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dellāeconomia e delle finanze, lāamministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivitaā di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dellāeconomia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nellāambito di accordi triennali con il Ministero dellāeconomia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilitaā, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui allāarticolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dellāattuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dellāeconomia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui allāarticolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attivitaā di cui ai commi precedenti.
Art.10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Sono preselettivamente esclusi dallāapplicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaā, noncheā le risorse destinate alla ricerca, allāistruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dellāimposta sul reddito delle persone fisiche, noncheā il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali [e, limitatamente allāanno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate].
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dallāanno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nellāallegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nellāambito delle spese rimodulabili di cui allāarticolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilitaā per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nellāambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo lāobbligo di cui allāarticolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dellāeconomia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilitaā eā disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nellāambito delle spese rimodulabili di cui allāarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dellāarticolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, eā abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellāeconomia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilitaā esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilitaā individuate sono versate allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. Allāarticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
āI residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui eā stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dellāesercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nellāultimo quadrimestre dellāesercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre lāesercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualitaā di una autorizzazione di spesa pluriennale, con lāesclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dellāesercizio successivo a quello terminale dellāautorizzazione medesima.ā.
9. Il comma 39 dellāarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, eā sostituito dal seguente:
ā39. Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, eā quantificato lāammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate allāentrata del bilancio dello Stato, noncheā lāammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli giaā esistenti. Lāutilizzazione del fondo eā disposta con decreti del Ministro dellāeconomia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.ā.
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nellāesercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dellāarticolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dellāesercizio precedente, con lāesclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dellāattuazione dellāarticolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dellāimpegno, lāeffettiva sussistenza dellāobbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono lāobbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per lāanno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dellāeconomia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puoā disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione allāassunzione di impegni di spesa o allāemissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dellāarticolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalitaā previste dal citato primo periodo lāamministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dellāeconomia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dellāarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalitaā di cui al comma 12, il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puoā disporre, con uno o piuā decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalitaā giuridica di diritto privato, inclusi nellāelenco Istat ai sensi del comma 3 dellāarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sullāapplicazione di tale decreto, assicurando la congruitaā delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni eā indisponibile; con successivo decreto puoā essere reso disponibile.
[14. In via sperimentale e nel rispetto dellāinvarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 eā consentita la possibilitaā di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui allāarticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nellāambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalitaā definite dalle relative norme sostanziali e comunque non puoā essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione eā disposta con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso lāutilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per lāespressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dallāinizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per lāesercizio in corso.]
15. Il secondo e terzo periodo dellāarticolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nellāambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, noncheā quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
16. Allāarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: āentro il 31 luglioā sono sostituite dalle seguenti: āentro il 30 settembreā.
17. Per provvedere allāestinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilitaā nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare eā accertato con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dellā8 gennaio 2011, il fondo di cui allāarticolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puoā essere incrementato, per lāanno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilitaā, per lāanno 2011, del fondo di cui allāultimo periodo del comma 250 dellāarticolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
[ b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilitaā speciale 1778 āAgenzia delle entrate ā Fondi di bilancioā. ]
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dellāAgenzia del demanio, anche ai sensi dellāarticolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare lāattivitaā di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dellāeconomia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autoritaā indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per lāespletamento dellāincarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nellāelenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, noncheā i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui allāarticolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. Allāarticolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, lāultimo periodo eā sostituito dal seguente:
āLe disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universitaā e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi allāattivitaā di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, noncheā, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente noncheā dal patto di stabilitaā interno, dal Ministero per i beni e le attivitaā culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dellāeconomia e delle finanzeā.
21. I titoli sequestrati di cui allāarticolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dallāarticolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalitaā individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali eā possibile lāutilizzo di beni e valori sequestrati.
Art.11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per lāacquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui allāarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā nellāambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti ā a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto allāampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalitaā di cui al comma 1 e ai fini dellāaumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dellāeconomia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresiā richiedere al Ministero dellāeconomia e delle finanze lāutilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalitaā ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze sono previste le relative modalitaā e tempi di attuazione, noncheā i meccanismi di copertura dei costi relativi allāutilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nellāambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dellāeconomia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare lāattivitaā delle amministrazioni di misurazione dellāefficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra lāaltro, allāosservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivitaā di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attivitaā di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivitaā di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui allāarticolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nellāarticolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilitaā erariale. Restano escluse dallāapplicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento giaā attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui allāarticolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la ā¬verifica di quanto disposto al precedente comma, nellāambito delle attivitaā di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui allāarticolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e allāarticolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dellāapplicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui allā articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e allā articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchĆ© determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui allā articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento dellāamministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualitĆ e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per lāacquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui allā articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute allāutilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato lāelenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui allā articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui allā articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto allā articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalitĆ di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui allāarticolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualitaā sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilitaā erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dallāarticolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dallāarticolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dellāeconomia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali allāesercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per lāacquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualitaā di centrale di committenza ai sensi dellāarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresiā i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puoā prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dellāaggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. Allāarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 eā sostituito dal seguente: ā453. Con successivo decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dellāaggiudicatario delle convenzioni di cui allāarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dellāaggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dellāarticolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dellāaggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dellāarticolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 12. La relazione di cui allāarticolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso lāattuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione eā inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento dellāamministrazione generale, del personale e dei servizi.
Art.12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallāIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellāarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con lāesclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, noncheā del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati allāestero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellāeconomia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dellāarticolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, lāemanazione del decreto previsto dal comma 1 eā effettuata anche sulla base della documentata indispensabilitaā e indilazionabilitaā attestata dal responsabile del procedimento. La congruitaā del prezzo eā attestata dallāAgenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dellāarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalitaā di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilitaā interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente lāindispensabilitaā e lāindilazionabilitaā attestate dal responsabile del procedimento. La congruitaā del prezzo eā attestata dallāAgenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni eā data preventiva notizia, con lāindicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dellāente.
1-quater. Per lāanno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallāISTAT ai sensi dellāarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, noncheā le autoritaā indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societaā e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso neā stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piuā vantaggiose, la disponibilitaā di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilitaā di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dellāarticolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresiā, le operazioni di acquisto di immobili giaā autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalitaā di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire lāeffettivo esercizio dei diritti della persona in conformitaā al quinto comma dellāarticolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite allāAgenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietaā dello Stato, in uso per finalitaā istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivitaā culturali, noncheā il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresƬ esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita lāAgenzia del demanio. Sono altresƬ fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;
b) sono altresiā attribuite allāAgenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietaā di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati allāAgenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivitaā poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione nonchĆ© quelli atti ad assicurare lāadeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietaā di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati allāAgenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivitaā poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia .
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietaā dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lāAgenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietaā dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalitaā, lāAgenzia del demanio puoā stipulare accordi quadro con societaā specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. LāAgenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di societĆ a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. Lāesecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori ĆØ curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacitĆ operativa delle stesse strutture, dallāAgenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalitĆ previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dallāAgenzia del Demanio sono controllati secondo le modalitĆ previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro ĆØ disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivitĆ culturali. Dellāavvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro eā data immediata notizia sul sito internet dellāAgenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura unāadeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando allāinterno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivitĆ affidate dallāAgenzia del demanio e di quelle previste dallāarticolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalitĆ ..
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dellāeconomia e delle finanze, impiegati dallāAgenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni diā cui allāarticolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dallāarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dallāarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dallāarticolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso dāanno ai sensi dellāarticolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori giaā appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, allāAgenzia del demanio che ne assicurerĆ la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dellāaccordo o della convenzione quadro, eā nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dallāAgenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione allāobbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivitaā culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsti dal comma 2, noncheā i beni immobili allāestero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi allāAgenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivitaā poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dallāAgenzia stessa previsto allāarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
8. LāAgenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, [si avvale] può dotarsi di proprie professionalitĆ e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, lāAgenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacitaā operativa di tali strutture, puoā, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare societaā specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui allāarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente allāAgenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre lāesatta descrizione dellāimmobile e la sua destinazione presente e futura, lāammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, noncheā i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piuā decreti di natura non regolamentare del Ministero dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per lāattuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivitaā dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalitaā, termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dellāarticolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ādi cui al comma 222, periodo nonoā, sono sostituite dalle seguenti: ādi cui allāarticolo 2, comma 222ā.
12. Allāarticolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica eā sostituita dalla seguente: āMisure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblicoā;
b) il comma 1 eā sostituito dal seguente: ā1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire lāaccesso alla proprietaā dellāabitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui allāarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietaā degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, noncheā la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nellāambito degli interventi previsti dallāarticolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.ā.
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dallāarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, eā causa di responsabilitaā amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unitaā immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per lāadempimento eā il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dellāarticolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.
14. Allāarticolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ārendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dallāarticolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui allāarticolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279ā sono sostituite dalle seguenti: ārendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercatoā.
15. Allāarticolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ālāAgenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei contiā sono sostituite dalle seguenti: ālāAgenzia del demanio e il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenzaā.
Art.13 Rimodulazione di fondi
Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui allāarticolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, eā rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo eā ridotta dellāimporto di 100 milioni per lāanno 2011; la medesima dotazione eā incrementata di 100 milioni di euro nellāanno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui allāarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dallāarticolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, eā ridotta di 49,5 milioni di euro per lāanno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dellāeconomia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui allāarticolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dellāarticolo 22-ter del decreto-legge 1Āŗ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, eā ridotta di 252 milioni di euro per lāanno 2012, di 392 milioni di euro per lāanno 2013, di 492 milioni di euro per lāanno 2014, di 592 milioni di euro per lāanno 2015, di 542 milioni di euro per lāanno 2016, di 442 milioni di euro per lāanno 2017, di 342 milioni di euro per lāanno 2018, di 292 milioni di euro per lāanno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2020.
Art.14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dallāarticolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) eā attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalitaā con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dellāesercizio delle attivitaā di cui allāarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dellāassunzione dei provvedimenti di cui allāarticolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dallāarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dellāassolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puoā avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilitaā dei posti nellāamministrazione di provenienza.
5. Allāarticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dallāarticolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: āNucleo di valutazione della spesa previdenzialeā sono sostituite dalle seguenti: āCommissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)ā, con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, giaā esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nellāambito di quanto previsto dallāarticolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivitaā e delle funzioni attualmente svolte dalla societaā di cui allāarticolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto eā costituita la societaā a responsabilitaā limitata Ā«Istituto Luce ā CinecittaāĀ», con sede in Roma. Il capitale sociale della societaā di cui al presente comma eā stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dellāeconomia e delle finanze assume la titolaritaā delle relativa partecipazione, che non puoā formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivitaā culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dellāeconomia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. Allāonere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societaā di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per lāanno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellāautorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivitaā culturali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societaā di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societaā di cui allāarticolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societaā Ā«Istituto Luce ā CinecittaāĀ».
9. Il Ministro per i beni e le attivitaā culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societaā di cui al comma 6. Lāatto dāindirizzo riguarda attivitaā e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivitaā di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societaā ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivitaā culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, noncheā la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nellāatto di indirizzo non possono essere ricomprese attivitaā di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivitaā strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivitaā culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano allāestero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da questāultimo detenuti a qualunque titolo, noncheā lāeventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilitaā speciale di cui allāarticolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10. La societaā di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivitaā culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nellāatto di indirizzo. Il programma annuale delle attivitaā eā approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societaā, inclusa la copertura dei costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la societaā di cui allāarticolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, eā posta in liquidazione ed eā trasferita alla Societaā Fintecna s.p.a. o a Societaā da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivitaā e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale giaā in carica presso la societaā posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societaā trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attivitaā culturali e uno dal Ministero dellāeconomia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellāesito finale della liquidazione della societaā trasferita. Lāammontare del compenso del collegio di periti eā determinato con decreto dal Ministro dellāEconomia e delle Finanze. La valutazione deve, fra lāaltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societaā trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, noncheā dellāammontare del compenso dei periti, individuando altresiā il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dellāesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societaā, che eā corrisposto dalla societaā trasferitaria al Ministero per i beni e le attivitaā culturali. Al termine della liquidazione della societaā trasferita, il collegio dei periti determina lāeventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra lāesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo eā attribuito alla societaā trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dellāesito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente lāentitaā dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attivitaā culturali alla societaā trasferitaria per garantire lāintera copertura dei costi di gestione della societaā in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivitaā culturali faraā fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nellāambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puoā essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivitaā culturali di funzioni attualmente svolte dalla societaā di cui allāarticolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, noncheā quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivitaā culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittaā Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societaā di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societaā di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivitaā culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dellāidoneitaā; il Ministero per i beni e le attivitaā culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellāinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piuā elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, eā attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15. Lāarticolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolaritaā di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dallāarticolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, eā versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: ādāintesa tra il Ministero dellāeconomia e delle finanzeā fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ādal Ministero dellāeconomia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, dāintesa dalla societaā trasferitaria ed il predetto Ministero dellāeconomia e delle finanzeā.
17. LāIstituto nazionale per il commercio estero (ICE) eā soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Ć istituita lāAgenzia per la promozione allāestero e lāinternazionalizzazione delle imprese italiane, denominata āICE ā Agenzia per la promozione allāestero e lāinternazionalizzazione delle imprese italianeā, ente dotato di personalitĆ giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, dāintesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dellāeconomia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dellāeconomia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dellāUnione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dellāindustria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dellāAssociazione bancaria italiana..
19. Le funzioni attribuite allāICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ĆØ conseguentemente riorganizzato ai sensi dellāarticolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e allāAgenzia di cui al comma precedente. Le risorse giĆ destinate allāICE per il finanziamento dellāattivitĆ di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con lāestero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e lāinternazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico .
20. LāAgenzia opera al fine di sviluppare lāinternazionalizzazione delle imprese italiane, nonchĆ© la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere lāimmagine del prodotto italiano nel mondo. LāAgenzia svolge le attivitĆ utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivitĆ , lāAgenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalitaā applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere lāassistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilitaā di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire lāoperativitaā delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse allāestero.
21. Sono organi dellāAgenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri ĆØ designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralitĆ e indipendenza, alta e riconosciuta professionalitĆ e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione ĆØ incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolaritĆ amministrativo-contabile e di verifica sulla regolaritĆ della gestione dellāAgenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dellāeconomia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dellāeconomia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dellāAgenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. AllāAgenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ć esclusa lāapplicabilitĆ della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dellāAgenzia struttura dellāAgenzia, secondo le modalitĆ ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, dāintesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione,, dĆ attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresƬ gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivitĆ dellāAgenzia ed al perseguimento delle sue finalitĆ istituzionali. Il direttore generale ĆØ nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dellāarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, in conformitĆ alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dallāattuazione del presente comma sono coperti nellāambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dellāarticolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dellāAgenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilitĆ , la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unitĆ , ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dellāeconomia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivitĆ ĆØ definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. LāAgenzia opera allāestero nellāambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalitĆ stabilite con apposita convenzione stipulata tra lāAgenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dellāAgenzia allāestero ā ĆØ individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nellāambito della dotazione organica di cui al comma 24 ā e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dallāarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformitĆ alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dellāufficio ĆØ accreditato presso le autoritĆ locali in lista diplomatica. Il restante personale ĆØ notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dellāAgenzia allāestero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, ĆØ trasferito allāAgenzia un contingente massimo di 450 unitĆ , provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici allāestero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo lāordinamento dello Stato estero, ĆØ attribuito allāAgenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dellāimpiego del personale in questione nellāambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, allāindividuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonchĆ© dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire allāAgenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unitaā di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio..
26-ter. A decorrere dallāanno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 ĆØ determinata ai sensi dellāarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed ĆØ destinata allāerogazione allāAgenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivitĆ di promozione allāestero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dallāanno 2012 ĆØ altresƬ iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione ĆØ determinata ai sensi dellāarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivitĆ di promozione allāestero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dellāAgenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dallāUnione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societĆ eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. LāAgenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivitĆ di promozione allāestero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico dāintesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dellāeconomia e delle finanze, lāAgenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, lāAgenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalitĆ di svolgimento delle attivitĆ di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivitĆ registrata nellāultimo triennio; c) una concentrazione delle attivitĆ di promozione sui settori strategici e sullāassistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, assicurando lāinvarianza della spesa complessiva. Lāeventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformitĆ con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e allāAgenzia di cui al comma 18 mantengono lāinquadramento previdenziale di provenienza nonchĆ© il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellāinquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dellāAgenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti ĆØ attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dallāattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. LāAgenzia si avvale del patrocinio dellāAvvocatura dello Stato, ai sensi dellāarticolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dellāAgenzia ĆØ esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalitĆ di cui allāarticolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, eā abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dellāefficienza e di miglioramento della qualitaā dei servizi, noncheā di assicurare la trasparenza e lāimparzialitaā nello svolgimento delle attivitaā di gara del settore, ai sensi e con le modalitaā di cui allāarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, lāUNIRE eā trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ā ASSI con il compito di promuovere lāincremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. LāASSI subentra nella titolaritaā dei rapporti giuridici attivi e passivi dellāUNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sullāAgenzia eā esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lāincarico di direttore generale, noncheā quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dellāAgenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dellāUNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con lāAgenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dellāAgenzia. Nei confronti del personale dellāAgenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dellāArea VI della dirigenza. AllāAgenzia sono altresiā trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per lāUNIRE .
Art.15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dellāattivitaā dei commissari straordinari
Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticitaā tale da non potere assicurare la sostenibilitaā e lāassolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero lāente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, lāente eā posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed eā nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dellāente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede allāestinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dellāente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo eā nullo. Lāincarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivitĆ liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dellāente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dellāarticolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale giaā erogato in favore dellāente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento noncheā lāinquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piuā elevato rispetto a quello previsto eā attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto eā stabilita unāapposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed eā nominato un commissario con le modalitaā previste dal citato comma 1; se lāente eā giaā commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire lāequilibrio finanziario dellāente; quando cioā non sia possibile, il commissario chiede che lāente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nellāambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puoā esercitare la facoltaā di cui allāarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto lāanzianitaā massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dellāarticolo 4 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalitaā previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento allāattivitaā effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 eā composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puoā superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nellāoggetto dellāincarico commissariale, non puoā superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilitaā per danno erariale.
4. Sono esclusi dallāapplicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dellāarticolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dellāEconomia e Finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui allāarticolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, lāorgano commissariale monocratico eā integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalitaā di cui allāarticolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puoā delegare incombenze specifiche. Lāapplicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puoā comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme giaā riconoscibili al commissario unico.
Art.16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nellāambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, noncheā ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per lāanno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per lāanno 2014, ad euro 340 milioni di euro per lāanno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2016 con uno o piuā regolamenti da emanare ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e lāinnovazione e dellāeconomia e delle finanze, puoā essere disposta:
a) la proroga di un anno dellāefficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltaā assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dellāarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalitaā di calcolo relative allāerogazione dellāindennitaā di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e lāobbligatorietaā delle procedure di mobilitaā del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilitaā che lāambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) noncheā, allāesito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dellāesigenza di valorizzare ed incentivare lāefficienza di determinati settori;
f) lāinclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, noncheā degli enti del servizio sanitario nazionale, nellāambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dallāarticolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dellāuso delle autovetture di servizio, la lotta allāassenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui allāarticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attivitaā operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dallāarticolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 Āŗ luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dellāarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dellāeconomia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nellāambito delle spese rimodulabili di cui allāarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaā, noncheā le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dellāimposta sul reddito delle persone fisiche, allāistruzione scolastica, noncheā il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dallāarticolo 11, le amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle giaā previste dalla normativa vigente, dallāarticolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nellāimporto massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dallāarticolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota eā versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dellāentrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo eā accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dellāUBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio ā Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dellāesigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa lāemanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dellāarticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nellāanno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, noncheā gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata lāillegittimitaā costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma lāeventuale applicazione dellāarticolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dellāarticolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eā sostituito dai seguenti:
ā5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi allāeffettuazione della visita, tenendo conto dellāesigenza di contrastare e prevenire lāassenteismo. Il controllo eā in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando lāassenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilitaā entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilitaā sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e lāinnovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dallāindirizzo comunicato durante le fasce di reperibilitaā per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, eā tenuto a darne preventiva comunicazione allāamministrazione.
5-ter. Nel caso in cui lāassenza per malattia abbia luogo per lāespletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici lāassenza eā giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.ā
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dellāarticolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui allāarticolo 3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro lāesercizio della facoltaā riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dellāarticolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora lāamministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Art.17 Razionalizzazione della spesa sanitaria
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 eā incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed eā ulteriormente incrementato dellā1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dellāarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalitaā per il raggiungimento dellāobiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino lāequilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui allāarticolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivitaā concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dellāOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui allāarticolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attivitaā delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui allāarticolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni unāelaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto allāarticolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dallāAgenzia per i servizi sanitari regionali di cui allāarticolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, noncheā la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.. Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5Āŗ percentile, ovvero il 10Āŗ percentile, ovvero il 20Āŗ percentile, ovvero il 25Āŗ percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significativitaā statistica e della eterogeneitaā dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile eā tanto piuā piccolo quanto maggiore risulta essere lāomogeneitaā del bene o del servizio. Il prezzo eā rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cioā, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora sulla base dellāattivitĆ di rilevazione di cui al presente comma, nonchĆ©, in sua assenza, sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia lāeffetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga allā articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento ;
a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) eā effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dallāanno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche lāeventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui allāarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalitaā stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, lāAgenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui allāarticolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dallāanno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dallāanno 2013 il tetto di spesa per lāassistenza farmaceutica territoriale di cui allāarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dallāarticolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 eā rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per lāacquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualitaā e dellāinnovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dellā11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per lāacquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa allāassistenza protesica, eā fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Cioā al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dellāonere a carico del Servizio sanitario nazionale per lāacquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, eā annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze. Le regioni monitorano lāandamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: lāeventuale superamento del predetto valore eā recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non eā tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dallāanno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sullāassistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente giaā disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, lāappropriatezza, lāefficacia e lāeconomicitaā delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per lāassistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purcheā assicurino comunque, con misure alternative, lāequilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dellāerogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dellāIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con lāIntesa fra lo Stato e le regioni di cui allāalinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui allāarticolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per lāesercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per lāesercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, noncheā, per lāesercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per lāanno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dallāesercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui allāarticolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 eā fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dallāesercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui allāarticolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per lāanno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, ove necessario, eā conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui allā articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3 ā bis. Alla verifica dellāeffettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalitĆ previste dallā articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione ĆØ giudicata adempiente ove sia accertato lāeffettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione ĆØ considerata adempiente ove abbia conseguito lāequilibrio economico.
3 ā ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, lāeffettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, noncheā dellāintesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) allāarticolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
āA tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli allāattuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dellāarticolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.ā;
b) allāarticolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eā inserito il seguente: ā88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dellāeffettivo stato di avanzamento dellāattuazione del piano di rientro, noncheā di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.ā;
c) il Commissario ad acta per lāattuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo daā esecuzione al programma operativo per lāesercizio 2010, di cui allāarticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che eā approvato con il presente decreto, ferma restando la validitaā degli atti e dei provvedimenti giaā adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresiā, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 ā 2012, in modo da garantire, anche attraverso lāeventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dellāarticolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dellāerogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con lāobiettivo del raggiungimento dellāequilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 ā 2012 con il Patto per la salute 2010 ā 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 ā 2012 e dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare lāincarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dellāarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: ādalla legge 30 luglio 2010, n. 122,ā sono inserite le seguenti: ānoncheā al fine di consentire lāespletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziarioā;
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: āfino al 31 dicembre 2011ā, sono sostituite dalle seguenti: āfino al 31 dicembre 2012ā;
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dellāarticolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, eā stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puoā essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, lāautorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessitaā di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, noncheā della compatibilitaā del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dellāerogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dellāintesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita lāAGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dellāarticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dallāarticolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilitaā finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui allāarticolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dallāesercizio 2013, con la legge di bilancio eā stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalitaā di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, eā rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5-bis. A decorrere dallāesercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dellāistruzione, dellāuniversitĆ e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 ĆØ destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dellāistruzione, dellāuniversitĆ e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione allāorganico di diritto delle regioni con riferimento allāanno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dallāarticolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dellāarticolo 1, comma 4, lettera c), dellāintesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per lāanno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dallāarticolo 11, comma 12, del decreto ā legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dallāarticolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, eā incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1Āŗ giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui allāarticolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo dāintesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, eā disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale diā cui allāarticolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dallāIstituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertaā (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertaā.
8. Ad eventuali modifiche allāorganizzazione e alle modalitaā di funzionamento dellāINMP si provvede con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica lāandamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, lāadozione dei provvedimenti necessari alla definizione, dāintesa con le regioni interessate, dellāassetto a regime dellāINMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dellāINMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione [e] delle finalitaā di cui ai commi 7 e 8, eā autorizzata per lāanno 2011 la corresponsione allāINMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dellāautorizzazione di spesa di cui allāarticolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivitaā si provvede annualmente nellāambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate allā attuazione dellā articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, eā vincolato lāimporto pari a 5 milioni di euro per lāanno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dellāintesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilitaā finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per lāanno di riferimento.
10. Al fine di garantire la massima funzionalitaā dellāAgenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e allāaccresciuta complessitaā delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui allāarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dellāarticolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dellāAgenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, eā modificato, in modo da assicurare lāequilibrio finanziario dellāente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dellāarticolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, lāassetto organizzativo dellāAgenzia di cui allāarticolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dellāente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte allāapprovazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dellāeconomia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dellāeconomia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni noncheā, di diritto, il direttore generale dellāAifa e il presidente dellāIstituto superiore di sanitaā; i requisiti di comprovata professionalitaā e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dellāeconomia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennitaā ai componenti, ferma lāassenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennitaā previste per i componenti degli analoghi organismi delle autoritaā nazionali competenti per lāattivitaā regolatoria dei farmaci degli Stati membri dellāUnione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dellāAgenzia, che lāAgenzia stessa puoā rendere nei confronti di terzi ai sensi dellāarticolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresiā la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione allāimmissione in commercio per il funzionamento, lāaggiornamento e lāimplementazione delle funzionalitaā informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dellāimmissione in commercio, noncheā per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE .
Art.18 Interventi in materia previdenziale
A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dellāarticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione eā liquidata a carico dellāassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, noncheā della gestione separata di cui allāarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per lāaccesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui allāarticolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Lāarticolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, eā abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nellāambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui allāarticolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, puoā concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui allāarticolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dellāindennitaā ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e lāindennitaā di mobilitaā per un numero di mesi pari alla durata dellāindennitaā di disoccupazione.
[3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dallāarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non eā concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale lāindice di rivalutazione automatica delle pensioni eā applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dallāarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, lāaumento di rivalutazione eā comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. ]
4. Allāarticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: ā2015ā eā sostituita dalla seguente: ā2013ā e sono soppresse le parole: ā, salvo quanto indicato al comma 12-ter,ā;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: ā2013ā e ā30 giugnoā sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ā2011ā e ā31 dicembreā ed eā soppresso lāultimo periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 lāaliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nellāambito del regime dellāassicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, noncheā della gestione separata di cui allāarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, eā ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad etaā del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di etaā tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale eā proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore etaā, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilitaā disciplinato dallāarticolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. Lāarticolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dallāentrata in vigore delle disposizioni di cui allāarticolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. Lāarticolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dellāindennitaā integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nellāaliquota massima, calcolata sulla quota dellāindennitaā medesima effettivamente spettante in proporzione allāanzianitaā conseguita alla data diā cessazione dal servizio.
8. Lāarticolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che eā fatta salva la disciplina prevista per lāattribuzione, allāatto della cessazione dal servizio, dellāindennitaā integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dallāarticolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piuā favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, giaā definiti con sentenza passata in autoritaā di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dellāInpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. Lāarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento allāimporto del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti giaā pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo lāobbligatorietaā dellāiscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivitaā professionale. Per tali soggetti eā previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.
12. Lāarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorcheā non esclusiva, attivitaā di lavoro autonomo tenuti allāiscrizione presso lāapposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivitaā il cui esercizio non sia subordinato allāiscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivitaā non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui allāarticolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti giaā effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento allāEnte nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dallāarticolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lāINPS, lāINAIL, lāAgenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dellāomissione ed evasione contributiva mediante lāincrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. Allāarticolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, eā inserito il seguente:
ā1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dellāindennitaā economica di malattia in base allāarticolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione eā applicabile ai sensi della normativa vigente.ā;
b) al comma 1, le parole: āalla data del 1° gennaio 2009ā sono sostituite dalle seguenti: āalla data di cui al comma 1-bisā.
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente allāarticolo 43, lāefficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dellāallegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende cosiā modificato.
18. Lāarticolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e lāarticolo 01, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non eā comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui allāarticolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, siā interpretano nel senso che il contributo di solidarietaā sulle prestazioni integrative dellāassicurazione generale obbligatoria eā dovuto sia dagli ex-dipendenti giaā collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo eā calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed eā trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivitaā lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al āFondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilitaā familiariā di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565ā, puoā essere effettuato anche delegando il centro servizi o lāazienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dellāimporto corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalitaā attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dallāIstituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dellāarticolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, eā inserito il seguente:
ā5-bis. Nelle more dellāeffettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui allāarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire lāordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per lāesercizio delle funzioni di ricerca di cui allāarticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puoā essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dallāarticolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui allāarticolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.ā.
22. Ai fini della razionalizzazione e dellāunificazione del procedimento relativo al riconoscimento dellāinvaliditaā civile, della cecitaā civile, della sorditaā, dellāhandicap e della disabilitaā, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare allāIstituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative allāaccertamento dei requisiti sanitari.
22-bis. In considerazione della eccezionalitaā della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 Āŗ agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, noncheā pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puoā essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, noncheā i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui allāarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, noncheā le gestioni di previdenza obbligatorie presso lāINPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale giaā addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione eā applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dellāanno di riferimento, allāatto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dellāapplicazione della predetta trattenuta eā preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per lāanno considerato. LāINPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, eā tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per lāeffettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalitaā proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui eā erogato il trattamento su cui eā effettuata la trattenuta, allāentrata del bilancio dello Stato (A).
22-ter. Al comma 2 dellāarticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āI soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dallāetaā anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nellāanno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nellāanno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 Āŗ gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dellāarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.ā
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorcheā maturino i requisiti per lāaccesso al pensionamento a decorrere dal 1 Āŗ gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilitaā ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dellāindennitaā di mobilitaā di cui allāarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilitaā lunga ai sensi dellāarticolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietaā di settore di cui allāarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. LāINPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, lāINPS non prenderaā in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
Art.19 Razionalizzazione della spesa relativa allāorganizzazione scolastica
Al fine dellāattuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui allāarticolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dellāINVALSI e dellāANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. LāINVALSI e lāANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dellāente, noncheā entro il limite dellā80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso lāANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso lāANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data eā soppresso lāANSAS ed eā ripristinato lāIstituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dellāarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. LāIstituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, allāINVALSI e allāINDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui allāarticolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul āFondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ā per essere destinate al funzionamento dellāINDIRE e dellāINVALSI con le modalitaā di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuitaā didattica nellāambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dallāanno scolastico 2011-2012 la scuola dellāinfanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire lāautonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificitaā linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unitaā, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificitaā linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome .
5-bis. A decorrere dallāanno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puoā essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dellāUfficio scolastico regionale competente il posto eā assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga allā articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, eā riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennitaā mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma .
6. Il comma 4 dellāarticolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallāarticolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, eā abrogato.
7. A decorrere dallāanno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nellāanno scolastico 2011/2012 in applicazione dellāarticolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dallāanno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dellāarticolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dellāarticolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dallāarticolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Lāarticolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dellāIstruzione, dellāuniversitaā e della ricerca, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali eā determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. Lāorganico dei posti di sostegno eā determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dellāarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che eā possibile istituire posti in deroga, allorcheā si renda necessario per assicurare la piena tutela dellāintegrazione scolastica. Lāorganico di sostegno eā assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nellāambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data prioritaā agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalitaā di integrazione degli alunni disabili.. Le commissioni mediche di cui allāarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto allāassegnazione del docente di sostegno allāalunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dellāINPS, che partecipa a titolo gratuito (A).
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi allāUfficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneitaā, assume, con determina del Direttore generale dellāUfficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con prioritaā nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nellāambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti lāistanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, eā soggetto a mobilitaā intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle universitaā con il mantenimento dellāanzianitaā maturata, noncheā dellāeventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilitaā di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltaā assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene allāinterno della regione della scuola in cui attualmente il personale eā assegnato, ovvero in altra regione, nellāambito dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lāinnovazione, noncheā il Ministro dellāeconomia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per lāattuazione della mobilitaā intercompartimentale, noncheā le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dellāarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eā adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dellāarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art.20 Nuovo patto di stabilitaā interno: parametri di virtuositaā
A decorrere dallāanno 2012 le modalitaā di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dellāANCI e dellāUPI regionali. Le predette modalitaā si conformano a criteri europei con riferimento allāindividuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilitaā interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nellāanno successivo in misura pari alla differenza tra lāobiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilitaā interno e il monitoraggio a livello centrale, noncheā il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. [Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilitaā ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.] La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per lāattuazione del federalismo fiscale, monitora lāapplicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza Unificata di cui allāarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalitaā per lāattuazione del presente comma, noncheā le modalitaā e le condizioni per lāeventuale esclusione dallāambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilitaā e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dellāinterno di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuositaā:
a) a decorrere dallāanno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilitaā interno;
c) a decorrere dallāanno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dellāente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni noncheā allāampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore allāinizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dallāanno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) a decorrere dallāanno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dallāeffettiva partecipazione allāazione di contrasto allāevasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dallāanno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali allāazione di contrasto allāevasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
l) a decorrere dallāanno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Al fine di tener conto della realtaā socioeconomica, i parametri di virtuositaā sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuositaā non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nellāesercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuositaā di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtaā rappresentative dellāofferta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.
[2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.]
2-quater. Allāarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 eā sostituito dal seguente:
ā31. Il limite demografico minimo che lāinsieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere eā fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piuā piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dellāattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui allāarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui allāarticolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dellāarticolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009ā.
3. Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando lāobiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando lāobiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilitaā interno per lāimporto di cui allāarticolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il contributo degli enti territoriali alla manovra per lāanno 2012 eā ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Eā ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, lāobiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui allāarticolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilitaā interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui allāarticolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilitaā interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui allāarticolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuositaā degli enti e sulla riferibilitaā delle regole a criteri europei con riferimento allāindividuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dellāunitaā economica della Repubblica le misure previste per lāanno 2013 dallāarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario [per 800 milioni di euro per lāanno 2013] e per 1.600 milioni di euro a decorrere dallāanno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano [per 1.000 milioni di euro per lāanno 2013] e per 2.000 milioni di euro a decorrere dallāanno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per lāanno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dallāanno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per lāanno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dallāanno 2013 .
[6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piuā virtuosa, noncheā nella classe immediatamente successiva per virtuositaā, non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.]
[7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dellāarticolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dellāarticolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per lāanno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dellāinterno, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, eā stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dellāarticolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dellāarticolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per lāanno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dellāinterno, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, eā stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dellāinterno, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie locali, per effetto dellāapplicazione del comma 6.]
[8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna eā ripartita secondo un criterio proporzionale.]
9. Al comma 7 dellāarticolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
āAi fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societaā a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, neā commerciale, ovvero che svolgono attivitaā nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societaā quotate su mercati regolamentari.ā.
10. Allāarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, eā inserito il seguente:
ā111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilitaā interno sono nulli.ā.
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo lāentrata in vigore del presente decreto.
12. Allāarticolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis eā inserito il seguente:
ā111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilitaā interno eā stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilitaā interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte lāindennitaā di carica percepita al momento di commissione dellāelusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilitaā del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.ā.
13. Allāarticolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, lāultimo periodo eā soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento allāattivitaā di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivitaā intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dellāesecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui allāarticolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui allāarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
[16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dellā articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui allāarticolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui allāarticolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare allāentrata del bilancio dello Stato le somme residue.]
17. Allāarticolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lāultimo periodo eā sostituito dal seguente: āTutte le entrate del comune di competenza dellāanno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti allāanno 2008, purcheā accertate successivamente al 31 dicembre 2007.ā.
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dellāimporto di 700 milioni di euro per lāanno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2014.
Art.21 Finanziamento di spese indifferibili dellāanno 2011 Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allāarticolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui allāarticolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puoā essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine eā autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per lāanno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui allāarticolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata allāentrata del bilancio statale, puoā essere destinata, con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dāintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse allāacquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilitaā interno.
3. A decorrere dallāanno 2011 eā istituito presso il Ministero dellāeconomia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo eā escluso dai vincoli del Patto di stabilitaā. Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dellā articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, dāintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dellāefficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 noncheā le modalitaā di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dellāOsservatorio istituito ai sensi dellā articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sullāattuazione dellāintesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che eā approvato con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. .
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allāarticolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
Ā«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessitaā di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui allāarticolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 eā introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per lāesercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nellāambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per lāalta velocitaā, attrezzate per velocitaā pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11 -ter, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, noncheā ai principi di equitaā, trasparenza, non discriminazione e proporzionalitaā, eā effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito lāufficio di cui allāarticolo 37, comma 1-bis, [del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,] sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivitaā economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed eā soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dallāadempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi noncheā di un margine di utile ragionevole per lāadempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati allāentrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-terĀ»;
b) allāarticolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis eā sostituito dal seguente: āAi fini di cui al comma 1, lāufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione eā dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. LāUfficio riferisce annualmente al Parlamento sullāattivitaā svolta.ā;
2) dopo il comma 1-bis eā aggiunto il seguente:
ā1-ter. Allāufficio di cui al comma 1-bis eā preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralitaā e indipendenza, alta e riconosciuta professionalitaā e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dellāarticolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta eā previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere allāaudizione della persona designata. Il responsabile dellāUfficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puoā essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dellāufficio di cui al comma 1-bis eā incompatibile con incarichi politici elettivi, neā puoā essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dellāufficio. A pena di decadenza il responsabile dellāufficio di cui al comma 1-bis non puoā esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivitaā professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati neā ricoprire altri uffici pubblici, neā avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. Lāattuale Direttore dellāUfficio resta in carica fino alla scadenza dellāincarico.ā.
5. Per le finalitaā di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare lāorganico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dallāentrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dallāincarico e dallāesercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali eā autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per lāanno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui allāarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, eā ridotta di 12,5 milioni di euro per lāanno 2011.
8. In attuazione dellāarticolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi lāimpegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.
9. Eā autorizzata, a decorrere dallāanno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellāautorizzazione di spesa di cui allāarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dellāotto per mille dellāimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalitaā indicate allāultima voce dellāelenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, eā aggiunta la seguente: āEventi celebrativi di carattere internazionaleā
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dallāEnte risi per conto e nellāinteresse dello Stato, di cui lāEnte stesso eā titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilitaā sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, eā autorizzata, per lāanno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca dāItalia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere allāEnte risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti dāufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalitaā di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. Allāonere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per lāanno 2011 dellāautorizzazione di spesa di cui allāultimo periodo del comma 250 dellāarticolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art.22 Conto di disponibilitaā
Lāarticolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eā sostituito dal seguente:
āArt. 46. ā (Programmazione finanziaria). ā 1. Ai fini dellāefficiente gestione del debito pubblico e per le finalitaā di cui allāarticolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dellāeconomia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalitaā previste con decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza allāobbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilitaā amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ā e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono unāattivitaā di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dellāobbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dellāarticolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dellāunitaā economica della Repubblica italiana ai sensi dellāarticolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilitaā degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale dāimporto unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dallāarticolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con lāutilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, noncheā per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui allāarticolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eā sancito lāobbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 eā posto a carico dei soggetti inadempienti lāobbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sullāimporto versato.
6. Per le finalitaā di cui al presente articolo, il Ministero dellāeconomia e delle finanze eā altresiā autorizzato a stipulare protocolli dāintesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.ā.
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalitaā e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalitaā di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dellāarticolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre allāapplicazione dellāinteresse determinato nei termini di cui allāarticolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalitaā in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, eā avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata allāadozione degli strumenti idonei per lāottimizzazione dellāattivitaā di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquiditaā, noncheā per monitorare lāefficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dellāarticolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui allāarticolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.
Art.23 Norme in materia tributaria
Allāarticolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 eā aggiunto il seguente comma:
ā8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui allāarticolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dellāUnione europea e degli Stati aderenti allāAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui allāarticolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societaā capogruppo controllante ai sensi dellāarticolo 2359 del codice civile ovvero da altra societaā controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dellāarticolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Lāatto di garanzia eā in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dellāarticolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi giaā corrisposti a condizione che il sostituto dāimposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In questāultimo caso lāimposta eā dovuta nella misura del 6 per cento ed eā anche sostitutiva dellāimposta di registro sullāatto di garanzia.
5. Allāarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 eā aggiunto il seguente:
ā1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) allāarticolo 5, che esercitano attivitaā di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica lāaliquota del 4,20 per cento;
b) allāarticolo 6, si applica lāaliquota del 4,65 per cento;
c) allāarticolo 7, si applica lāaliquota del 5,90 per centoā;
b) al comma 3, dopo le parole āal comma 1ā sono aggiunte le parole āe 1-bisā.
6. In deroga allāarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo dāimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Allāarticolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole ācomprese le comunicazioni relative ai depositi di titoliā sono soppresse;
b) dopo il comma 2-bis eā inserito il seguente:
ā2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dellāarticolo 119 del decreto legislativo 1Āŗ settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 34,20 b) con periodicitaā semestrale euro 17,1 c) con periodicitaā trimestrale euro 8,55 d) con periodicitaā mensile euro 2,85 2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 70,00 b) con periodicitaā semestrale euro 35,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 17,5 d) con periodicitaā mensile euro 5,83 3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 240,00 b) con periodicitaā semestrale euro 120,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 60,00 d) con periodicitaā mensile euro 20,00 4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 680,00 b) con periodicitaā semestrale euro 340,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 170,00 d) con periodicitaā mensile euro 56,67 5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 230,00 b) con periodicitaā semestrale euro 115,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 57,50 d) con periodicitaā mensile euro 19,17 6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 780,00 b) con periodicitaā semestrale euro 390,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 195,00 d) con periodicitaā mensile euro 65,00 7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicitaā annuale euro 1.100,00 b) con periodicitaā semestrale euro 550,00 c) con periodicitaā trimestrale euro 275,00 d) con periodicitaā mensile euro 91,67ā.
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dāimposta, allāarticolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ā10 per centoā sono sostituire dalle seguenti: ā4 per centoā.
9. Al fine di rendere piuā rigoroso il regime di riporto delle perdite, allāarticolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
ā1. La perdita di un periodo dāimposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puoā essere computata in diminuzione del reddito dei periodi dāimposta successivi in misura non superiore allāottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per lāintero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dellāutile la perdita eā riportabile per lāammontare che eccede lāutile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita eā diminuita dei proventi esenti dallāimposta diversi da quelli di cui allā articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dellā articolo 109, comma 5. Detta differenza potraā tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che lāimposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui allāarticolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi dāimposta dalla data di costituzione possono, con le modalitaā previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi dāimposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per lāintero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivitaā produttiva.ā.
10. Per rendere piuā rigoroso il regime di deducibilitaā degli accantonamenti, allāarticolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo eā aggiunto il seguente: āPer le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente eā pari allā 1 per centoā.
11. In deroga alle disposizioni dellāarticolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo dāimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi allāavviamento ed alle altre attivitaā immateriali,allāarticolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
ā10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dellāoperazione a titolo di avviamento, marchi dāimpresa e altre attivitaā immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi [dellāarticolo 24, e seguenti], del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. Lāimporto assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori ā attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivitaā immateriali nel bilancio consolidato ā delle partecipazioni di controllo acquisite nellāambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.ā.
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi dāimposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dellāimposta sostitutiva eā dovuto in unāunica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo dāimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
15. Con provvedimento del Direttore dellāAgenzia dellāentrate sono stabilite le modalitaā di attuazione dei commi da 12 a 14.
16. Al fine di evitare disparitaā di trattamento ed in applicazione dellāarticolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dellāarticolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dallāarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dallāarticolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dellāarticolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piuā efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, allāarticolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ā, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente eā tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nellāalbo previsto dallāarticolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un annoā sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: āe la documentazione relativa alla prestazione della garanziaā sono soppresse;
c) il comma 3-bis eā sostituito da seguente: ā3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dellāAgenzia delle entrate provvede allāiscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui allāarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.ā.
18. Allāarticolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: āe con la prestazione della garanziaā sono soppresse e la parola: āprevistiā eā sostituita dalla seguente: āprevistaā.
19. Allāarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ā, previa prestazione, se lāimporto delle rate successive alla prima eā superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nellāalbo previsto dallāarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385ā, sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: āe con la prestazione della predetta garanzia sullāimporto delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un annoā sono soppresse;
c) il comma 3-bis eā sostituito da seguente: ā3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dellāAgenzia delle entrate provvede allāiscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui allāarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.ā.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dellāarticolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali giaā perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dallāanno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose eā dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dallāanno 2012 lāaddizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo eā fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. Lāaddizionale deve essere corrisposta con le modalitaā e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dellāEconomia e delle Finanze, dāintesa con lāAgenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dellāaddizionale si applica la sanzione di cui allāarticolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dellāimporto non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, allāarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater eā aggiunto il seguente: ā15-quinquies. Lāattribuzione del numero di partita IVA eā revocata dāufficio qualora per tre annualitaā consecutive il titolare non abbia esercitato lāattivitaā dāimpresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia dāimposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca eā impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.ā.
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attivitaā di cui allāarticolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima indicata nellāarticolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata giaā constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare lāattivitaā di indagine sullāindustria finanziaria, allāarticolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: āalla societaā Poste italiane Spa, per le attivitaā finanziarie e creditizie,ā sono aggiunte le seguenti: āalle societaā ed enti di assicurazione per le attivitaā finanziarieā;
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: āalla societaā Poste italiane Spa, per le attivitaā finanziari e creditizie,ā sono aggiunte le seguenti: āalle societaā ed enti di assicurazione per le attivitaā finanziarie,ā e dopo le parole: ānoncheā alle garanzie prestate da terziā sono aggiunte le seguenti: āo dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalitaā dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziariaā.
25. Allāarticolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: āalla societaā Poste italiane Spa, per le attivitaā finanziarie e creditizie,ā sono aggiunte le seguenti: āalle societaā ed enti di assicurazione per le attivitaā finanziarieā;
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: āalla societaā Poste italiane Spa, per le attivitaā finanziarie e creditizie,ā sono aggiunte le seguenti: āalle societaā ed enti di assicurazione per le attivitaā finanziarie,ā e dopo le parole: ānoncheā alle garanzie prestate da terziā sono aggiunte le seguenti: āo dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalitaā dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziariaā.
26. Allāarticolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: āe presso le aziende e istituti di credito e lāAmministrazione postaleā sono sostituite dalle seguenti: āe presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dellāarticolo 32ā;
2) al secondo comma, le parole: āallo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nellāultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o lāesattezza, allorcheā lāufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o lāAmministrazione postaleā sono sostituite dalle seguenti: āallo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nellāultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o lāesattezza delle risposte allorcheā lāufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbioā.
b) il sesto comma eā sostituito dal seguente:
āGli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dellāarticolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per lāAgenzia delle entrate, del Direttore centrale dellāaccertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dellāufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse eā data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.ā.
27. Allāarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lāultimo comma eā sostituito dal seguente: āPer lāesecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dellāarticolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dellāarticolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.ā.
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) allāarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, eā aggiunto il seguente comma: ā1-bis A partire dallāanno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo dāimposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo dāimposta successivo a quello della loro entrata in vigore.ā;
b) al comma 1 dellāarticolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eā aggiunto il seguente periodo: āSi applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellāapplicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellāAgenzia delle Entrate.ā;
c) al secondo comma dellāarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eā aggiunta la seguente lettera: ād-ter) quando viene rilevata lāomessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellāapplicazione degli studi di settore, noncheā lāindicazione di cause di esclusione o di inapplicabilitaā degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dellāarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.ā;
d) al comma 4-bis dellāarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, eā soppresso il seguente periodo: āIn caso di rettifica, nella motivazione dellāatto devono essere evidenziate le ragioni che inducono lāufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.ā;
e) allāarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis eā inserito il seguente:ā 2-bis.1: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 eā elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellāapplicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellāAgenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis.ā;
f) allāarticolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis eā inserito il seguente:ā 4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 eā elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellāapplicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellāAgenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.ā;
g) allāarticolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis eā inserito il seguente: ā2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 eā elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellāapplicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellāAgenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.ā.
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) allāarticolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 eā aggiunto il seguente: ā7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dellāaccoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dellāimporto stabilito dal comma 3.ā. La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, noncheā a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dellāarticolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: āpossono essereā sono sostituite con la seguente: āsonoā. La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, allāarticolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: āluglioā eā sostituita dalla seguente: āottobreā.
31. Per coordinare lāentitaā delle sanzioni al ritardo dei versamenti, allāarticolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: āriguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dallāamministrazione finanziaria,ā.
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, allāarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: āse lāagenteā a: ācomma 1ā sono sostituite dalle seguenti. āin caso di inesigibilitaāā;
b) dopo il comma 6 eā inserito il seguente comma: ā6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dellāanno successivo, eā erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, lāagente della riscossione eā autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga lāagente della riscossione a restituire allāente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, lāimporto anticipato, maggiorato degli interessi legali. Lāimporto dei rimborsi spese riscossi dopo lāerogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, eā riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.ā.
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dellāarticolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dallāanno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilitaā:
a) allāarticolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dallāarticolo 1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: Ā«30 settembre 2008Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«30 settembre 2009Ā» e le parole: Ā«30 settembre 2011Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«30 settembre 2012Ā»;
b) allāarticolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dallāarticolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: Ā«30 settembre 2011Ā», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: Ā«30 settembre 2012Ā», le parole: Ā«30 settembre 2008Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«30 settembre 2009Ā» e le parole: Ā«1° ottobre 2011Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«1° ottobre 2012Ā»;
c) allāarticolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: āesecutivaā sono inserite le seguenti: ā, diversa dallāespropriazione mobiliare,ā.
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, allāarticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellāalinea, sono soppresse le parole da: āconseguentiā a: ādata,ā;
b) nella lettera b), dopo la parola: ācreditoāsono inserite le seguenti: ā; a tale fine, il titolare dellāufficio competente delega uno o piuā dipendenti della societaā stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoliā.
36. Allāarticolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 [e 215]. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: āe nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.ā.
37. Al comma 1 dellāarticolo 2752 del codice civile, le parole: āper lāimposta sul reddito delle persone fisiche, per lāimposta sul reddito delle persone giuridiche, per lāimposta regionale sulle attivitaā produttive e per lāimposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dellāarticolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nellāanno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nellāesecuzione e nellāanno precedenteā sono sostituite dalle seguenti: āper le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societaā, imposta regionale sulle attivitaā produttive ed imposta locale sui redditiā. La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente allāentrata in vigore del presente decreto.
38. Lāarticolo 2771 del codice civile eā abrogato.
39. Nel terzo comma dellāarticolo 2776 del codice civile, dopo le parole: āI crediti dello Stato indicatiā sono inserite le seguenti: ādal primo eā. La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nellāesecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui allāarticolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo lāimpugnazione prevista dallāarticolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui allāarticolo 99 dello stesso decreto.
41. Allāarticolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: āeā aggiunto il seguenteā sono sostituite dalle seguenti: āsono aggiunti i seguentiā;
b) dopo il comma 1- bis) eā aggiunto il seguente: ā1-ter. Gli operatori finanziari soggetti allāobbligo di comunicazione previsto dallāarticolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano allāAgenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalitaā e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellāAgenzia delle entrate.ā.
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui allāarticolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attivitaā di locazione veicoli ai sensi dellāarticolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) lāazienda di noleggio eā tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dellāart. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui lāautovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dellāazienda che sia in grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dellāimprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nellāisola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dallāarticolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, noncheā dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lāassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione allāeccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa eā differito alla data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dellāarticolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare lāeffettiva compatibilitaā comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia eā subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dallāanno finanziario 2012, tra le finalitaā alle quali puoā essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dellāimposta sul reddito delle persone fisiche eā inserita, altresiā, quella del finanziamento delle attivitaā di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivitaā culturali, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono stabilite le modalitaā di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalitaā di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, eā rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attivitaā ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attivitaā ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nellāarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole: āesclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelliā sono sostituite dalle seguenti: ānoncheā, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli attiā.
49. Al primo comma dellāarticolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: āesclusi quelli degli organi giurisdizionaliā sono soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa lāazione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalitaā complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
50-bis. Allāarticolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, eā aggiunto il seguente:
ā2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sullāammontare che eccede lāimporto corrispondente alla parte fissa della retribuzioneā.
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dallāarticolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dellāAgenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1 Āŗ gennaio 2012. Continua ad applicarsi lāarticolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Art.24 Norme in materia di gioco
Avvalendosi di procedure automatizzate, lāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dellāimposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestivitaā e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dellāeconomia e delle finanze di cui allāarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una piuā efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto eā tenuto, eā fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalitaā che assicurino la tracciabilitaā di ogni pagamento
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, lāesito del controllo automatizzato eā comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario puoā fornire i chiarimenti necessari allāufficio dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Se vi eā pericolo per la riscossione, lāUfficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dellāimposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo dāimposta unica, noncheā di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. Lāiscrizione a ruolo non eā eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalitaā indicate nellāarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalitaā di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, lāammontare delle sanzioni amministrative previste dallāarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, eā ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino allāultimo giorno del mese antecedente a quello dellāelaborazione della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale eā dovuta lāimposta unica. Fermo quanto previsto dallāarticolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, lāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso lāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia lāimporto del credito per imposta, sanzioni ed interessi che eā stato estinto tramite lāescussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dellāeventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo lāobbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui allāarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui lāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione giaā presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dellāimposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. LāUfficio dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e allāaccertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale eā dovuta lāimposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dallāarticolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dallāarticolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile allāimposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, lāUfficio dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina lāimposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge lāammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone allāaccesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, lāUfficio dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove eā ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dellāimposta unica lāufficio applica, nei casi di cui al presente comma, lāaliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dallāarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro puoā formulare, anteriormente allāimpugnazione dellāatto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui allāarticolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dallāufficio dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, noncheā i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dellāatto di accertamento, per la metaā degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nellāambito delle attivitaā amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti dāimposta e provvedono allāaccertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sullāosservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, noncheā degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicitaā ed efficienza, per le attivitaā di competenza degli uffici periferici, la competenza eā dellāufficio nella cui circoscrizione eā il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui eā stata commessa la violazione o eā stato compiuto lāatto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dellāAmministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attivitaā eā attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nellāesercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti allāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualitaā di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
17. Lāimporto forfetario di cui al secondo periodo dellāarticolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, eā aumentato del cento per cento.
18. Allāarticolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: ādal 120 al 240 per cento dellāammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.ā sono sostituite dalle seguenti: ādal 240 al 480 per cento dellāammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.ā.
19. I periodi secondo, terzo e quarto dellāarticolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, noncheā i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dellāarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
20. Eā vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dellāesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto eā punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma eā punita con la chiusura dellāesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dellāesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, allāinterno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dallāufficio territoriale dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dellāaccertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dallāufficio territoriale dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato eā competente il giudice del luogo in cui ha sede lāufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma eā disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, lāufficio territoriale dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autoritaā che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dellāapplicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nellāipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi lāutilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dellāarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore eā altresiā sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dallāelenco di cui allāarticolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dellāarticolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali allāesercizio delle attivitaā di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, lāesecuzione della relativa prestazione eā sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dallāelenco. Nellāipotesi in cui titolare dellāesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societaā, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla societaā, associazione o allāente e il rappresentante legale della societaā, associazione o ente collettivo eā obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attivitaā di gioco, il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nellāambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nellāarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 eā aggiunto il seguente: ā3-bis. Per le societaā di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, noncheā ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nellāipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societaā di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dellāorgano di amministrazione della societaā socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societaā, noncheā ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.ā.
25. Fermo restando quanto previsto dallāarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dallāarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puoā partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica neā ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato [o indagato], per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso allāestero, per un delitto di criminalitaā organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivitaā illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate [o indagate], per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero lāimputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, non separato.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di societaā di capitali o di societaā estere assimilabili alle societaā di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace eā disposta lāesclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo allāaggiudicazione, eā disposta la revoca della concessione. La revoca eā comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma eā richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente allāentrata in vigore del presente decreto legge.
27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilitaā dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorcheā in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dallāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati allāestero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piuā conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societaā Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi allāinterno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dallāarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Eā altresiā preclusa la titolaritaā o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi allāinterno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale eā richiesta lāautorizzazione di cui allāarticolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societaā o imprese nei cui confronti eā riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui allāarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dallāarticolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, lāevasione, lāelusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, noncheā di assicurare lāordine pubblico e la tutela del giocatore, le societaā emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica allāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. Lāinosservanza dellāobbligo di cui al comma 29 comporta lāirrogazione, alle societaā emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza allāapplicazione della sanzione prevista nel presente comma eā dellāufficio territoriale dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piuā provvedimenti interdirigenziali del Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento del tesoro e dellāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalitaā attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicitaā dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, eā destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui allāarticolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata allāacquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo eā versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dellāentrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze ai fini dellāerogazione per il finanziamento della carta acquisti. Eā corrispondentemente ridotto lāammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicitaā dei prodotti.
33. Eā istituito il gioco del Bingo a distanza, con unāaliquota del prelievo erariale stabilita allā11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari allā1 per cento delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dellāarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalitaā di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco, noncheā lāindividuazione della data da cui decorre lāapplicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dellāarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresiā determinati lāimporto massimo della quota di partecipazione al torneo e lāulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. Lāaliquota dāimposta unica dovuta dal concessionario per lāesercizio del gioco eā stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 1Āŗ gennaio 2013, concessioni novennali per lāesercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piuā procedure aperte a soggetti titolari di concessione per lāesercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piuā giochi di cui al comma 11 dellāarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, noncheā ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dellāarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piuā elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dellāavvenuto rilascio della licenza prevista dallāarticolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773ā.
35. In relazione alle disposizioni di cui allāarticolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dallā articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) lāaffidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sullāaccertamento dei requisiti definiti dallāAmministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dallāarticolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, noncheā quelli giaā richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati allāinstallazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui allāarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti giaā concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali giaā acquisite, senza soluzioni di continuitaā. Resta ferma la facoltaā dellāAmministrazione concedente di incrementare il numero di VLT giaā autorizzato nei limiti e con le modalitaā di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni allāinstallazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui allāarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 eā subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui allāarticolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietaā dellāapparecchio eā di soggetto diverso dal richiedente la concessione, questāultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.
[ 37. In linea con lāobiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva giaā determinato dallāarticolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, noncheā della piuā intensa capillaritaā della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, lāAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 giugno 2012, attua una o piuā procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attivitaā principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici ].
[ 38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base dāasta non puoā essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attivitaā accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, allāentrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilitaā giaā richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per lāesercizio e la raccolta di giochi di cui allāarticolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e allāarticolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dellāofferta di giochi pubblici, a soggetti giaā titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, lāimporto da corrispondere eā ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nellāofferta e, allāatto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attivitaā principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente piuā elevate rispetto ad una base dāasta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilitaā giaā richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per lāesercizio e la raccolta di giochi di cui allāarticolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e allāarticolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.]
39. Il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) lāintroduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalitaā di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare lāofferta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nellāambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta noncheā delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui allāarticolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato āsi vince tutto superenalottoā.
41. Il comma 533-bis dellāarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, eā sostituito dal seguente:
ā533-bis. Lāiscrizione nellāelenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti giaā titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, eā disposta dal Ministero dellāeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui allāarticolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, noncheā dellāavvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nellāelenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dellāeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, noncheā tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dellāelenco, allāiscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, noncheā ai tempi e alle modalitaā di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti giaā eseguiti alla data del 30 giugno 2011.ā.
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dellāarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dellāeconomia e delle finanze [, di concerto con il Ministro della salute,] sono dettate disposizioni concernenti le modalitaā per lāistituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, noncheā per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso lāindividuazione di criteri volti a disciplinare lāubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, lāesigenza di garantire allāutenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con lāinteresse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dallāeffettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivitaā minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivitaā minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dallāanno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivitaā minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri unāoggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dellāeffettiva ubicazione degli altri punti vendita giaā esistenti nella medesima zona di riferimento, noncheā in virtuā di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialitaā della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso lāindividuazione e lāapplicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nellāipotesi di rilascio, e del criterio della produttivitaā minima per il rinnovo.
Art.25 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Allāarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: āentroā sono inserite le seguenti: āe non oltreā;
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: āAlla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, lāAmministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dellāarticolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilitaā delle frequenze della banda 790 ā 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino allāeffettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti dāuso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dellāeconomia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.ā;
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: āper lāattribuzioneā sono inserite le seguenti: ā, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale,ā;
2) al medesimo periodo, le parole: āfinalizzate a promuovere un uso piuā efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.ā sono sostituite dalle seguenti: āfinalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8ā;
3) il secondo periodo eā sostituito dal seguente: āSuccessivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente allāerogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalitaā, per lāerogazione di indennizzi eventualmente dovuti.ā;
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: āUna quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate puoā essere anche utilizzata per le finalitaā di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.ā;
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: ā13-bis. I giudizi riguardanti lāassegnazione di diritti dāuso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui allāarticolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, lāannullamento di atti e provvedimenti adottati nellāambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e lāeventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare eā limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dallāattuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilitaā gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nellāinvarianza degli effetti sullāindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilitaā di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.ā.
2. Allāarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, lāultimo periodo eā sostituito dai seguenti: āLāAutoritaā per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalitaā e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti dāuso hanno lāobbligo di cedere una quota della capacitaā trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti dāuso. ā
Titolo II
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Art.26 Contrattazione aziendale
Per lāanno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piuā rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivitaā, qualitaā, redditivitaā, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti allāandamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivitaā aziendale [, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dellāaccordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl], sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilitaā ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione .
Art.27 Regime fiscale di vantaggio per lāimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitaā
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui allāarticolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo dāimposta in cui lāattivitaā eā iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono unāattivitaā dāimpresa, arte o professione;
b) che lāhanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Lāimposta sostitutiva dellāimposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dellāarticolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 eā ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti eā applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dellāattivitaā ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etaā (A).
2. Il beneficio di cui al comma 1 eā riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti lāinizio dellāattivitaā di cui al comma 1, attivitaā artistica, professionale ovvero dāimpresa, anche in forma associata o familiare;
b) lāattivitaā da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivitaā precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui lāattivitaā precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dellāesercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita unāattivitaā dāimpresa svolta in precedenza da altro soggetto, lāammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dāimposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro (B).
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dellāarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando lāobbligo di conservare, ai sensi dellāarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dellāimposta sul valore aggiunto, noncheā dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dellāIVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresiā esenti dallāimposta regionale sulle attivitaā produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dallāanno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dellāarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per lāapplicazione del regime contabile ordinario. Lāopzione, valida per almeno un triennio, eā comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, lāopzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piuā provvedimenti del direttore dellāAgenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per lāattuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dellāarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: āAi fini dellāapplicazione delle disposizioni del periodo precedente,ā sono soppresse.
Art.28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Fermo restando quanto previsto dallāarticolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti eā altresiā destinato, [in misura non eccedente il venticinque per cento dellāammontare complessivo del fondo annualmente consolidato,] allāerogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piuā di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, eā determinata lāentitaā sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresiā conto della densitaā territoriale degli impianti allāinterno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivitaā produttive in data 31 ottobre 2001, noncheā ai sensi dei criteri di incompatibilitaā successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano giaā provveduto allāindividuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivitaā produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilitaā successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti eā prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare lāefficienza del mercato, la qualitaā dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalitaā di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. Lāadeguamento di cui al comma 5 eā consentito a condizione che lāimpianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti lāadeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto allāerogato dellāanno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nellāadeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dellāautorizzazione amministrativa di cui allāarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli allāutilizzo di apparecchiature per la modalitaā di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui eā contestualmente assicurata la possibilitaā di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dellāimpianto rilasciata dallāufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni allāutilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalitaā di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialitaā, lāefficienza del mercato e la qualitaā dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, eā sempre consentito in tali impianti:
a) lāesercizio dellāattivitaā di somministrazione di alimenti e bevande di cui allāarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui allāarticolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilitaā e professionali di cui allāarticolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) lāesercizio dellāattivitaā di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, noncheā, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, lāesercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivitaā di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta allāinterno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che lāente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dellāarticolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: ācon il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500ā.
10. Le attivitaā di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dellāimpianto di distribuzione di carburanti rilasciata dallāufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dellāesercizio medesimo, che puoā consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivitaā. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attivitaā si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, noncheā i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dallāAutoritaā di regolazione dei trasporti di cui allāarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per lāaffidamento e lāapprovvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti puoā chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potraā essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purcheā comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dellāuso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacitaā di acquisto allāingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nellāambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dellāarticolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per lāattuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce lāobbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresiā stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato allāingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societaā o cooperative, possono accordarsi per lāeffettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni giaā pagati, dellāavviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
Art.29 Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attivitaā economiche.
Lāarticolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, eā sostituito dal seguente:
āArt. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) ā 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivitaā di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti allāultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universitaā, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunitaā montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piuā rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societaā di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, lāassistenza e la promozione delle attivitaā imprenditoriali, la progettazione e lāerogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilitaā;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivitaā senza finalitaā di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. Lāordine nazionale dei consulenti del lavoro puoā chiedere lāiscrizione allāalbo di cui allāarticolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalitaā giuridica costituito nellāambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivitaā di intermediazione. Lāiscrizione eā subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui allāarticolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, lāautorizzazione allo svolgimento della attivitaā di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono eā subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, noncheā al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalitaā di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, noncheā le modalitaā della loro iscrizione in una apposita sezione dellāalbo di cui allāarticolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta lāapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, noncheā la cancellazione dallāalbo di cui allāarticolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire lāattivitaā di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nellāelenco di cui allāarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono lāattivitaā di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.ā.
1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dellāeconomia nazionale, ferme restando le categorie di cui allāarticolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita lāAlta Commissione di cui al comma 2, il Governo formuleraā alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivitaā economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cioā che non saraā espressamente regolamentato saraā libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dellāeconomia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piuā programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo lāapprovazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalitaā di alienazione sono stabilite, con uno o piuā decreti del Ministro dellāeconomia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.
2. Eā istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivitaā economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennitaā. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.
3. LāAlta Commissione di cui al comma 2 eā composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dellāeconomia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. DellāAlta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dellāOCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. Lāalta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.
Art.30 Finanziamento della banda larga
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dellāAgenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini āad una velocitaā di connessione superiore a 30 Mb/sā (e almeno per il 50% ā al di sopra di 100 Mb/sā), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietaā orizzontale e di partenariato pubblico ā privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dellāinfrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, lāammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformitaā allāarticolo 106 del Trattato sul funzionamento dellāUnione europea.
2. Il progetto strategico eā finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. LāAutoritaā per le garanzie nelle comunicazioni eā competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentita per i profili di competenza lāAutoritaā per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per lāattuazione delle disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 saraā prioritariamente finanziato nellāambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dellā11 gennaio 2011.
5. Dallāattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.31 Interventi per favorire lāafflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Al fine di favorire lāaccesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione āEurope 2020ā sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti āFondi per il Venture Capitalā (FVC) i fondi comuni di investimento [armonizzati UE] che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in societaā non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dellāattivitaā (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le societaā destinatarie dei FVC devono avere, tra lāaltro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
d) essere soggette allāimposta sul reddito delle societaā o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilitaā di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societaā esercenti attivitaā di impresa da non piuā di 36 mesi;
f) avere un fatturato, cosiā come risultante dallāultimo bilancio approvato prima dellāinvestimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dellāarticolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra lāaltro, le modalitaā attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
6. Per i soggetti titolari di reddito dāimpresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dallāarticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dellāUnione europea.
Art.32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eā istituito il āFondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico noncheā per gli interventi di cui allāarticolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798ā con una dotazione di 930 milioni per lāanno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo [di cui al comma 1] sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dellāarticolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, noncheā ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dallāarticolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dellāarticolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresiā revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 allāutilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dallāarticolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per lāaggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dallāarticolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 allāutilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dallāarticolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per lāaggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere giaā deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lāanno 2011 eā autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dellāautostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per lāanno 2011 eā autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalitaā dei commi 8, e 9, le risorse di cui allāarticolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non piuā dovuti, sono mantenute in bilancio nellāesercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
11. Allāonere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per lāanno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui allāarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. Allāarticolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āLa condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.ā.
13. Al fine di monitorare lāutilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalitaā di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici noncheā propone ulteriori procedure e modalitaā necessarie per assicurare la qualitaā, la rapiditaā e lāefficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui allāarticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale eā disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
16. Dallāanno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, eā assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivitaā culturali. Lāassegnazione della predetta quota eā disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivitaā culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dellāeconomia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivitaā culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse giaā destinate per le suddette finalitaā. Per lāanno 2011 non si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dallāanno 2012 fino allāanno 2016 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui allāarticolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eā definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui allāallegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui allāarticolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, allāarticolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, noncheā allāarticolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la societaā ANAS Spa, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dellāEXPO Milano 2015, noncheā di garantire lāadempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui allāarticolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art.33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze eā costituita una societaā di gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per lāanno 2012, per lāistituzione di uno o piuā fondi dāinvestimento al fine di partecipare in fondi dāinvestimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi [dellāarticolo 31] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societaā interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalitaā di cui al primo periodo eā autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per lāanno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societaā di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma eā detenuto interamente dal Ministero dellāeconomia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societaā di gestione del risparmio costituita dal Ministro dellāeconomia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquiditaā necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla societaā di gestione del risparmio costituita dal Ministro dellāeconomia e delle finanze ai sensi del presente comma investono anche direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze possono essere stabilite le modalitaā di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o dāuso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilitaā di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione .
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi [dellāarticolo 31] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da societaā interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dellāemissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con le procedure dellāarticolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, noncheā quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dellāorgano di governo dellāente, previo esperimento di procedure di selezione della Societaā di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalitaā di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dallāarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dellāarticolo 3 del citato decreto legislativo puoā essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. Eā abrogato lāarticolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati allāarticolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. Lāinvestimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, eā compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attivitaā di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dallāarticolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 eā destinato alla sottoscrizione delle quote dei [suddetti ] fondi di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo eā destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalitaā di cui allāarticolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puoā partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater puoā essere conseguita mediante il procedimento di cui allāarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Lāapporto ai fondi di cui al comma 2 eā sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societaā di gestione del risparmio, i soggetti apportanti [di cui al comma 1] non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo. A seguito dellāapporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali eā riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societaā di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore eā corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, noncheā lāarticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. Allāarticolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 eā aggiunto il seguente: ā9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puoā essere conseguita mediante il procedimento di cui allāarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dallāapporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene allāente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.ā
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dellāarticolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societaā Patrimonio dello Stato s.p.a. eā sciolta ed eā posta in liquidazione con le modalitaā previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societaā di gestione del risparmio costituita dal Ministero dellāeconomia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietaā degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni noncheā altri immobili di proprietaā dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della [predetta] societaā di gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, a titolo gratuito allāAgenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societaā di gestione di cui al comma 1 e lāAgenzia del demanio. Per le attivitaā svolte ai sensi del presente articolo dallāAgenzia del demanio, questāultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze. Le risorse di cui allāultimo periodo del comma 1 dellāarticolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dallāAgenzia del demanio per lāindividuazione o lāeventuale costituzione della societaā di gestione del risparmio o delle societaā, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societaā, noncheā per tutte le attivitaā, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dellāeconomia e delle finanze, attraverso la societaā di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalitaā di cui allāarticolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piuā fondi comuni dāinvestimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietaā dello Stato non utilizzati per finalitaā istituzionali, noncheā diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dellāeconomia e delle finanze sono versate allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per lāammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare lāimporto stabilito dallāarticolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellāeconomia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalitaā indicate nel presente comma. Le societaā controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietaā. [ Possono altresiā essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dellāarticolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dallāAgenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontaā di valorizzazione secondo le procedure del presente comma ]. I decreti del Ministro dellāeconomia e delle finanze di cui allāarticolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresiā, le modalitaā di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati [, noncheā lāattribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalitaā previste dallāarticolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui allāarticolo 5, comma 1 lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari ]. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalitaā ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui allāarticolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga allāobbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalitaā delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietaā delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, eā destinata alla riduzione del debito dellāEnte e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalitaā di cui al comma 8-ter, il Ministro dellāeconomia e delle finanze, attraverso la societaā di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresiā, con le modalitaā di cui allāarticolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o piuā fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietaā dello Stato non piuā utilizzati dal Ministero della difesa per finalitaā istituzionali e suscettibili di valorizzazione, noncheā diritti reali immobiliari. Con uno o piuā decreti del Ministero della difesa, sentita lāAgenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dallāentrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietaā statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalitaā istituzionali. Lāinserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, lāAgenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dallāarticolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dellāeconomia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze, su indicazione dellāAgenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dellāEnte e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dellāeconomia e delle finanze sono versate allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per lāammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare lāimporto stabilito dallāarticolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellāeconomia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalitaā indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilitaā dellāAgenzia del demanio per la gestione e lāamministrazione secondo le norme vigenti. Spettano allāAmministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi allāAgenzia del demanio. La predetta riconsegna eā da effettuarsi gradualmente e dāintesa con lāAgenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dellāAgenzia del demanio eā disposto dāufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, lāaccatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietaā dello Stato, ivi compresi quelli in uso allāAmministrazione della difesa. A seguito dellāemanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivitaā di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietaā dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivitaā rese in favore delle Amministrazioni dallāAgenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da questāultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.
Art.33 bis Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietaā dei Comuni, Province, Cittaā metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, noncheā dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societaā, consorzi o fondi immobiliari. Alle societĆ di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui allāarticolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
2. Lāavvio della verifica di fattibilitaā delle iniziative di cui al presente articolo eā promosso dallāAgenzia del demanio ed eā preceduto dalle attivitaā di cui al comma 4 dellāart. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per lāacquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, lāAgenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui allā articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva allāavvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietaā dello Stato in qualitaā di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. LāAgenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivitaā relative allāattuazione del presente articolo, puoā avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivitaā di cui al presente comma dovraā avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalitaā previste dallā articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullitaā i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalitaā e dei criteri di eventuale annullamento dellāiniziativa, prevedendo lāattribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societaā o lāinclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di societaā, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. Lāinvestimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo eā compatibile con i fondi disponibili di cui allā articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dellā articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosiā sostituiti:
ā1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, noncheā di societaā o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dellāorgano di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali allāesercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosiā redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietaā dello Stato individuati dal Ministero dellāeconomia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. Lāinserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano eā trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione eā resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dellāatto di deliberazione se trattasi di societaā o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni dāuso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano lāeventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dellā articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nellāambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per lāeventuale verifica di conformitaā agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dellā articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dellāarticolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dellā articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategicaā.
Art.34 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitaā di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo lāarticolo 42 eā inserito il seguente:
Ā«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) ā 1. Valutati gli interessi in conflitto, lāautoritaā che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitaā, puoā disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, questāultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puoā essere adottato anche quando sia stato annullato lāatto da cui sia sorto il vincolo preordinato allāesproprio, lāatto che abbia dichiarato la pubblica utilitaā di unāopera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puoā essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per lāannullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se lāamministrazione che ha adottato lāatto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente giaā erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dellāinteresse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, lāindennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 eā determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilitaā e, se lāoccupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dellāarticolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo eā computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entitaā del danno, lāinteresse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante lāindicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dellāarea e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, eā specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano lāemanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando lāassenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nellāatto eā liquidato lāindennizzo di cui al comma 1 e ne eā disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. Lāatto eā notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietaā sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dellāarticolo 20, comma 14; eā soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dellāamministrazione procedente ed eā trasmesso in copia allāufficio istituito ai sensi dellāarticolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalitaā di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalitaā di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento eā di competenza dellāautoritaā che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dellāindennizzo per il pregiudizio non patrimoniale eā pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando eā imposta una servituā e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso lāautoritaā amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puoā procedere allāeventuale acquisizione del diritto di servituā al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. Lāautoritaā che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo neā daā comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresiā applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi eā giaā stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualitaā e prevalenza dellāinteresse pubblico a disporre lāacquisizione; in tal caso, le somme giaā erogate al proprietario, maggiorate dellāinteresse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.ā.
Art.35 Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dellāenergia
In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare unāadeguata protezione delle risorse ittiche, eā disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dellāattivitaā di pesca per le imbarcazioni autorizzate allāuso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dellāarresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali eā autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, neā del valore della produzione netta ai fini dellāimposta regionale sulle attivitaā produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere eā rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per lāapplicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per lāanno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dellāAsse prioritario 1 ā misure per lāadeguamento della flotta da pesca comunitaria ā del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilitaā del Fondo rotativo di cui allāarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalitaā di attuazione dellāarresto temporaneo, lāentitaā del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e lāacquacoltura.
4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente allāattuazione dellāintervento allāente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui allāarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui allāarticolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per lāaccesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
5. Allāarticolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: āun provvedimento di diniegoā sono inserite le seguenti: āo un parere negativo da parte dellāorganismo competente ad effettuare i controlli, di cui allāarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36ā.
6. Allāarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) eā aggiunta la seguente: ād-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, lāobbligo della chiusura domenicale e festiva, noncheā quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dellāesercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localitaā turistiche o cittaā dāarte;ā.
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8. Allāarticolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: ādi localizzazione territorialeā sono inserite le seguenti: ā, noncheā che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dellāimpatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli allāutilizzo dei combustibiliā.
9. Lāarticolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.
Art.36 Disposizioni in materia di riordino dellāANAS S.p.A.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 eā istituita, ai sensi dellāarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, lāAgenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullāAgenzia eā esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivitaā di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo eā esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dellāeconomia e delle finanze. Lāincarico di direttore generale, noncheā quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dellāAgenzia ha la durata di tre anni.
2. LāAgenzia [, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,] svolge i seguenti compiti e attivitaā ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per lāapprovazione di contratti di programma noncheā di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione [ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, noncheā, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societaā della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata];
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sullāesecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio eā dato in concessione;
[3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dellāinfrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze;]
4) si avvale, nellāespletamento delle proprie funzioni, delle societaā miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete [stradale ed] autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilitaā ed urgenza ai fini dellāapplicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilitaā;
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autoritaā di regolazione, alla quale eā demandata la loro successiva approvazione;
f) vigilanza sullāattuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, noncheā la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sullāadozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilitaā, traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, [anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)] incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, noncheā alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare lāacquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e lāincremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dellāarticolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e allāarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, noncheā svolgere le attivitaā di cui allāarticolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilitaā ed urgenza ai fini dellāapplicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilitaā.
4. Entro la data del 30 settembre 2012, lāAgenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societaā regionali, noncheā con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento allāAgenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivitaā e ai compiti di cui al comma 2, lāAgenzia esercita ogni competenza giaā attribuita in materia allāIspettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, eā trasferito allāAgenzia, per formarne il relativo ruolo organico. AllāAgenzia sono altresiā trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, noncheā le risorse di cui allāarticolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, giaā finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dellāAgenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dellāArea I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, noncheā lāinquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piuā elevato rispetto a quello previsto eā attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e lāinnovazione si procede alla individuazione delle unitaā di personale da trasferire allāAgenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto eā stabilita unāapposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato allāAgenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono la convenzione. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze.
[ 7. Entro il 30 settembre 2012, la societĆ ANAS Spa trasferisce alla societĆ Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in societĆ co-concedenti; la cessione ĆØ esente da imposte dirette e indirette e da tasse.]
[7-bis. La cessione di cui al comma 7 ĆØ realizzata dalle societĆ Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societĆ e il terzo, in qualitĆ di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societĆ richiedente.]
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., noncheā dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta societaā, al quale sono conferiti i piuā ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attivitaā occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nellāAgenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui allāarticolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. Lāorgano amministrativo provvede altresiā alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. noncheā alla predisposizione del nuovo statuto della societaā che, entro il 30 novembre 2013, eā approvato con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dellāassemblea del bilancio per lāesercizio 2012, viene convocata lāassemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. [Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dellāeconomia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla societaā, al fine di assicurare la funzione di organo in house dellāamministrazione].
10. Lāarticolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eā abrogato.
10-bis. Il comma 12 dellāarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, eā sostituito dal seguente:
ā12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo eā soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzatoā.
Art.37 Disposizioni per lāefficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dellāordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dellāufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nellāanno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dellāufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, lāordine di prioritaā nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,noncheā della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dellāufficio giudiziario, viene dato atto dellāavvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per lāanno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dellāincarico direttivo ai sensi dellāarticolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dellāordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dellāufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltaā universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui allāarticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dellāordine degli avvocati per consentire ai piuā meritevoli, su richiesta dellāinteressato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per lāammissione allāesame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivitaā, anche con compiti di studio, e ad essi si applica lāarticolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivitaā previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivitaā del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per lāammissione allāesame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dellāufficio giudiziario redige una relazione sullāattivitaā e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennitaā, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Eā in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II eā sostituito dalla seguente: āContributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributarioā;
b) allāarticolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: āvolontaria giurisdizione,ā sopprimere la parol: āeā, dopo le parole: āprocesso amministrativoā sono aggiunte le seguenti: āe nel processo tributarioā;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: ā1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, noncheā per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dellāimposta personale sul reddito, risultante dallāultima dichiarazione, superiore a tre volte lāimporto previsto dallāarticolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui allāarticolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo eā dovuto nella misura di cui allāarticolo 13, comma 1.ā;
c) allāarticolo 10, comma 1, le parole. Ā«il processo esecutivo per consegna e rilascioĀ» sono soppresse;
d) allāarticolo 10, al comma 3, le parole: Ā« i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civileĀ» sono sostituite dalle seguenti: Ā« i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civileĀ»;
e) allāarticolo 10, al comma 6-bis, le parole: Ā«per i processi dinanzi alla Corte di cassazioneĀ» sono soppresse;
f) allāarticolo 13, comma 1, la lettera a) eā sostituita dalla seguente: Ā«a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, noncheā per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dallāarticolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui allāarticolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui allāarticolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;Ā»;
g) allāarticolo 13, comma 1, la lettera b) eā sostituita dalla seguente: Ā« b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, noncheā per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui allāarticolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,Ā»;
h) allāarticolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: Ā«euro 187Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 206Ā»;
i) allāarticolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: Ā«euro 374Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 450Ā»;
l) allāarticolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: Ā«euro 550Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 660Ā»;
m) allāarticolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: Ā«euro 880Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 1.056Ā»;
n) allāarticolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: Ā«euro 1.221Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 1.466Ā»;
o) allāarticolo 13, il comma 2 eā sostituito dal seguente: Ā«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto eā pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo eā ridotto della metaā. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto eā pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto eā pari a euro 146.Ā»;
p) allāarticolo 13, al comma 3, dopo le parole: Ā«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimentoĀ» sono inserite le seguenti: Ā«e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dallāarticolo 9, comma 1- bisĀ»;
q) allāarticolo 13, dopo il comma 3, eā inserito il seguente:
ā3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nellāatto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato eā aumentato della metaā.ā;
r) allāarticolo 13, comma 5, le parole: Ā«euro 672Ā» sono sostituite dalle seguenti: Ā«euro 740Ā»;
s) allāarticolo 13, il comma 6 bis eā sostituito dal seguente:
ā6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato eā dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto eā di euro 300. Non eā dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dallāarticolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sullāaccesso del pubblico allāinformazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, noncheā da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto eā di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui allāarticolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui allāallegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto eā di euro 2.000 quando il valore della controversia eā pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto eā di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro eā pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dellāarticolo 14, il contributo dovuto eā di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto eā di euro 650. I predetti importi sono aumentati della metaā ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dellāarticolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove
t) allāarticolo 13, dopo il comma 6-ter, eā aggiunto il seguente:
ā6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali eā dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) allāarticolo 14, dopo il comma 3, eā inserito il seguente:
ā3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dellāarticolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nellāipotesi di prenotazione a debito.ā;
v) allāarticolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: āvolontaria giurisdizione,ā eā soppressa la seguente āeā;
2) dopo le parole: āprocesso amministrativoā sono inserite le seguenti. āe nel processo tributarioā;
z) allāarticolo 131, comma 2:
1) la lettera a) eā sostituita dalla seguente:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributarioā;
2) alla lettera b), le parole: āe tributarioā sono soppresse;
aa) allāarticolo 158, comma 1:
1) la lettera a) eā sostituita dalla seguente:
āa) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributarioā.
2) alla lettera b), le parole: āe tributarioā sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI eā sostituita dalla seguente:āCapo I ā Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributarioā;
cc) lāarticolo 260 eā abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, noncheā ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Allāarticolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, eā inserito, in fine, il seguente periodo: ā, fatto salvo quanto previsto dallāarticolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115ā.
9. Allāarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies eā abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dallāapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8 e 9 ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, eā versato allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, [e amministrativa]. Il maggior gettito derivante dallāapplicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), eā versato allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze, alimentato con le modalitaā di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dellāeconomia e delle finanze e della giustizia, eā stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, allāassunzione di personale di magistratura ordinaria, noncheā, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilitaā, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dallāanno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolaritaā del relativo progetto formativo eā assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dallāanno 2014 tale ultima quota eā destinata allāincentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui allāarticolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, eā effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, eā stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, allāassunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento allāincentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui allāarticolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, eā effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dellāeconomia e delle finanze ā Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, lāelenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto allāanno precedente. Relativamente ai giudici tributari, lāincremento della quota variabile del compenso di cui allāarticolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, eā altresiā subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per lāanno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma eā ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dellāarretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivitaā di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dallāapplicazione dellāarticolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dellāarticolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 eā abrogato.
15. Nelle more dellāemanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per lāassunzione di personale di magistratura giaā bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
16. A decorrere dallāanno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, eā disposto lāincremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire lāintegrale copertura delle spese dellāanno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ā, per una sola volta, in uno o piuā giornali designati dal giudice eā sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ā, salva la pubblicazione nei giornali, che eā fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dellāindirizzo internet del sito del Ministero della giustiziaā sono soppresse.
b) allāarticolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: ā e in due giornali indicati nella sentenza stessaā sono sostituite dalle seguenti: ā e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustiziaā.
19. Una quota dei risparmi ottenuti dallāapplicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati allāentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per lāeditoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolaritaā della gestione finanziaria e patrimoniale, noncheā sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialitaā e buon andamento dellāazione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilitaā pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e lāaltro designato dal Ministro dellāeconomia e delle finanze, ai sensi dellāarticolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalitaā eā autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui allā articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui allāarticolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato puoā attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga allāarticolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui allāarticolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Art.38 Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Al fine di realizzare una maggiore economicitaā dellāazione amministrativa e favorire la piena operativitaā e trasparenza dei pagamenti, noncheā deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellāuomo e delle libertaā fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte lāINPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Lāestinzione eā dichiarata con decreto dal giudice, anche dāufficio. Per le spese del processo si applica lāarticolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.ā
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo lāarticolo 445 eā inserito il seguente:
āArt. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invaliditaā civile, cecitaā civile, sorditaā civile, handicap e disabilitaā, noncheā di pensione di inabilitaā e di assegno di invaliditaā, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dellāarticolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede lāattore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dellāarticolo 696 ā bis codice di procedura civile, in quanto compatibile noncheā secondo le previsioni inerenti allāaccertamento peritale di cui allāarticolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e allāarticolo 195.
Lāespletamento dellāaccertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilitaā della domanda di cui al primo comma. Lāimprocedibilitaā deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata dāufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che lāaccertamento tecnico preventivo non eā stato espletato ovvero che eā iniziato ma non si eā concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dellā istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dellāaccertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dellāufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dellāarticolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa lāaccertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dellāufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile neā modificabile, eā notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dellāufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilitaā, i motivi della contestazione.
[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.]ā;
2) allāarticolo 152 delle disposizioni per lāattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ā«A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilitaā di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone lāimporto nelle conclusioni dellāatto introduttivo. Ā»;
c) allāarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, eā aggiunto il seguente: ā35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso lāaccredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte eā tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dellāEnte competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puoā procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.ā;
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) allāarticolo 47 eā aggiunto, in fine, il seguente comma: āLe decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto lāadempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.ā;
2) dopo lāarticolo 47 eā inserito il seguente:
ā47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorcheā non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, noncheā delle prestazioni della gestione di cui allāarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.ā (A).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto (B).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allāallegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eā soppressa la voce n. 2529.
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo lāarticolo 12 eā inserito il seguente:
ā12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate allāIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dellāarticolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui allāarticolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dallāINPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dellāanno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dallāIstituto stesso. ā.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui allāarticolo 9-quinquies del decreto-legge 1Āŗ ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dellāelenco nominativo annuale, lāINPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalitaā telematiche previste dallāarticolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dellāINPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Allāarticolo 10, comma 6 ā bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: āformulataā a: ācompetente āsono sostituite dalle seguenti: ādel consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti lāinizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dellāINPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale eā allegato, a pena di nullitaā, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. Lāeccezione di nullitaā eā rilevabile anche dāufficio dal giudice. Il medico legale dellāente eā autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dellāarticolo 201 del codice di procedura civileā.
Art.39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresiā imparzialitaā e terzietaā del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilitaā dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato [, in servizio o a riposo];
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allāarticolo 4, comma 1, lettera a) le parole: āamministrativi o militariā sono sostituite dalle seguenti: āamministrativi, militari e contabiliā;
b) allāarticolo 5, comma 1, lettera a) le parole: āamministrativi o militariā sono sostituite dalle seguenti: āamministrativi, militari e contabiliā;
c) allāarticolo 8, comma 1:
1) la lettera f) eā soppressa;
2) la lettera i) eā sostituita dalla seguente: āi) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitaā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societaā di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;ā;
3) la lettera m) eā soppressa;
4) dopo la lettera m) eā aggiunta la seguente: ām-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nellāarticolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.ā;
5) dopo il comma 1, eā inserito il seguente: ā1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivitaā individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresiā, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivitaā individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. Allāaccertamento della sussistenza delle cause di incompatibilitaā previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributariaā;
6) allāarticolo 8, comma 2, dopo le parole: āi coniugi,ā sono aggiunte le seguenti: ā i conviventi,ā;
d) allāarticolo 9, dopo il comma 2 eā inserito il seguente: ā2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.ā;
e) allāarticolo 15, comma 1:
1) le parole: āe sullāandamento dei servizi di segreteriaā sono soppresse;
2) dopo il primo periodo eā aggiunto il seguente: āIl Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dellāeconomia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualitaā e lāefficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.ā;
3) nel terzo periodo, dopo le parole: āsullāattivitaāā eā aggiunta la seguente: āgiurisdizionaleā;
f) allāarticolo 17, il comma 2-bis) eā sostituito dal seguente: ā2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.ā;
g) allāarticolo 24:
1) la lettera m) eā sostituita dalla seguente: ām) esprime parere sul decreto di cui allāarticolo 13, comma 1;ā;
2) al comma 2, dopo la parola: āfunzionamentoā sono inserite le seguenti: ādellāattivitaā giurisdizionaleā e dopo la parola: āispezioniā sono inserite le seguenti: ānei confronti del personale giudicanteā.
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilitaā di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilitaā entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, noncheā alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dellāeconomia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilitaā, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede allāesame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nellāarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilitaā.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dellāarticolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui allāarticolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui allāarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino giaā servizio presso le predette commissioni. Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dellāindizione dei concorsi.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dellāarticolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui allāarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui allāarticolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dellāeconomia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero puoā essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dellāeconomia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dallāinteressato diretta ad accertare lāidoneitaā dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sullāamministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e lāinnovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dellāeconomia e delle finanze. Ai fini dellāinvarianza della spesa, con lāaccordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per lāamministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento
8. Ai fini dellāattuazione dei principi previsti dal codice dellāamministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare lāefficienza e la celeritaā del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nellāarticolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ācomma seguenteā sono sostituite dalle seguenti: ācomma 2ā;
2) dopo il comma 1, eā inserito il seguente: ā1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante lāutilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui allāarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dellāarticolo 76 del medesimo decreto legislativo. Lāindirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti eā indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.ā;
b) per lāattuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dellāeconomia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire lāutilizzo delle tecnologie dellāinformazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, noncheā individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dallāarticolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115];
d) con regolamento ai sensi dellāarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il piuā generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dellāinformazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo lāarticolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, eā inserito il seguente articolo:
Ā«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) ā 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dallāAgenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso eā tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed eā esclusa la conciliazione giudiziale di cui allāarticolo 48.
2. La presentazione del reclamo eā condizione di ammissibilitaā del ricorso. Lāinammissibilitaā eā rilevabile dāufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 eā determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dellāarticolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui allāarticolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato lāatto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano lāistruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dellāarticolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puoā contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dellāammontare della pretesa.
8. Lāorgano destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto allāannullamento totale o parziale dellāatto, neā lāeventuale proposta di mediazione, formula dāufficio una proposta di mediazione avuto riguardo allāeventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitaā della pretesa e al principio di economicitaā dellāazione amministrativa. Si applicano le disposizioni dellāarticolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato lāaccoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se lāAgenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dellāatto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente eā condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puoā compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.ā.
10. Ai rappresentanti dellāente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui eā parte lāAgenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto lāatto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dellāarticolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione eā presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresiā sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello noncheā alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali eā stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolaritaā della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato lāeventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piuā provvedimenti del direttore dellāagenzia delle entrate sono stabilite le modalitaā di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicitaā, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze sono stabilite le modalitaā per il trasferimento, anche graduale, delle attivitaā di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., noncheā dalle societaā per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dellāarticolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere lāattivitaā di riscossione con le modalitaā di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.40 Disposizioni finanziarie
La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allāarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, eā incrementata di 835 milioni di euro per lāanno 2011 e di 2.850 milioni di euro per lāanno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per lāanno 2012 sono destinate allāattuazione della manovra di bilancio relativa allāanno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dallāarticolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalitaā ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, lāaliquota dellāimposta sul valore aggiunto del 21 per cento eā rideterminata nella misura del 22 per cento.
[1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter [, secondo e terzo periodo] non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, noncheā la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dellāindebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2013.]
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dallāarticolo 13, comma 1, dallāarticolo 17, comma 6, dallāarticolo 21, commi 1, 3 e 6, dallāarticolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per lāanno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per lāanno 2012,a 1.435,763 milioni di euro per lāanno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per lāanno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per lāanno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per lāanno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dallāanno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per lāanno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per lāanno 2012, a 435,763 milioni di euro per lāanno 2013, a 654,563 milioni di euro per lāanno 2014, a 642,563 milioni di euro per lāanno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dallāanno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dallāarticolo 23 e dellāarticolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per lāanno 2011 e a 2.181 milioni di euro per lāanno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dallāarticolo 10, comma 2, dallāarticolo 13, commi da 1 a 3, dallāarticolo 18, commi 3 e 5, e dallāarticolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per lāanno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nellāambito del programma Ā«Fondi di riserva e specialiĀ» della missione Ā«Fondi da ripartireĀ» dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze, per lāanno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per lāanno 2012, lāaccantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per lāanno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, lāaccantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per lāanno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilitaā speciale 1778 Ā«Agenzia delle entrate ā Fondi di Bilancio Ā».
3. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





