Guida sintetica alla corretta indicazione dei dati reddituali nella compilazione del Modello 5 da inviare a Cassa Forense
Come spiegato in questo articolo (Modello 5/2024 Invio fino al 30 settembre) il Modello 5 può essere inviato a Cassa Forense entro il 30 settembre 2024.
Una volta collegati alla pagina degli accessi riservati di Cassa Forense cliccando su Modello 5 è possibile provvedere alla sua compilazione ed invio telematico. A seguire le istruzioni per la compilazione che compariranno in sovrimpressione.
Indicazione del reddito netto professionale
Per coloro che si avvalgono del regime ordinario per lâattivitĂ svolta in forma individuale riportare lâimporto indicato al rigo RE21 - colonna 5 â del Modello Redditi 2024-PF.
Per lâattivitĂ svolta in forma individuale e associata o societaria indicare la somma algebrica dei righi RE 21 - colonna 5 + la somma algebrica dei righi RH9, RH15 e RH18 del Modello Redditi 2024-PF nel caso di partecipazione in associazioni professionali o societĂ di persone esercenti attivitĂ professionale (nel caso di partecipazione in GEIE sommare anche il rigo RH7(RH8 nel caso di perdite) del Modello Redditi 2024-PF) nonchĂŠ la quota spettante in base alle percentuali di partecipazione qualora si tratti di reddito realizzato dalla societĂ di capitali risultante dal Rigo RF60, colonna 2, del Modello Redditi 2024 â SocietĂ Capitali.
Per coloro che compilano il Quadro RE, le indennitĂ sostitutive di reddito, come ad esempio lâindennitĂ di maternitĂ , eventualmente percepite nel corso del 2023, devono essere riportate nel rigo RE3 del Modello Redditi 2024-PF.
Per coloro che, per lâanno 2023, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitĂ , il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato nel rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2024-PF. Le indennitĂ sostitutive di reddito, quale lâindennitĂ di maternitĂ , eventualmente percepite nel 2023, devono essere riportate nel rigo LM2 del Modello Redditi 2024-PF.
Per coloro che, per lâanno 2023, hanno aderito al regime di determinazione forfetaria il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attivitĂ 69.10.10 e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 5 del Modello Redditi 2024-PF. Le eventuali indennitĂ sostitutive di reddito, quale lâindennitĂ di maternitĂ , eventualmente percepite nel 2023, devono essere riportate nel rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice attivitĂ 69.10.10 del Modello Redditi 2024-PF. Qualora il reddito risultante fosse negativo, barrare lâapposita casella.
Per coloro che, per lâanno 2023, si sono avvalsi del regime della tassa piatta incrementale riportare lâimporto indicato al rigo LM13 â colonna 1 â del Modello Redditi 2024 PF.
Indicazione del Volume dâaffari IVA
Indicare il valore riportato al rigo VE50 detratto lâimporto del contributo integrativo (4%) giĂ assoggettato ad IVA nel corso del 2023.
Se nel corso del 2023, il contributo integrativo è sempre stato esposto nelle fatture e, quindi, sempre assoggettato ad IVA, il volume dâaffari da indicare nel mod. 5/2024 potrĂ essere quantificato dividendo lâimporto risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE50) per il coefficiente 1,04 (es. se il volume dâaffari IVA da rigo VE50 è pari a ⏠20.800, lâimporto da indicare nel mod. 5/2024 corrisponde a ⏠20.000,00, ovvero 20.800:1,04= ⏠20.000).
Per coloro che, per lâanno 2023, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitaâ, il volume dâaffari da indicare deve corrispondere al âTotale componenti positiviâ indicato nel rigo LM2 del Modello Redditi 2024-PF. Le indennitĂ sostitutive di reddito, eventualmente percepite nellâanno 2023, incrementano il reddito professionale ma non concorrono a formare il volume dâaffari, devono, pertanto, essere sottratte dallâimporto di rigo LM2 colonna 3.
Per coloro che, per lâanno 2023, si sono avvalsi del regime forfetario, il volume dâaffari da indicare deve corrispondere ai âComponenti positiviâ indicati nel rigo LM22-27 colonna 3, del Modello Redditi 2024-PF relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attivitĂ 69.10.10. Le indennitĂ sostitutive di reddito, eventualmente percepite nel corso dellâanno 2023, incrementano il reddito professionale e non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, sottrarre dallâimporto indicato al rigo LM22-27 colonna 3 lâimporto delle indennitĂ percepite, giĂ riportate per la determinazione del reddito professionale.
Per coloro che, per lâanno 2023, si sono avvalsi del regime della tassa piatta incrementale: indicare lâimporto del rigo VE50 della dichiarazione IVA, detratto lâimporto del contributo integrativo del 4% giĂ assoggettato ad IVA nel 2023.
Per lâattivitĂ in forma associata o per i soci di societĂ tra professionisti (S.T.P.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seg del D.Lgs. n. 96/2001 il volume di affari IVA imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato ripartendo il volume dâaffari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci.
Nellâipotesi di volume dâaffari prodotto sia partecipando ad associazioni professionali/societĂ tra professionisti, sia in modo autonomo, il volume dâaffari da indicare nel mod. 5/2024 deve essere costituito dalla somma degli importi come sopra specificati
Modello 5 casi particolari
Avvocati iscritti contemporaneamente in piĂš Albi professionali
Anche se iscritti su base volontaria ad altra Cassa, devono dichiarare il reddito netto professionale e il volume dâaffari ai fini dellâIVA relativo alla professione di avvocato e versare i contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume dâaffari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso lâobbligo di versare i contributi minimi obbligatori. Ă salvo il diritto di opzione esercitato da un avvocato prima del 2 febbraio 2013.
Giudice onorario di pace e Vice procuratore onorario D.Lgs n.116/2017 in vigore 15/08/2017
Per la determinazione del contributo soggettivo il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle eventuali indennitĂ percepite con lâesercizio della funzione onoraria. Per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume dâaffari come risultante dalla dichiarazione dellâIVA.
Per il Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio giĂ alla data dellâentrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017, (15/08/2017) confermato a domanda fino al 70° anno di etĂ ai sensi dellâart. 29 del predetto Decreto come modificato dallâart 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234, con svolgimento della funzione in via NON esclusiva la Contribuzione è dovuta limitatamente al reddito e al volume dâaffari derivante dalla professione forense con previsione dei minimi






