Guida sintetica alla corretta indicazione dei dati reddituali nella compilazione del Modello 5 da inviare a Cassa Forense

Come spiegato in questo articolo (Modello 5/2024 Invio fino al 30 settembre) il Modello 5 può essere inviato a Cassa Forense entro il 30 settembre 2024.
Una volta collegati alla pagina degli accessi riservati di Cassa Forense cliccando su Modello 5 è possibile provvedere alla sua compilazione ed invio telematico. A seguire le istruzioni per la compilazione che compariranno in sovrimpressione.

Indicazione del reddito netto professionale

Per coloro che si avvalgono del regime ordinario per l’attività svolta in forma individuale riportare l’importo indicato al rigo RE21 - colonna 5 – del Modello Redditi 2024-PF.

Per l’attività svolta in forma individuale e associata o societaria indicare la somma algebrica dei righi RE 21 - colonna 5 + la somma algebrica dei righi RH9, RH15 e RH18 del Modello Redditi 2024-PF nel caso di partecipazione in associazioni professionali o società di persone esercenti attività professionale (nel caso di partecipazione in GEIE sommare anche il rigo RH7(RH8 nel caso di perdite) del Modello Redditi 2024-PF) nonché la quota spettante in base alle percentuali di partecipazione qualora si tratti di reddito realizzato dalla società di capitali risultante dal Rigo RF60, colonna 2, del Modello Redditi 2024 – Società Capitali.

Per coloro che compilano il Quadro RE, le indennità sostitutive di reddito, come ad esempio l’indennità di maternità, eventualmente percepite nel corso del 2023, devono essere riportate nel rigo RE3 del Modello Redditi 2024-PF.

Per coloro che, per l’anno 2023, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato nel rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2024-PF. Le indennità sostitutive di reddito, quale l’indennità di maternità, eventualmente percepite nel 2023, devono essere riportate nel rigo LM2 del Modello Redditi 2024-PF.

Per coloro che, per l’anno 2023, hanno aderito al regime di determinazione forfetaria il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10 e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 5 del Modello Redditi 2024-PF. Le eventuali indennità sostitutive di reddito, quale l’indennità di maternità, eventualmente percepite nel 2023, devono essere riportate nel rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice attività 69.10.10 del Modello Redditi 2024-PF. Qualora il reddito risultante fosse negativo, barrare l’apposita casella.

Per coloro che, per l’anno 2023, si sono avvalsi del regime della tassa piatta incrementale riportare l’importo indicato al rigo LM13 – colonna 1 – del Modello Redditi 2024 PF.

Indicazione del Volume d’affari IVA

Indicare il valore riportato al rigo VE50 detratto l’importo del contributo integrativo (4%) già assoggettato ad IVA nel corso del 2023.

Se nel corso del 2023, il contributo integrativo è sempre stato esposto nelle fatture e, quindi, sempre assoggettato ad IVA, il volume d’affari da indicare nel mod. 5/2024 potrà essere quantificato dividendo l’importo risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE50) per il coefficiente 1,04 (es. se il volume d’affari IVA da rigo VE50 è pari a € 20.800, l’importo da indicare nel mod. 5/2024 corrisponde a € 20.000,00, ovvero 20.800:1,04= € 20.000).

Per coloro che, per l’anno 2023, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita‘, il volume d’affari da indicare deve corrispondere al “Totale componenti positivi“ indicato nel rigo LM2 del Modello Redditi 2024-PF. Le indennità sostitutive di reddito, eventualmente percepite nell’anno 2023, incrementano il reddito professionale ma non concorrono a formare il volume d’affari, devono, pertanto, essere sottratte dall’importo di rigo LM2 colonna 3.

Per coloro che, per l’anno 2023, si sono avvalsi del regime forfetario, il volume d’affari da indicare deve corrispondere ai “Componenti positivi“ indicati nel rigo LM22-27 colonna 3, del Modello Redditi 2024-PF relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. Le indennità sostitutive di reddito, eventualmente percepite nel corso dell’anno 2023, incrementano il reddito professionale e non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, sottrarre dall’importo indicato al rigo LM22-27 colonna 3 l’importo delle indennità percepite, già riportate per la determinazione del reddito professionale.

Per coloro che, per l’anno 2023, si sono avvalsi del regime della tassa piatta incrementale: indicare l’importo del rigo VE50 della dichiarazione IVA, detratto l’importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2023.

Per l’attività in forma associata o per i soci di società tra professionisti (S.T.P.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seg del D.Lgs. n. 96/2001 il volume di affari IVA imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato ripartendo il volume d’affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci.

Nell’ipotesi di volume d’affari prodotto sia partecipando ad associazioni professionali/società tra professionisti, sia in modo autonomo, il volume d’affari da indicare nel mod. 5/2024 deve essere costituito dalla somma degli importi come sopra specificati

Modello 5 casi particolari

Avvocati iscritti contemporaneamente in piĂš Albi professionali

Anche se iscritti su base volontaria ad altra Cassa, devono dichiarare il reddito netto professionale e il volume d’affari ai fini dell’IVA relativo alla professione di avvocato e versare i contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori. È salvo il diritto di opzione esercitato da un avvocato prima del 2 febbraio 2013.

Giudice onorario di pace e Vice procuratore onorario D.Lgs n.116/2017 in vigore 15/08/2017

Per la determinazione del contributo soggettivo il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle eventuali indennità percepite con l’esercizio della funzione onoraria. Per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume d’affari come risultante dalla dichiarazione dell’IVA.

Per il Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio già alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017, (15/08/2017) confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell’art. 29 del predetto Decreto come modificato dall’art 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234, con svolgimento della funzione in via NON esclusiva la Contribuzione è dovuta limitatamente al reddito e al volume d’affari derivante dalla professione forense con previsione dei minimi