VII disp. trans. Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
Comma abrogato dalla L. costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1967

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.