XI disp. trans. Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.(2)

Testo in vigore dal 16 aprile 1958

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

La L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha disposto (con l’articolo unico) che “Il termine di cui alla XI delle ”Disposizioni transitorie e finali“ della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.