XII disp. trans. Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Commento
Inquadramento e ratio
La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione esprime, più di ogni altra norma della Carta, la scelta antifascista dell’ordinamento repubblicano. Il primo comma vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; il secondo comma consentiva, in deroga all’art. 48 Cost. e per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all’eleggibilità dei capi responsabili del regime.
Le due previsioni hanno natura diversa. Il secondo comma era davvero transitorio e ha esaurito i propri effetti con il decorso del quinquennio. Il primo comma, al contrario, è una norma finale e permanente: pone un limite espresso alla libertà di associazione (art. 18 Cost.) e alla libertà di concorrere con metodo democratico alla politica nazionale tramite i partiti (art. 49 Cost.), sottraendo a tali garanzie l’organizzazione che si richiami al partito fascista. La ratio è proteggere l’ordinamento democratico dal ritorno di un’esperienza storicamente qualificata come sua negazione.
Il divieto è attuato dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba), più volte modificata, in particolare dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, che ne ha ampliato le fattispecie. Accanto a essa opera la legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), che reprime le manifestazioni di organizzazioni con finalità discriminatorie.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua come oggetto del divieto la riorganizzazione del partito, in qualunque forma, e non la mera adesione individuale all’ideologia. La legge Scelba definisce la riorganizzazione (art. 1) come l’attività di un’associazione, movimento o gruppo di almeno cinque persone che persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza come metodo di lotta politica, propugnando la soppressione delle libertà costituzionali, denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la propria attività all’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.
La legge prevede, tra l’altro:
Tutte queste figure sono reati di pericolo concreto: la giurisprudenza costituzionale ha chiarito fin dall’inizio che esse non colpiscono la manifestazione del pensiero in quanto tale, ma solo le condotte idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del partito.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda il saluto romano e la chiamata del presente durante commemorazioni pubbliche, l’esposizione di striscioni e simboli, la diffusione di contenuti apologetici sui social network, l’esclusione di liste elettorali con simboli e programmi di ispirazione fascista. Il nodo è sempre l’accertamento del pericolo concreto, che il giudice deve compiere con giudizio prognostico ex ante, considerando il contesto ambientale, il numero dei partecipanti, la forza evocativa dei simboli, la diffusività della condotta, la sua ripetizione, l’eventuale associazione a violenza o a disprezzo per le istituzioni.
Errore ricorrente è confondere le due leggi. La legge Scelba tutela l’ordinamento democratico contro la ricostituzione del partito fascista; la legge Mancino tutela la dignità e l’uguaglianza delle persone contro le organizzazioni che incitano alla discriminazione. Il medesimo gesto può rientrare nell’una o nell’altra fattispecie secondo il contesto, e la contestazione deve indicare con precisione gli elementi che lo collegano alla ricostituzione del partito o a un gruppo discriminatorio. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico; il carattere commemorativo della riunione non esclude di per sé il reato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La XII disposizione limita gli artt. 18 e 49 Cost. e convive con l’art. 21 Cost., che resta pienamente operante per la manifestazione del pensiero priva di idoneità riorganizzativa. Il secondo comma derogava temporaneamente all’art. 48 Cost. Sul piano ordinario la disposizione è attuata dalla legge n. 645 del 1952, mentre l’art. 604-bis c.p. e la legge n. 205 del 1993 reprimono la propaganda e le organizzazioni discriminatorie. Le norme sulla presentazione delle liste elettorali consentono di escludere contrassegni e programmi che richiamino il partito fascista, mentre le misure di prevenzione del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) si applicano anche a chi compie atti preparatori della ricostituzione.