XII disp. trans. Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione esprime, più di ogni altra norma della Carta, la scelta antifascista dell’ordinamento repubblicano. Il primo comma vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; il secondo comma consentiva, in deroga all’art. 48 Cost. e per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all’eleggibilità dei capi responsabili del regime.

Le due previsioni hanno natura diversa. Il secondo comma era davvero transitorio e ha esaurito i propri effetti con il decorso del quinquennio. Il primo comma, al contrario, è una norma finale e permanente: pone un limite espresso alla libertà di associazione (art. 18 Cost.) e alla libertà di concorrere con metodo democratico alla politica nazionale tramite i partiti (art. 49 Cost.), sottraendo a tali garanzie l’organizzazione che si richiami al partito fascista. La ratio è proteggere l’ordinamento democratico dal ritorno di un’esperienza storicamente qualificata come sua negazione.

Il divieto è attuato dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba), più volte modificata, in particolare dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, che ne ha ampliato le fattispecie. Accanto a essa opera la legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), che reprime le manifestazioni di organizzazioni con finalità discriminatorie.

Contenuto della disposizione

Il primo comma individua come oggetto del divieto la riorganizzazione del partito, in qualunque forma, e non la mera adesione individuale all’ideologia. La legge Scelba definisce la riorganizzazione (art. 1) come l’attività di un’associazione, movimento o gruppo di almeno cinque persone che persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza come metodo di lotta politica, propugnando la soppressione delle libertà costituzionali, denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la propria attività all’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.

La legge prevede, tra l’altro:

  • il delitto di riorganizzazione (art. 2), per chi promuove, organizza o dirige l’associazione vietata e per chi vi partecipa;
  • lo scioglimento dell’organizzazione e la confisca dei beni (art. 3), disposti dal Ministro dell’interno dopo una sentenza che accerti la riorganizzazione o, nei casi straordinari di necessità e urgenza, con decreto-legge;
  • l’apologia del fascismo (art. 4), che punisce la propaganda e la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo o delle sue finalità antidemocratiche;
  • le manifestazioni fasciste (art. 5), che punisce chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste.

Tutte queste figure sono reati di pericolo concreto: la giurisprudenza costituzionale ha chiarito fin dall’inizio che esse non colpiscono la manifestazione del pensiero in quanto tale, ma solo le condotte idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del partito.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda il saluto romano e la chiamata del presente durante commemorazioni pubbliche, l’esposizione di striscioni e simboli, la diffusione di contenuti apologetici sui social network, l’esclusione di liste elettorali con simboli e programmi di ispirazione fascista. Il nodo è sempre l’accertamento del pericolo concreto, che il giudice deve compiere con giudizio prognostico ex ante, considerando il contesto ambientale, il numero dei partecipanti, la forza evocativa dei simboli, la diffusività della condotta, la sua ripetizione, l’eventuale associazione a violenza o a disprezzo per le istituzioni.

Errore ricorrente è confondere le due leggi. La legge Scelba tutela l’ordinamento democratico contro la ricostituzione del partito fascista; la legge Mancino tutela la dignità e l’uguaglianza delle persone contro le organizzazioni che incitano alla discriminazione. Il medesimo gesto può rientrare nell’una o nell’altra fattispecie secondo il contesto, e la contestazione deve indicare con precisione gli elementi che lo collegano alla ricostituzione del partito o a un gruppo discriminatorio. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico; il carattere commemorativo della riunione non esclude di per sé il reato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 26 gennaio 1957, n. 1: l’apologia del fascismo è punibile non come semplice difesa elogiativa, ma come esaltazione idonea a condurre alla riorganizzazione del partito vietata dalla XII disposizione; così intesa, quale forma di istigazione indiretta, non contrasta con l’art. 21 Cost.
  • Corte costituzionale, 6 dicembre 1958, n. 74: la XII disposizione enuncia un principio generale che non si limita agli atti conclusivi di riorganizzazione, ma si estende a ogni comportamento idoneo a produrla; l’art. 5 della legge n. 645 del 1952 colpisce le sole manifestazioni usuali del partito che, per momento e ambiente, siano oggettivamente idonee a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione.
  • Corte costituzionale, 27 febbraio 1973, n. 15: l’art. 5 della legge Scelba, letto alla luce della sua funzione di attuazione della XII disposizione, punisce unicamente le manifestazioni che, per le circostanze di tempo, luogo e ambiente e per le loro caratteristiche, siano idonee a far sorgere il pericolo di ricostituzione del partito.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 17 aprile 2024, n. 16153: la risposta alla chiamata del presente con il saluto romano in una pubblica riunione integra il delitto dell’art. 5 della legge Scelba quando, in concreto, sia idonea a determinare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista; può integrare l’art. 2 della legge Mancino quando il contesto la renda espressiva di un gruppo discriminatorio; tra le due norme non vi è rapporto di specialità unilaterale ex art. 15 c.p., ma di specialità reciproca (bilaterale).
  • Cassazione penale, sez. I, 22 marzo 2023, n. 12049: il pericolo concreto si desume dalla capacità di suggestione e proselitismo della condotta, valutando il raduno in forma paramilitare, i riti di particolare forza evocativa, la violazione degli ordini dell’autorità e l’uso della violenza; non è invocabile l’ignoranza della legge penale, né l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.
  • Cassazione penale, sez. I, 27 giugno 2024, n. 25452: per l’apologia non occorre un’effettiva riorganizzazione, bastando che l’esaltazione pubblica del fascismo sia in concreto idonea a suscitare adesioni o proselitismo; non sono richieste condotte violente e non rileva la rapida rimozione degli striscioni; il dolo è generico.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2022, n. 28565: non integra la riorganizzazione l’associazione il cui programma affianca richiami al fascismo a principi democratici, poiché non è vietato fare propri singoli punti programmatici del disciolto partito; il pericolo concreto va escluso per l’esiguità e il carattere locale del gruppo, e le decisioni del giudice amministrativo sull’esclusione delle liste non vincolano il giudice penale.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 febbraio 1981, n. 1564: è manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge Scelba, poiché la XII disposizione riguarda ogni fatto che determini un apprezzabile pericolo di riorganizzazione e la fattispecie è descritta con indici sufficientemente determinati.

Rapporti con altre norme

La XII disposizione limita gli artt. 18 e 49 Cost. e convive con l’art. 21 Cost., che resta pienamente operante per la manifestazione del pensiero priva di idoneità riorganizzativa. Il secondo comma derogava temporaneamente all’art. 48 Cost. Sul piano ordinario la disposizione è attuata dalla legge n. 645 del 1952, mentre l’art. 604-bis c.p. e la legge n. 205 del 1993 reprimono la propaganda e le organizzazioni discriminatorie. Le norme sulla presentazione delle liste elettorali consentono di escludere contrassegni e programmi che richiamino il partito fascista, mentre le misure di prevenzione del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) si applicano anche a chi compie atti preparatori della ricostituzione.