XIII disp. trans. Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.(15)
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.(15)
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Testo in vigore dal 10 novembre 2002

Note di aggiornamento

Aggiornamento (15)

La L. costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.