Art. 88 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Testo in vigore dal 23 novembre 1991

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.