Art. 84 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.