Art. 87 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 87 Cost. apre l’elenco delle attribuzioni del Presidente della Repubblica, collocato nel titolo II della parte seconda. Il primo comma definisce la posizione dell’organo: capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale. I commi successivi enumerano i poteri che ne derivano, nei rapporti con il Parlamento, con il Governo, con la magistratura, con la comunità internazionale e con le Forze armate.
La ratio è quella di un organo di garanzia, estraneo al circuito dell’indirizzo politico di maggioranza e collocato al di sopra delle parti, chiamato a vigilare sul corretto funzionamento del sistema costituzionale. In un ordinamento parlamentare, il Presidente non governa, ma esercita poteri di controllo, moderazione e stimolo. Il testo dell’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
Le attribuzioni elencate possono essere raggruppate secondo l’ambito di esercizio:
Gli atti presidenziali richiedono la controfirma dei ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità (art. 89 Cost.), mentre il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). La dottrina distingue tra atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, come l’emanazione dei decreti deliberati dal Consiglio dei ministri, e atti sostanzialmente presidenziali, nei quali la decisione è riservata al Capo dello Stato.
Profili applicativi
Il potere di promulgazione comporta un controllo sulla legge approvata: il Presidente può, con messaggio motivato, chiedere alle Camere una nuova deliberazione (art. 74 Cost.), ma è tenuto a promulgare se la legge è nuovamente approvata. Un analogo vaglio si esercita sull’emanazione dei decreti-legge e dei decreti legislativi, che può essere rifiutata per vizi evidenti di legittimità costituzionale.
La grazia, regolata nel procedimento dall’art. 681 c.p.p., ha natura di provvedimento individuale di clemenza fondato su ragioni umanitarie; la relativa decisione spetta al Presidente, mentre il Ministro della giustizia cura l’istruttoria. Accanto ai poteri formali, il Capo dello Stato esercita la cosiddetta magistratura di influenza, fatta di incontri, colloqui ed esternazioni informali, la cui efficacia dipende dalla riservatezza.
Sul piano del contenzioso, le dichiarazioni del Presidente possono essere oggetto di azioni risarcitorie o penali: l’irresponsabilità copre solo gli atti funzionali, e spetta al giudice comune verificare se la singola esternazione sia riconducibile all’esercizio delle funzioni. Le controversie tra il Presidente e altri poteri sulle rispettive attribuzioni si risolvono con il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 87 Cost. va coordinato con l’art. 88 Cost. sullo scioglimento delle Camere, con l’art. 89 Cost. sulla controfirma ministeriale e con l’art. 90 Cost. sull’irresponsabilità presidenziale. La promulgazione è disciplinata anche dagli artt. 73 e 74 Cost., l’emanazione dei decreti dagli artt. 76 e 77 Cost., la ratifica dei trattati dall’art. 80 Cost., la dichiarazione dello stato di guerra dall’art. 78 Cost. La presidenza del Consiglio superiore della magistratura è ribadita dall’art. 104 Cost., mentre la nomina del Governo e di cinque giudici costituzionali è prevista dagli artt. 92 e 135 Cost. Sul piano processuale, la grazia trova disciplina nell’art. 681 c.p.p. e si distingue dall’amnistia e dall’indulto, concessi con legge ai sensi dell’art. 79 Cost.