Art. 137 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.