Art. 135 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica
... intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 135 Cost. apre il titolo VI della parte seconda, dedicato alle garanzie costituzionali, subito dopo l’art. 134 Cost., che elenca le competenze della Corte costituzionale. La disposizione disciplina la composizione dell’organo, i requisiti per farne parte, la durata del mandato, l’elezione del Presidente, le incompatibilità e la composizione integrata nei giudizi d’accusa. La sua funzione è assicurare che il giudice delle leggi sia, al tempo stesso, legato alle diverse componenti dello Stato e indipendente da ciascuna di esse.
A questo fine la Costituzione ha adottato un sistema di nomina misto: un terzo dei giudici è nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. L’equilibrio tra investitura politica, presidenziale e tecnica garantisce il pluralismo delle sensibilità e la competenza giuridica, mentre la lunga durata del mandato e il divieto di rinnovo sottraggono il giudice a ogni condizionamento legato alla prospettiva di una riconferma.
Il testo vigente deriva dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, che ha ridotto la durata del mandato da dodici a nove anni, ha fissato la decorrenza dal giuramento, ha escluso la prorogatio (l’esercizio delle funzioni oltre la scadenza) e ha disciplinato il triennio presidenziale. Le norme di attuazione si trovano nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e nella legge 11 marzo 1953, n. 87.
Contenuto della disposizione
Dopo la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, i reati ministeriali sono attribuiti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera competente; per questo il riferimento ai giudizi d’accusa contro i ministri, originariamente contenuto nell’ultimo comma, è venuto meno, come segnalano i puntini di sospensione del testo ufficiale.
Profili applicativi
La disposizione ha rilievo soprattutto istituzionale. Le questioni più ricorrenti riguardano i ritardi del Parlamento in seduta comune nell’elezione dei giudici di propria spettanza, che, in assenza di prorogatio, riducono il collegio fino al limite minimo di undici componenti richiesto dalla legge per deliberare; la composizione dei collegi elettorali delle supreme magistrature; il regime delle incompatibilità e delle garanzie personali dei giudici. L’unico giudizio d’accusa celebrato in composizione integrata ha riguardato, prima della riforma del 1989, alcuni ministri (vicenda Lockheed).
Per il pratico, il dato rilevante è che le decisioni della Corte non sono impugnabili e che le guarentigie dell’organo sono riservate alla legge costituzionale (art. 137 Cost.), sicché la legge ordinaria non può incidere sullo status dei giudici se non nei limiti in cui vi sia espressamente abilitata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 135 Cost. si coordina con l’art. 134 Cost., che definisce le competenze della Corte, e con gli artt. 136 e 137 Cost., che regolano gli effetti delle decisioni di accoglimento, rinviano alla legge costituzionale per le garanzie di indipendenza dei giudici ed escludono l’impugnazione delle decisioni. L’art. 90 Cost. disciplina la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione, presupposto della composizione integrata; l’art. 96 Cost., nel testo riformato nel 1989, sottrae i reati ministeriali alla Corte. Le modalità di elezione dei giudici sono fissate dalla legge costituzionale n. 2 del 1967 e dalla legge n. 87 del 1953; l’art. 104 Cost. e le norme sull’ordinamento delle magistrature superiori individuano i collegi elettorali.