Art. 138 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 138 Cost. apre il titolo VI della parte seconda, dedicato alle garanzie costituzionali, e disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali. È la norma che rende la Costituzione italiana rigida: le sue disposizioni non possono essere modificate dalla legge ordinaria, ma solo attraverso un procedimento aggravato, che richiede tempi più lunghi, maggioranze più ampie e la possibilità di un intervento diretto del corpo elettorale.
La ratio è duplice. Da un lato, sottrarre le regole fondamentali della convivenza alla disponibilità delle maggioranze contingenti, imponendo una ponderazione prolungata e un consenso più largo di quello sufficiente per le leggi ordinarie. Dall’altro, assicurare che la Costituzione possa comunque adeguarsi all’evoluzione della società, senza fratture dell’ordine costituzionale. La rigidità è presidiata dal controllo di legittimità costituzionale affidato alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) e trova il proprio limite estremo nell’art. 139 Cost., che esclude dalla revisione la forma repubblicana. L’art. 138 Cost. non ha mai subito modifiche dal 1948.
Contenuto della disposizione
La norma distingue tra leggi di revisione, che modificano il testo della Costituzione, e altre leggi costituzionali, che integrano la Costituzione o disciplinano materie a esse riservate (si pensi agli statuti delle Regioni speciali o alle norme sui giudizi della Corte costituzionale). Entrambe seguono il medesimo procedimento, articolato in tre fasi.
Il referendum costituzionale si distingue nettamente da quello abrogativo dell’art. 75 Cost.: è di tipo oppositivo o confermativo, interviene su una legge non ancora in vigore e, soprattutto, non prevede alcun quorum di partecipazione. La disciplina attuativa è contenuta nella legge 25 maggio 1970, n. 352, che affida all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione la verifica della legittimità della richiesta.
Profili applicativi
Il primo problema concerne i limiti materiali della revisione. Oltre al limite espresso dell’art. 139 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha individuato limiti impliciti nei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure con legge costituzionale. Tra questi rientrano i diritti inviolabili della persona, il principio democratico, l’unità della Repubblica e il diritto alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che anche le leggi costituzionali sono soggette al sindacato della Corte costituzionale per contrasto con tali principi.
Un secondo profilo riguarda l’ambito di applicazione del procedimento aggravato: esso è necessario solo quando si incide sulla Costituzione o su una legge costituzionale, non quando si modificano leggi ordinarie, ancorché approvate dall’Assemblea Costituente o di particolare rilievo politico. Un terzo profilo riguarda la tipicità del procedimento: fonti diverse, come le leggi regionali, non possono aggravarlo con ulteriori passaggi, quali consultazioni popolari regionali preventive su proposte di revisione.
Nella prassi si discute inoltre dell’omogeneità del testo sottoposto a referendum. Quando la legge di revisione contiene modifiche eterogenee, l’elettore è chiamato a un voto unico su un intero pacchetto, senza possibilità di scindere le singole scelte: il tema, ricorrente nelle riforme organiche del 2006 e del 2016, non ha finora trovato una soluzione normativa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 139 Cost. sottrae alla revisione la forma repubblicana e completa il sistema dei limiti. L’art. 134 Cost. fonda il controllo della Corte costituzionale, che si estende alle leggi costituzionali per il rispetto dei principi supremi. L’art. 75 Cost. disciplina il referendum abrogativo, che non può avere a oggetto leggi costituzionali. L’iniziativa delle leggi costituzionali spetta ai soggetti indicati dagli artt. 71 e 121 Cost., compresi i Consigli regionali. L’art. 116 Cost. prevede che gli statuti delle Regioni speciali siano adottati con legge costituzionale, e l’art. 132 Cost. richiede la legge costituzionale per la fusione o la creazione di nuove Regioni. Sul piano attuativo, la legge 25 maggio 1970, n. 352 regola le modalità di richiesta e di svolgimento del referendum costituzionale.