Art. 134 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica..., a norma della Costituzione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 134 Cost. apre il titolo VI della parte seconda, dedicato alle garanzie costituzionali, e definisce le competenze della Corte costituzionale. La disposizione è il fondamento della giustizia costituzionale: in un ordinamento a Costituzione rigida, nel quale la legge ordinaria non può derogare alla Carta, occorre un organo che accerti in modo vincolante i contrasti tra fonti primarie e Costituzione e risolva le controversie tra i poteri e tra gli enti territoriali. La scelta dei Costituenti è stata quella di un controllo accentrato, affidato a un unico organo, diversamente dai sistemi di controllo diffuso nei quali ogni giudice può disapplicare la legge incostituzionale.
La disciplina è completata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che regola l’accesso in via incidentale e in via principale, dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte, e dalle Norme integrative adottate dalla Corte stessa. Il testo dell’articolo è stato modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che ha eliminato dal terzo alinea il riferimento ai Ministri: i reati ministeriali sono ora giudicati dalla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione parlamentare, mentre la Corte conserva il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. La competenza sull’ammissibilità del referendum abrogativo è stata aggiunta dalla legge costituzionale n. 1 del 1953.
Contenuto della disposizione
La Corte esercita tre attribuzioni:
Il controllo sulle leggi si attiva per due vie. In via incidentale, il giudice di un processo in corso (giudice a quo), d’ufficio o su eccezione di parte, rimette la questione alla Corte con ordinanza se la norma è rilevante per la decisione e se il dubbio non è manifestamente infondato, sospendendo il giudizio. In via principale, lo Stato impugna le leggi regionali e le Regioni impugnano le leggi statali o di altre Regioni, con ricorso diretto entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 127 Cost. Le decisioni di accoglimento producono gli effetti indicati dall’art. 136 Cost.
Profili applicativi
Per l’avvocato la via incidentale è lo strumento di accesso più rilevante: la parte non può adire direttamente la Corte, ma può eccepire l’illegittimità della norma applicabile e sollecitare il giudice a sollevare la questione. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: descrivere la fattispecie, motivare sulla rilevanza, individuare i parametri e spiegare le ragioni del contrasto. Sono cause frequenti di inammissibilità la motivazione per relazione all’eccezione di parte o ad altre ordinanze, la rilevanza solo eventuale, la richiesta di un avallo interpretativo e il mancato tentativo di interpretazione conforme, cioè della lettura della disposizione in senso compatibile con la Costituzione. Se il giudice ha plausibilmente escluso tale lettura, in particolare per il tenore letterale, la questione va invece esaminata nel merito.
Nel giudizio incidentale possono costituirsi le parti del processo principale, mentre l’intervento di terzi è ammesso solo per titolari di un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto dedotto in quel processo. Nel giudizio in via principale l’onere di motivazione del ricorso è più rigoroso: non basta indicare norme e parametri, occorre argomentare il contrasto, e le carenze dell’atto introduttivo non sono sanabili con memorie successive.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 134 Cost. va letto insieme all’art. 135 Cost., che disciplina composizione e durata della Corte, all’art. 136 Cost., sugli effetti delle sentenze di accoglimento, e all’art. 137 Cost., che rinvia alla legge costituzionale per le condizioni e i termini dei giudizi e dichiara inimpugnabili le decisioni della Corte. L’art. 127 Cost. regola l’impugnazione in via principale; l’art. 90 Cost. definisce le ipotesi di responsabilità del Presidente della Repubblica, messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune; l’art. 96 Cost. attribuisce i reati ministeriali alla giurisdizione ordinaria. L’art. 75 Cost. sul referendum abrogativo si collega alla competenza della Corte sul giudizio di ammissibilità. Sul piano processuale rilevano gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87 del 1953, mentre l’art. 117, primo comma, Cost. consente di far valere davanti alla Corte anche il contrasto delle leggi con gli obblighi internazionali, come quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.