Art. 113 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 113 Cost. chiude la sezione II del titolo IV della parte seconda, dedicata alle norme sulla giurisdizione, e costituisce la garanzia costituzionale della giustizia amministrativa. La disposizione esprime il principio di legalità dell’azione amministrativa nella sua proiezione processuale: se la pubblica amministrazione è soggetta alla legge, ogni suo atto deve poter essere sottoposto al controllo di un giudice indipendente su iniziativa di chi ne sia leso. Si tratta di una specificazione, riferita ai rapporti con i pubblici poteri, del diritto di agire in giudizio sancito dall’art. 24 Cost.
La norma reagisce all’esperienza dell’ordinamento previgente, nel quale leggi speciali potevano sottrarre interi settori di atti amministrativi al sindacato giurisdizionale o consentirne l’impugnazione solo per alcuni vizi. Il testo non ha subito modifiche dal 1948; la disciplina attuativa si trova oggi nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e, per la giurisdizione ordinaria, negli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in tre commi:
La garanzia non preclude alla legge ordinaria di disciplinare le modalità di accesso alla tutela, fissando termini di decadenza, condizioni di procedibilità o rimedi alternativi, purché l’esercizio dell’azione non diventi estremamente difficile o soltanto apparente. Il principio è direttamente applicabile e non richiede norme di attuazione: il silenzio del legislatore sull’impugnabilità di un atto non ne comporta la sottrazione al giudice.
Profili applicativi
L’art. 113 Cost. opera soprattutto come parametro di legittimità delle leggi che restringono l’accesso al giudice. Sono incompatibili con esso le clausole di inoppugnabilità degli atti, le norme che differiscono l’impugnazione a un momento in cui la tutela non è più utile e quelle che riservano il controllo a organi non giurisdizionali. Restano ammessi, invece, i ricorsi amministrativi preventivi come condizione di procedibilità, a patto che l’inerzia dell’amministrazione non blocchi a tempo indeterminato l’azione, e l’alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, che lascia la scelta all’interessato.
Nella giurisprudenza più recente il principio è letto in chiave di effettività: la tutela deve essere piena e tempestiva, comprensiva della fase cautelare e delle azioni di condanna, anche risarcitorie. Sotto questo profilo l’art. 113 Cost. dialoga con gli artt. 6 e 13 CEDU sul diritto a un ricorso effettivo. Errore frequente, nella pratica, è confondere la garanzia dell’accesso al giudice con il diritto a un determinato giudice: la scelta tra giurisdizione ordinaria e amministrativa resta regolata dall’art. 103 Cost. e dalle norme sul riparto, e la giurisdizione esclusiva è legittima solo in materie nelle quali venga in rilievo l’esercizio, anche mediato, di poteri pubblici.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 113 Cost. va letto con l’art. 24 Cost., che garantisce a tutti il diritto di agire e di difendersi, e con l’art. 103 Cost., che fissa il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo e ammette la giurisdizione esclusiva in “particolari materie”. L’art. 100 Cost. qualifica il Consiglio di Stato come organo di tutela della giustizia nell’amministrazione, mentre l’art. 125 Cost. prevede i tribunali amministrativi regionali. Gli artt. 97 e 98 Cost., sul buon andamento e l’imparzialità, definiscono i canoni sostanziali che il giudice verifica. L’art. 111 Cost. impone il giusto processo anche nel processo amministrativo, e l’art. 117, primo comma, Cost. apre agli artt. 6 e 13 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sul piano ordinario rilevano il codice del processo amministrativo, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sulla disapplicazione dell’atto da parte del giudice ordinario, e il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi amministrativi.