Art. 112 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
1. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 112 Cost. è collocato nella sezione dedicata alle norme sulla giurisdizione e, con una formula essenziale, stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. La disposizione accoglie il principio di obbligatorietà in contrapposizione al modello della discrezionalità dell’azione, proprio di altri ordinamenti, nel quale l’accusa può rinunciare a perseguire un reato per ragioni di opportunità.
La ratio è legata a più valori costituzionali. L’obbligatorietà è anzitutto corollario del principio di legalità: se la legge penale è uguale per tutti, anche la sua applicazione non può dipendere da scelte selettive dell’organo d’accusa. È poi presidio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) e garanzia dell’indipendenza del pubblico ministero, che, non dovendo valutare l’opportunità di agire, è sottratto a pressioni del potere esecutivo. Il testo non è mai stato modificato; sulla sua attuazione hanno inciso il codice di procedura penale del 1988 e, da ultimo, la riforma della giustizia penale (legge 27 settembre 2021, n. 134, e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che ha ridefinito la regola di giudizio dell’archiviazione e introdotto i criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato.
Contenuto della disposizione
L’azione penale è la richiesta rivolta al giudice di decidere sulla fondatezza di un’imputazione. Nel sistema vigente si esercita formulando l’imputazione nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p.: richiesta di rinvio a giudizio, citazione diretta, richiesta di giudizio immediato, di decreto penale, di applicazione della pena, giudizio direttissimo.
Profili applicativi
Il principio trova la sua concreta garanzia nel procedimento di archiviazione. La persona offesa che abbia chiesto di essere informata può opporsi alla richiesta e indicare le indagini suppletive (art. 410 c.p.p.): un rimedio che, secondo la Corte costituzionale, è strumentale proprio al controllo sul rispetto dell’obbligatorietà. Il giudice, nel valutare la richiesta, non è vincolato alla qualificazione del fatto data dal pubblico ministero e può sollecitare indagini su ipotesi di reato diverse e procedibili d’ufficio.
Nella prassi, l’obbligatorietà convive con la scarsità di risorse degli uffici giudiziari. Per evitare che la selezione delle notizie da trattare avvenga in modo occulto, la riforma del 2022 ha previsto che gli uffici del pubblico ministero adottino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge. Altro terreno di frizione è quello delle impugnazioni: il potere di appello del pubblico ministero non è considerato proiezione necessaria dell’obbligo di agire, sicché le sue limitazioni si valutano soprattutto alla luce della parità delle parti (art. 111 Cost.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 112 Cost. va letto con l’art. 3 Cost. sull’uguaglianza, con l’art. 25, secondo comma, Cost. sulla legalità penale e con l’art. 107, quarto comma, Cost., che rimette all’ordinamento giudiziario le garanzie del pubblico ministero, nonché con l’art. 111 Cost. sul giusto processo e la parità delle parti. Nel codice di procedura penale l’obbligo si traduce negli artt. 50 c.p.p. (titolarità dell’azione), 405 c.p.p. (forme di esercizio), 408-411 c.p.p. (archiviazione e opposizione della persona offesa) e 409 c.p.p. (imputazione coatta), mentre l’art. 434 c.p.p. consente la revoca della sentenza di non luogo a procedere per nuove prove. Sul piano sostanziale, l’obbligatorietà si coordina con le condizioni di procedibilità come la querela (art. 120 c.p.) e con le cause di non punibilità, tra cui la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che consentono di definire il procedimento senza esercitare l’azione.