Art. 74 CPI Invenzioni militari
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a quelle sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.