Art. 48 CPI Attività inventiva

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.