Art. 60 CPI Durata

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata

Testo in vigore dal 23 agosto 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.