Art. 60 CPI Durata
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata