Art. 59 CPI Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo

Testo in vigore dal 23 agosto 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.