Art. 219 CPI Sedute del Consiglio dell’ordine
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.