Art. 209 CPI Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.