Art. 208 CPI Esonero dall’esame di abilitazione

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietà intellettuale.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.