Art. 210 CPI Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:
a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;
c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.